Viene delineato ulteriormente il campo di applicazione dell'incentivo spettante a chi assume donne disoccupate il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato Mess. INPS 6 aprile 2021 numero 1421 .
L'INPSha fornito un chiarimento in merito all'esonero per leassunzioni di donne lavoratricieffettuate nel biennio 2021-2022. L'incentivo articolo 1, ccomma 16-19, L. 178/2020 spetta per - le assunzioni a tempo determinato - le assunzioni a tempo indeterminato - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Ilrequisito di svantaggiodella lavoratrice deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un'assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggiodeve sussistere alla data di assunzionee non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. Il beneficio può trovare applicazioneanche nelle ipotesi di trasformazionia tempo indeterminatodi rapporti a terminenon agevolati. L'incentivo spetta anche in caso diproroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Fonte mementopiu.it
LAV_INPS_Msg_2021_1421