Esenzione dal pagamento delle spese processuali nel procedimento per prestazioni previdenziali

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di una lavoratrice, richiedente l’esenzione del pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, avendo redatto su foglio separato la dichiarazione sostituiva, necessaria ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell’esenzione.

Sul tema, la Suprema Corte con l’ordinanza n. 5724/21, depositata il 3 marzo. Una lavoratrice ricorre in Cassazione lamentando l’ erronea valutazione da parte del Tribunale di Roma, il quale ha ritenuto assente la dichiarazione necessaria ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell’esenzione , liquidando le spese di CTU a suo carico. Ella sostiene di aver inserito la suddetta dichiarazione nel ricorso introduttivo del giudizio per ATPO ed inoltre di aver depositato dichiarazione sostitutiva. Il ricorso è fondato in quanto la Corte ha rilevato che il provvedimento in esame, denominato decreto di archiviazione” si inserisce nel procedimento dell’art. 445 bis c.p.c. in materia di riconoscimento del requisito sanitario utile ad ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali. Questa Corte ha peraltro chiarito che ai fini dell’esenzione del pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex . art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte , poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito . Cass. n. 22952/2016 . Ha precisato che in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali , l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, conv. con modif. nella l. n. 326/2003 laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo . Cass. n. 16616/2018 . Da ciò si evince che, nel caso di specie, ai fini dell’esenzione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell’atto introduttivo anche se redatta su foglio separato . Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 10 novembre 2020 – 3 marzo 2021, n. 5724 Presidente Doronzo – Relatore Leone Rilevato che Il Tribunale di Roma con decreto del 21.1.2019, all’esito della contestazione alle conclusioni della ctu nel procedimento relativo a P.V. ex art. 445 bis c.p.c., attesa la proposizione nei termini di legge del ricorso ai sensi del comma 6 della disposizione richiamata, aveva liquidato le spese di ctu ponendole a carico del P. , rilevando l’assenza in ricorso della dichiarazione necessaria ai sensi dell’art. 152 disp att. c.p.c. ai fini della esenzione. Avverso tale ultimo capo della decisione P.V. proponeva ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps. Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che 1 Con unico motivo era dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto assente la dichiarazione utile ai fini della esenzione autocertificazione utile all’esonero dalle spese processuali. Rilevava la ricorrente di aver inserito la dichiarazione richiesta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 nel ricorso introduttivo del giudizio per ATPO e di aver, inoltre, depositato dichiarazione sostitutiva. Il ricorso risulta fondato. È preliminare rilevare che il provvedimento in esame, denominato decreto di archiviazione si inserisce nel procedimento disegnato dall’art. 445 bis c.p.c. in materia di riconoscimento del requisito sanitario utile ad ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali, e dispone la liquidazione delle spese del Consulente Tecnico d’ufficio nominato dal giudice nella prima fase accertativa del predetto requisito. Il decreto, pur inserendosi in siffatta catena procedimentale, statuendo sulle spese della ctu, conclusa con elaborato peritale, definisce tale attività con la liquidazione e l’attribuzione dell’onere relativo. Si tratta quindi di provvedimento definitivo, di condanna, impugnabile, al pari del decreto di omologa del requisito sanitario che definisce il giudizio, solo con riguardo alla pronuncia sulle spese Cass. n. 4635/2017 . Posta la impugnabilità del provvedimento in questione, questa Corte ha peraltro chiarito che Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito Cass. n. 22952/2016 . Ha poi precisato che In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell’atto introduttivo va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo Cass. n. 16616/2018 . Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell’atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell’assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta così realizzata. Nel caso in esame la dichiarazione era stata inserita nel fascicolo ed espressamente richiamata nell’atto introduttivo del giudizio nel quale la parte si era anche impegnata a comunicare ogni mutamento degli elementi reddituali. Alla luce dei principi esposti il ricorso deve quindi essere accolto, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto e, non necessitando ulteriori accertamenti di merito, la ricorrente deve essere dichiarata esonerata dalle spese processuali. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si distraggono in favore di procuratore antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese processuali. Pone le spese di ctu a carico dell’Inps. Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 250,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.