Cassa integrazione in deroga COVID-19: quali obblighi per il datore di lavoro?

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce che, ai fini della concessione della cassa integrazione in deroga emergenziale, l'unico obbligo che grava sui datori di lavoro è quello di informare preventivamente i sindacati Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 4 marzo 2021 .

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla presunta obbligatorietà dell'accordo sindacale ai fini della concessione della cassa integrazione in deroga nell'attuale situazione emergenziale art. 22 d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020 . A seguito di numerosi dubbi sulla questione, la Fondazione precisa che il datore di lavoro che intende accedere alla cassa integrazione in deroga, così come per la misura ordinaria, deve solo informare in via preventiva i sindacati della sua intenzione e partecipare all'esame congiunto laddove questo sia richiesto nei termini previsti dalla legge. Pertanto, l'onere datoriale si deve ritenere rappresentato dallo scrupoloso e tempestivo adempimento all'onere informativo, ma non si estende alla necessità di ratificare obbligatoriamente l'accordo. Fonte mementopiu.it

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