Assunzione di giovani: prime indicazioni sull’esonero per il biennio 2021-2022

L'INPS illustra la disciplina dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine, puntualizzando che la misura non è ancora fruibile in quanto manca ancora l'autorizzazione della Commissione Europea Circ. INPS 12 aprile 2021 n. 56 .

Pubblicata la circolare INPS con le prime indicazioni sull' esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 . Invero, la notizia che tanto si aspettavano i datori di lavoro, cioè la concessione del lasciapassare comunitario, non c'è, in quanto la circolare si limita a fornire alcune indicazioni sulla disciplina dell'esonero contributivo ma puntualizza che il beneficio non è ancora fruibile in quanto è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea che deve adottarla secondo le regole del c.d. Temporary framework, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato concessi durante il periodo di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 approvato il 19 marzo 2020 e modificato da ultimo il 28 gennaio scorso. La Circolare INPS, in particolare, riguarda l'agevolazione all'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni introdotta dall'art. 1, comma 10-15, L. 178/2020. Tale disposizione, ricordiamo, ha allargato transitoriamente l'esonero parziale già previsto dall'art. 1, comma 100-105 e 107, L. 205/2017. Si tratta dunque della valorizzazione, peraltro temporanea per il biennio 2021/2022, di quasi tutte le ipotesi di applicazione dell'esonero strutturale previsto dalla citata Legge di Bilancio 2018, a favore dei giovani che non siano mai stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e si applica anche alle ipotesi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato mediante la trasformazione in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Le principali differenze tra le due discipline, quella stabile della L. 205/2017 e quella temporanea della L. 178/2020 sono - l'incremento dell'esonero che da parziale diventa totale, con un massimale annuo di € 6.000 - l'allargamento dell'età anagrafica dei beneficiari che da giovani under 30 allarga il campo di applicazione a quelli di età inferiore a 36 anni - l'incremento della durata per i contratti di lavoro stipulati ovvero per le trasformazioni dei rapporti, nelle regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sicuramente la L. 178/2020 prevede significativi miglioramenti dei benefici rispetto a quelli della L. 205/2017 ma con una importante differenza in termini procedurali l'avvio dell'agevolazione richiede l'autorizzazione della Commissione Europea e dunque allo stato non è concretamente utilizzabile. Più specificamente, l'art. 1, comma 18, L. 178/2020 prevede che il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C 2020 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea art. 108, p. 3, TFUE . A questo proposito, un'utile via d'uscita per superare tale ostacolo è offerta dalla stessa Circomma INPS 12 aprile 2021 n. 56 che, nell'introdurre in premessa la disciplina dell'agevolazione, evidenzia che la novella normativa introduce, pertanto, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla L. 205/2017”. Alla luce di tale indicazione, peraltro condivisibile in quanto la L. 205/2017 non è stata abrogata e la nuova disciplina allo stato non è efficace in quanto subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, come abbiamo visto, le due agevolazioni viaggiano su binari paralleli e sono entrambe applicabili. La conseguenza delle indicazioni INPS è, ad esempio, che i datori di lavoro possono utilizzare l'esonero parziale previsto dalla L. 205/2017 e, dopo l'autorizzazione comunitaria, utilizzare l'ulteriore esonero per raggiungere la misura prevista dalla L. 178/2020. A questo proposito, tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che, come abbiamo evidenziato in precedenza, il requisito anagrafico delle due norme è differente , per cui tale opzione sarà possibile nel caso in cui il beneficio riguardasse un giovane di età inferiore ai 30 anni salve le ipotesi previste dall'art. 1, comma 103, L. 205/2017 in quanto anche l'incremento dell'età anagrafica è evidentemente condizionato al via libera della Commissione Europea. L'ipotesi di utilizzo della L. 205/2017 peraltro potrà essere utile a quei datori di lavoro che non intendessero rientrare nel campo di applicazione del c.d. Temporary framework ovvero che non rientrano nelle condizioni ivi previste. La Circomma INPS 12 aprile 2021 n. 56 ripropone poi le interpretazioni già fornite con la Circomma INPS 2 marzo 2018 n. 40, a partire dalla limitata operatività della condizione per la fruizione degli incentivi prevista dall'art. 31, comma 1 lett. a , D.Lgs. 150/2015, cioè quella relativa all'assunzione o trasformazione effettuata in presenza di un diritto di precedenza. Tra le novità della L. 178/2020, su cui si sofferma la circolare dell'istituto, vi è poi la differente condizione prevista dall'art. 1, comma 12, L. 178/2020 che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 104, L. 205/2017, prevede, tra l'altro, che l'esonero contributivo spetti ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/91, nella medesima unità produttiva. Come si può notare, a differenza della disciplina della Legge di Bilancio 2018, viene limitata l'operatività della suddetta condizione ai licenziamenti nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere. Fonte mementopiu.it

LAV_INPS_Circ_2021_56