Assunzione agevolata di donne: campo di applicazione

Viene delineato ulteriormente il campo di applicazione dell'incentivo spettante a chi assume donne disoccupate il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato Mess. INPS 6 aprile 2021 n. 1421 .

L' INPS ha fornito un chiarimento in merito all'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. L'incentivo art. 1, ccomma 16-19, L. 178/2020 spetta per - le assunzioni a tempo determinato - le assunzioni a tempo indeterminato - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto , effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Fonte mementopiu.it

LAV_INPS_Msg_2021_1421