



Lavoro subordinato | 05 Marzo 2021
Repêchage: non sussiste alcun onere di collaborazione a carico del lavoratore
di La Redazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore poiché, in tema di repêchage, non spetta a quest’ultimo l’onere di allegare l’esistenza di posti di lavoro nei quali poter essere ricollocato. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 6084/21; depositata il 4 marzo)








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