Malattia per la guardia giurata, che però si esibisce come DJ: legittimo il licenziamento

Confermato il provvedimento aziendale. Evidente, secondo i Giudici, la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, che non solo ha svolto l’attività di DJ nonostante la malattia dichiarata, ma ha anche approfittato in un’occasione di un permesso concessogli per stare vicino alla moglie invalida.

Legittimo il licenziamento del lavoratore – una guardia giurata , nello specifico – che sfrutta i giorni di malattia e i permessi concessigli – per stare vicino alla moglie, come da legge 104 – per esprimere appieno le proprie capacità professionali come disc-jockey Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 4876/21 depositata oggi All’origine della vicenda c’è la scoperta compiuta dall’azienda – un istituto di vigilanza – un dipendente, inquadrato come guardia giurata, viene beccato a esibirsi come DJ una prima volta nelle ore serali di una giornata di malattia e in un’altra occasione nelle ore serali e notturne di una giornata in cui avrebbe dovuto prestare servizio ma aveva fruito di un permesso ex lege 104 del 1992 per prestare assistenza alla consorte invalida . Per i vertici della società il comportamento del dipendente è gravissimo e inaccettabile , e sufficiente a giustificarne il licenziamento. Questa visione viene respinta dai Giudici del Tribunale, che, però, vengono smentiti dai Giudici d’Appello. Questi ultimi, difatti, dichiarano la legittimità del licenziamento adottato nei confronti del lavoratore, ponendo in evidenza che l’attività di DJ era svolta dall’uomo in modo non occasionale , poiché impegnato tutti i venerdì e sabato in orari serali e notturni e, soprattutto, in modo incompatibile con le mansioni svolte spesso in turni in fascia oraria 6-14, in quanto pregiudicante i requisiti soggettivi psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle funzioni di guardia giurata, con pericolo di danno all’incolumità propria e di terze persone e per i beni sottoposti a vigilanza . Peraltro, i Giudici di secondo grado pongono in evidenza che il sintomo dichiarato in occasione di un’assenza – vertigini – attestava uno stato di alterazione incompatibile con lo svolgimento di attività di DJ nella notte di Halloween, in presenza di giochi di luce, ambiente caotico, assenza di sonno, elevato volume, movimenti convulsi , contesto, questo, tale da esporre il lavoratore ad aggravamenti . Tirando le somme, è ritenuta evidente la violazione degli obblighi di correttezza e buonafede , oltre che degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà compiuta dal lavoratore, anche tenendo presente il verosimile pregiudizio che l’attività esterna da DJ reca alla guarigione, oltre a possibile ritardo al rientro in servizio . E in questa ottica viene anche ricordato che in merito al secondo episodio contestato il permesso , concesso per consentire all’uomo di stare vicino alla consorte , era stato invece chiesto e utilizzato per garantire la programmata prestazione di DJ nelle prime ore del mattino e sottrarsi al turno che egli avrebbe dovuto sostenere poche ore dopo . Inutile si rivela il ricorso proposto dal lavoratore in Cassazione. Così, alla fine della battaglia legale, deve dire addio all’impiego come guardia giurata. L’uomo ha provato a lamentare l’ impossibilità di dimostrare la compatibilità dell’attività svolta con il proprio momentaneo stato di malattia , e, allo stesso tempo, ha contestato l’ipotesi della abitualità di utilizzo strumentale dei permessi ex lege 104 tutti i venerdì e sabato per svolgere l’attività di DJ. Queste obiezioni però non reggono, ribattono dalla Cassazione, poiché si è accertato l’ illecito disciplinare compiuto dal lavoratore, ed è emersa in modo chiaro la non compatibilità della malattia con l’attività svolta . Logico, quindi, presumere ex ante il pregiudizio potenzialmente connesso alle esibizioni come DJ in ragione della malattia dichiarata. Applicato correttamente, quindi, il principio secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia , configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buonafede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’ inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio . A rendere ancora più grave il comportamento del lavoratore, infine, anche la constatata frequenza dell’utilizzo di permessi in prossimità di giorni festivi , così da consentirgli di esibirsi in tranquillità fino a notte fonda, senza dover poi la mattina prendere servizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 10 novembre 2020 – 23 febbraio 2021, numero 4876 Presidente Doronzo – Relatore Esposito Rilevato che La Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di reclamo ex L. 92/2012, in riforma della sentenza resa in sede di opposizione ex art. 1/49 comma legge numero 92/2012 del 18/6/2018, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato da Roman Union Security s.r.l. a Ci. Ma., dipendente con mansioni di guardia particolare giurata, in relazione ai fatti contestati l'aver svolto l'attività di DJ nelle ore serali del 13/10/2017, pur a seguito di attestazione di malattia relativa alla medesima giornata, durante la quale era stato assente dal lavoro, e l'aver svolto l'attività di DJ nelle ore serali del 10/11/2017 e fino alle 1,35 del giorno 11/11/2017, in cui avrebbe dovuto prestare servizio dalle ore 6 alle ore 14 ma aveva fruito di un permesso ex L. 104 /1992 per prestare assistenza alla consorte invalida rilevava, tra l'altro, la Corte che l'attività di DJ era svolta dal Ci. in modo non occasionale, perchè impegnato tutti i venerdì e sabato in orari serali e notturni, si da risultare tale attività incompatibile, per le descritte modalità, con le mansioni svolte spesso in turni in fascia oraria 6 - 14, in quanto pregiudicanti i requisiti soggettivi psico fisici richiesti per lo svolgimento di tali funzioni, con pericolo di danno all'incolumità propria e di terzi e per i beni sottoposti a vigilanza la Corte rilevava, inoltre, che il sintomo dichiarato in occasione dell'assenza del 31/10/17 vertigini , attestava uno stato di alterazione incompatibile con lo svolgimento di attività di DJ nella notte di Halloween in presenza di giochi di luce, ambiente caotico, assenza di sonno, elevato volume, movimenti convulsi , tale da esporre il lavoratore ad aggravamenti, così ravvisandosi in capo allo stesso la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, in ragione del verosimile pregiudizio che tale attività esterna reca alla guarigione, oltre a possibile ritardo al rientro in servizio per quanto riguarda il secondo episodio contestato, rilevava che il permesso era stato chiesto e utilizzato per garantire la programmata prestazione di DJ nelle prime ore del mattino e sottrarsi al turno che il lavoratore avrebbe dovuto sostenere poche ore dopo avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ci. Ma. sulla base di due motivi, illustrati con memoria la società ha resistito con controricorso la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'udienza— ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. Considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ex art. 360 comma 1 numero 3 Cod. Procomma Civ., degli artt. 1175, 1176 e 2119 c.comma e 18 c.4 L. 20 maggio 1970 numero 300, rilevando che la Corte aveva erroneamente applicato i principi di diritto di cui alle indicate norme, ponendo a carico del lavoratore la prova diabolica della dimostrazione della compatibilità dell'attività svolta con il proprio momentaneo stato di malattia con il secondo motivo deduce, ex art. 360 numero 3 c.p.comma violazione del principio dell'immutabilità della contestazione disciplinare di cui all'art. 7 Statuto dei Lavoratori e all'art. 2 I. numero 604 del 1966, nonché degli art. 2119 c.comma e 112 c.p.comma poiché la Corte territoriale era passata dall'addebito dell'abuso del permesso ex art. 33 L. 104/1992 alla contestazione dell'abitualità di utilizzo strumentale dei permessi tutti i venerdì e sabato il primo motivo è infondato va rilevato, per un verso, che la Corte, nel rispetto del riparto dell'onere probatorio, utilizza il ragionamento presuntivo - del quale il ricorrente non deduce, ai sensi dell'art. 360 numero 5 c.p.comma l'illogicità sotto il profilo motivazionale - traendone la sussistenza dell'illecito disciplinare per altro verso, si osserva che non è stata formulata specifica censura non potendo la memoria ex art. 380 bis c.p.comma contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte, ex multis Cass. numero 17893 del 27/08/2020 riguardo alla non compatibilità della malattia con l'attività svolta e al pregiudizio potenzialmente ad essa connesso in ragione della malattia dichiarata, valutato ex ante in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. numero 10416 del 2017, Cass. numero 26496 del 19/10/2018 Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore - addetto al lavaggio di automezzi - che, nel periodo di malattia conseguente a dolenzia alla spalla destra determinata da un lipoma , aveva svolto presso un cantiere attività di sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali il secondo motivo è manifestamente infondato, perchè la Corte nella sentenza non ha mutato l'addebito contestato ma ha utilizzato gli altri elementi desumibili dall'istruttoria, quali la constatata frequenza dell'utilizzo di permessi in prossimità di giorni festivi, in quanto significativi, ai soli limitati fini della connotazione della condotta contestata, in funzione della valutazione della buona fede e correttezza del lavoratore in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 novembre 2020.