Quale trattamento per i lavoratori trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri? La parola alle SS.UU.

Lasciare invariati i trattamenti economici in godimento ai lavoratori trasferiti non parrebbe contrastare con l’art. 31 D.Lgs. 165/2001, che fa espressamente salve disposizioni speciali, tra le quali dovrebbero rientrare le previsioni dei commi 25 e 25 bis dell’art. 1 del D.L. 181/2006, convertito in L. 233/2006, che regolano non solo gli aspetti economici e finanziari per il bilancio statale del trasferimento, ma che indicono anche sulla concreta disciplina del rapporto di lavoro dei soggetti trasferiti .

Dal momento che il ricorso solleva una questione di massima importanza, non solo giuridica, ma anche a livello di ricadute economiche, la Corte di Cassazione ordinanza n. 3662/21 depositata 12 febbraio ha ritenuto di investire della decisione le Sezioni Unite. Vari lavoratori provenienti dalla direzione generale Turismo del Ministero delle attività produttive e trasferiti , ai sensi del d.l. n. 181/2006, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno promosso giudizio per chiedere l’ accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla data del trasferimento, con applicazione di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva di comparto il riconoscimento dell’ anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive . Il Tribunale di primo grado ha accolto il ricorso. La Corte di Appello, sollecitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riformato integralmente la pronuncia impugnata, rigettando le domande. I Giudici di seconde cure, dopo aver preso atto che, giusta l’emanazione in corso di causa dell’art. 17 l. n 183/2010, avente riconosciuto le pretese dei lavoratori trasferiti per il periodo successivo al 1° gennaio 2010, l’interesse ad agire persisteva solo per l’arco temporale antecedente, hanno ricostruito la normativa di riferimento, ritenendo non sussistente alcuna violazione dei principi costituzionali, né del d.lgs. 165/2001, sussistendo una specifica base legislativa per la differenziazione del trattamento economico del personale trasferito sino all’assegnazione definitiva nei ruoli della Presidenza del Consiglio. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, affidando le proprie censure a ben nove motivi di doglianza, sintetizzabili nella violazione del quadro normativo di riferimento, laddove correttamente interpretato, e della mancata considerazione dell’esistenza di risorse finanziarie adeguate all’equiparazione del trattamento economico del personale trasferito a quello degli altri dipendenti della Presidenza del Consiglio. Prima di addentrarsi in argomentazioni giuridiche, la Cassazione ha precisato come la vicenda origini dal riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri disposto dal d.l. n. 181/2006, convertito in l. 233/2006, con cui, per l’appunto e per quanto di interesse ai fini di causa, era stato disposto trasferimento di funzioni e di risorse finanziarie, strumentali e di personale dalla Direzione Generale del Turismo del Ministero delle Attività Produttive al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, secondo i commi 25 e 25 bis dell’art. 1 del d.l. n. 181/2006 le modalità di attuazione della manovra devono garantire l’invarianza di spesa e dal riordino non deve derivare alcuna revisione dei trattamenti economici corrisposti ai lavoratori trasferiti. Al decreto, poi, è stata data attuazione con DPCM 22 ottobre 2007 e con Decreto avente inquadrato il personale trasferito in un ruolo provvisorio. La Corte, poi, ha dato atto di un suo precedente sentenza n. 31087/2018 , favorevole ai lavoratori, in cui si discuteva del trasferimento delle funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, che si era basata per lo più sul fatto che l’invarianza di spesa andasse riferita agli oneri complessivi dell’intervento, ben potendo essere compensati gli effetti di previsioni comportanti aggravi di spesa con gli effetti di altre previsioni che implichino, invece, riduzioni. Analizzando, quindi, nel dettaglio i commi 10, 23, 25 e 25- bis dell’art. 1 del d.l. n. 181/2006, la Corte ha espresso qualche dubbio in merito al suo pregresso orientamento. I Giudici di legittimità, infatti, hanno ravvisato la possibilità di fornire una diversa interpretazione delle disposizioni di rilievo, nel senso che il trasferimento delle risorse umane trova una specifica disciplina proprio nei commi 25 e 25- bis , che, per l’appunto, prevedono che debba avvenire lasciando invariati i trattamenti economici in atto. Ciò, tra l’altro, non sarebbe neppure in contrasto con l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto lo stesso fa espressamente salve disposizioni speciali, tra le quali rientrerebbero proprio i due commi sopra menzionati. Inoltre, il disposto dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 nel vietare trattamenti individuali peggiorativi o migliorativi rispetti a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, comunque, lascia aperta la possibilità che le parti collettive prevedano differenziazioni giustificate dalla differenza di percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle carriere curricolari. Infine, la Corte ha evidenziato anche come, a fronte della considerazione che i lavoratori trasferiti fossero addetti ad una specifica funzione per la quale è stato istituito appositamente istituito un nuovo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, abbia perso consistenza anche la lamentata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. i compiti svolti dai lavoratori trasferiti non sono comparabili con quelli svolti dai dipendenti della Presidenza del Consiglio addetti a strutture preesistenti. L’importanza della questione, pertanto, impone una pronuncia delle Sezioni Unite .

Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 26 novembre 2020 – 12 febbraio 2021, n. 3662 Presidente Torrice – Relatore Spena Rilevato che 1. Con sentenza del 3 febbraio 2014 n. 9692 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti-trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, provenendo dalla direzione generale Turismo del MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE aventi ad oggetto l’accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri a far data dal 29.11.2006 ed all’applicazione di tutti gli istituti della contrattazione collettiva del comparto il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle relative differenze retributive e contributive. 2. La Corte territoriale premetteva che la sopravvenuta L. n. 183 del 2010, art. 17, aveva riconosciuto la pretesa per il periodo decorrente dall’1 gennaio 2010 sicché permaneva l’interesse degli originari ricorrenti per il periodo anteriore. 3. Nel merito osservava che il D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 25 e 25 bis, che regolava la fattispecie, escludeva che dal trasferimento del personale potesse conseguire un maggior onere economico, quale sarebbe pacificamente derivato se ai dipendenti fossero stati riconosciuti sin dalla data del passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’inquadramento nel ruolo ordinario della Presidenza e l’anzianità pregressa. 4. Il principio di parità della retribuzione a parità di mansioni ed inquadramenti non era desumibile nè dall’art. 36 Cost., nè dall’art. 3 Cost., comma 2, nè dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. Peraltro, sussisteva una specifica base normativa per la differenziazione del trattamento economico del personale trasferito fino al momento della assegnazione definitiva nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La cassazione della sentenza è domandata dai lavoratori sulla base di nove motivi. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso. 6. Le parti hanno depositato memoria. Considerato che SINTESI DELLE CENSURE. 1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto -in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 17 e degli artt. 3, 24, 35, 36, 97, 101, 102, 104, 111 e 117 Cost., assumendo che la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 17 se intesa nel senso di legittimare il rigetto della pretesa per il periodo anteriore al gennaio 2010 si presterebbe al rilievo di incostituzionalità, essendo carenti i presupposti giustificativi di una norma retroattiva. 2. Con il secondo mezzo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella prova documentale della esistenza di risorse finanziarie adeguate ad equiparare il trattamento economico del personale trasferito a quello degli altri dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Con la terza critica i ricorrenti hanno denunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, artt. 1, commi 10, 25 e 25-bis anche in relazione all’art. 3 Cost., comma 2, artt. 36 e 97 Cost., sull’assunto che la normativa di riferimento consentirebbe la revisione dei trattamenti economici del personale trasferito attraverso la compensazione con risparmi di spesa e variazioni di bilancio. Si deduce la non-conformità a Costituzione della opzione interpretativa accolta nella sentenza impugnata. 4. Con il quarto motivo si impugna la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la Corte territoriale statuito su una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti. La censura afferisce alla statuizione con la quale il giudice dell’appello ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., facendo leva su una particolarità della situazione precedente il gennaio 2010 che non era in discussione tra le parti. 5. Con la quinta censura sempre con riguardo alla ritenuta legittimità di un trattamento differenziato del personale trasferito per tutto il periodo fino alla migrazione alla Presidenza del Consiglio si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 bis e 19 quater, evidenziando che il trasferimento del personale era avvenuto in modo istantaneo sicché mancava un periodo di transizione, che avrebbe potuto giustificare l’inapplicabilità della contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio. 6. Con il sesto motivo si assume in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del CCNL del Comparto della Presidenza del Consiglio del 17 maggio 2004 nonché dell’art. 1, comma 3, del CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio del 15 settembre 2004, sul rilievo che la contrattazione collettiva trova generale applicazione ai dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio, indipendentemente dalla struttura di assegnazione. 7. Con il settimo mezzo si lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 quater, 25 e 25-bis, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e all’art. 2112 c.c Si lamenta la mancata applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, che rende automatica la sostituzione del contratto collettivo del Comparto di provenienza con quello del Comparto di destinazione. 8. Con l’ottavo motivo si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, nonché del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 quater, 25 e 25-bis, in relazione all’art. 45 cit Si sostiene l’erroneità dell’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, posta a base della sentenza impugnata si assume che del D.L. n. 181 del 2006, commi 25 e 25-bis, avrebbero la sola finalità di preservare il bilancio statale, senza derogare al principio perequativo, avente rango costituzionale. 9. Con la nona censura si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c Si contesta il mancato esame dell’eccezione ritualmente opposta nella memoria di costituzione in appello secondo cui sui capi della sentenza di primo grado relativi al trattamento giuridico id est diritto all’inquadramento nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 29 novembre 2006 riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata si era formato il giudicato interno, in quanto l’unico motivo di gravame della Presidenza del Consiglio era incentrato sul principio di invarianza della spesa e, dunque, sul trattamento economico. ESAME DEI MOTIVI. In via preliminare si rileva che i motivi di ricorso relativi all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto che regolano la fattispecie superano il vaglio di ammissibilità, in quanto evidenziano in modo specifico e circostanziato le doglianze. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 10. La vicenda di causa origina dal riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri disposto dal D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2006, n. 233. 11. Trattasi di generale riorganizzazione dei Ministeri nel numero, nelle attribuzioni ed anche nella denominazione e del passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di funzioni già attribuite ad altri enti governativi. 12. Il trasferimento di funzioni è stato disposto congiuntamente alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. 13. Per quanto rileva in causa il D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 19 bis, inserito in sede di conversione nel testo modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 98, lett. a, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo in precedenza assegnate al Ministero delle Attività produttive. A tal fine ha previsto la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo , che sarebbe subentrato, in attesa della adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, nelle funzioni della Direzione generale del Turismo del Ministero della Attività produttive, conseguentemente soppressa il successivo comma 19 quater come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 98, lett. b e dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1134 ha stabilito che al neo-costituito Dipartimento della Presidenza del Consiglio sarebbero state trasferite le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del Turismo le risorse finanziarie della medesima direzione generale nonché il risparmio di spesa derivante dal riordino del Ministero per i Beni e le Attività Culturali D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 54, comma 1 . 14. Il D.L. n. 181 del 2006, commi 25 e 25 bis, come modificati in sede di conversione, contengono una generale previsione di spesa, secondo cui Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall’attuazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311 A, art. 1, comma 93. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato 15. Il D.L. n. 181 del 2006, comma 10, ha previsto la emanazione di D.P.C.M. per la ricognizione delle strutture trasferite e la individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, nel rispetto dell’invarianza della spesa. In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 22 ottobre 2007. 16. L’art. 3 del D.P.C.M. ha individuato il contingente numerico del personale in servizio presso la soppressa Direzione generale del turismo trasferito nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 29 novembre 2006 data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2006, n. 286 , con la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento, secondo quanto disposto dal D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 25 bis. 17. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio del 12 febbraio 2008 il personale trasferito è stato inquadrato in un ruolo provvisorio. 18. La L. 4 novembre 2010, n. 183, emanata in corso di causa, ha infine stabilito, con l’art. 17, che Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, e del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 Euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al D.L. 29 novembre 2004, n. 282, art. 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307. 19. I ricorrenti assumono di avere diritto alla immediata applicazione, dalla data del trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del trattamento giuridico ed economico loro riconosciuto soltanto dall’1 gennaio 2010. IL PRECEDENTE DI QUESTA CORTE. 20. Sulla questione di causa questa Corte si è già pronunciata con sentenza del 30 novembre 2018 n. 31087. Il precedente riguarda il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri disposto dal D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 2 delle funzioni della segreteria del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA CIPE , con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Rispetto alla fattispecie in esame sono sovrapponibili le disposizioni regolatrici del trasferimento del personale, la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Roma, la sostanza delle censure sollevate in sede di legittimità. Con la puntualizzazione che in quella vicenda gli atti amministrativi di ricognizione erano il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio 11 luglio 2007. 21. Nella precedente pronuncia sono state accolte le censure dei dipendenti trasferiti ritenendosi, in sintesi, che sul capo della sentenza di primo grado relativo al riconoscimento della anzianità di servizio maturata dai dipendenti fino al maggio 2006 si è formato il giudicato interno. il D.P.C.M. 31 gennaio 2007, ed il Decreto 11 luglio 2007, del Segretario generale sono contrari al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 31 e 45, nonché agli artt. 3 e 97 Cost., sicché devono essere disapplicati. 22. A tali conclusioni la sentenza giunge sul rilievo che Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 secondo cui in caso di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni si applica al personale trasferito l’art. 2112 c.c. nella parte in cui fa salve diverse disposizioni speciali si riferisce unicamente a norme di rango primario. La normativa dettata dal D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 25 e 25-bis, non si può considerare una disciplina speciale derogatoria, in quanto considera soltanto gli aspetti economico-finanziari per il bilancio statale dell’avvenuto trasferimento di personale, senza disporre in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro. Questo rilievo trova riscontro nella successiva emanazione di atti amministrativi diretti a disciplinare i rapporti di lavoro il D.P.C.M. 31 gennaio 2007, ed il decreto 11 luglio 2007 del Segretario generale che non hanno rango primario e dunque non possono derogare alla generale disciplina del suddetto art. 31. l’unico contenuto precettivo del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 25 e 25 bis, è rappresentato dal criterio dell’ invarianza della spesa . Secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale nonché dalla Corte dei Conti il suddetto vincolo, posto all’interno di normative di ampia portata, va riferito agli oneri complessivi dell’intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni. Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra le previsioni recanti aggravi di spesa e quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri. Il vincolo di invarianza della spesa va dunque rapportato alla presenza di fondi che avrebbero potuto consentire la richiesta equiparazione di trattamento, effettuando le opportune compensazioni. 23. La sentenza ha svolto poi alcune considerazioni relative al trasferimento del personale del CIPE, affermando che ai fini del rispetto del vincolo dell’invarianza della spesa, correttamente inteso, assumono un importante rilievo alcuni atti del giudizio di merito, non contestati la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 3 aprile 2008 n. 298, le allegazioni dei ricorrenti da cui risulta la presenza di risorse finanziarie idonee a compensare i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei trattamenti economici del personale trasferito. 24. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha contestato detta interpretazione con la memoria depositata nell’attuale giudizio, offrendo una diversa alla lettura anche della giurisprudenza costituzionale e della Corte dei Conti in punto di invarianza della spesa . RAGIONI DELLA RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE. 25. Occorre muovere dal rilievo che il D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 25, nello stabilire che le modalità di attuazione della complessiva riorganizzazione devono essere tali da garantire l’ invarianza della spesa fa specifico riferimento al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio salva la riduzione delle dotazioni organiche prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 93 . 26. Nel testo, dunque, il limite della invarianza della spesa non è posto in relazione agli effetti complessivi della operazione incremento e risparmio di spesa ma, piuttosto, alla spesa stanziata in bilancio , secondo la legislazione vigente , per le risorse trasferite. 27. Diverso è invece il testo del precedente comma 23. 28. Ivi si fa riferimento alla adozione dei regolamenti di organizzazione dei singoli Ministeri interessati dal riordino si dispone che le nuove strutture non devono superare il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine nonché il limite complessivo della spesa sostenuta per la totalità delle strutture di primo livello . In questo caso l’invarianza della spesa è il risultato da raggiungere al termine del processo di riorganizzazione invece nel comma 25, l’invarianza della spesa relativa alle risorse trasferite umane, strumentali e finanziarie è in rapporto alle risorse stanziate in bilancio piuttosto che ad operazioni compensative. 29. Le fonti di copertura della spesa della complessiva operazione di riordino sono oggetto, poi, di una disciplina di dettaglio nei commi comma 10 ter quanto agli incarichi dirigenziali , comma 19 quater quanto alla costituzione del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri , comma 22 bis quanto alla costituzione Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione , con relativa segreteria tecnica , commi 24 quater e 24 quinquies per il personale riservato ai viceministri , comma 25-quater per i contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri , comma 25-quinquies per l’onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato . 30. È dunque dubbio che un aumento della spesa derivante dal trasferimento delle risorse umane possa trovare copertura – D.L. n. 181 del 2006, ex art. 1, comma 25 in operazioni compensative che resterebbero del tutto prive di una disciplina di dettaglio. 31. Tale dubbio sembra rafforzato dal rilievo che la successiva L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 17, allorquando ha disposto la applicazione dal 1 gennaio 2010 al personale trasferito dei Contratti collettivi del Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato specificamente le necessarie riduzioni di spesa corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, art. 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 . 32. Il D.L. n. 181 del 2006, comma 25 bis, statuisce, poi, che dal riordino delle competenze tanto dei Ministeri che della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato . 33. Questa Corte nella sentenza n. 31087/2018 ha ritenuto che la revisione dei trattamenti economici sia consentita dalla norma allorché non si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato sarebbe cioè consentito un aumento dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai dipendenti trasferiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale pacificamente deriva dalla applicazione ad essi del CCNL del Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuando operazioni compensative sul bilancio dello Stato. 34. V’è tuttavia da rilevare che l’unica operazione di intervento sul bilancio dello Stato è puntualmente prevista del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 10, a tenore del quale con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo . 35. Il comma 25 bis, sembra invece vietare in assoluto un incremento di costi, senza fare riferimento ad alcuna variazione di poste del bilancio dello Stato. 36. Appare dunque possibile una diversa interpretazione delle disposizioni in esame, secondo cui il trasferimento delle risorse umane trova una specifica disciplina del D.L. n. 181 del 2006, commi 25 e 25 bis, a tenore dei quali esso deve avvenire lasciando invariati i trattamenti economici in atto. 37. Non sembra che sia prospettabile un contrasto con la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, perché essa nel disporre che nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, commi da 1 a 4 fa salve le disposizioni speciali, tra le quali dovrebbero farsi rientrare le disposizioni contenute del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 25 e 25 bis, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2006, n. 233. 38. Tali disposizioni, infatti, non sembrano destinate a regolare soltanto gli aspetti economico-finanziari per il bilancio statale dell’avvenuto trasferimento di personale ma, attraverso tale regolazione, sembrano destinate ad incidere direttamente anche sulla concreta disciplina del rapporto di lavoro degli interessati. 39. Disciplina sulla quale non ha inciso il D.P.C.M. 22 ottobre 2007 emanato in attuazione del citato D.L. n. 181 del 2006, art. 1, comma 10 , che si è limitato ad individuare il personale in servizio presso la soppressa Direzione Generale del turismo trasferito nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 29 novembre 2006 ed a prevedere, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 25 bis, la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento. Analogamente, il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio 12 febbraio 2008, lungi dall’intervenire sui rapporti di lavoro, si è limitato a inquadrare il personale trasferito in un ruolo provvisorio. 40. Anche la ipotizzata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., pare perdere consistenza a fronte della considerazione che i lavoratori trasferiti erano addetti ad una specifica funzione per la quale veniva appositamente istituito un nuovo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ciò esclude la possibilità di comparazione con i compiti svolti dai dipendenti della Presidenza del Consiglio addetti ad altre strutture preesistenti. 41. Da ultimo va osservato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva ma non esclude la possibilità delle parti collettive di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali per tutte Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, n. 2718 . Nella fattispecie di causa la differenziazione è stata operata a monte dal legislatore, che ha vietato la revisione dei trattamenti economici del personale trasferito da altre amministrazioni dello Stato. 42. Poiché il ricorso solleva con riguardo alle norme di legge innanzi richiamate una questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici nonché per le ricadute di forte impatto economico in relazione alla rilevanza delle risorse finanziarie statali ed al numero dei pubblici dipendenti potenzialmente coinvolti, il Collegio ritiene che occorra rimettere il ricorso al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte ritenuto che la controversia verte su questione di massima di particolare rilevanza rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.