Gestione separata per i liberi professionisti: quando?

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3367/2021, depositata l’11 febbraio. La fattispecie . La Corte d'Appello di Palermo riteneva illegittima l'iscrizione alla gestione separata eseguita dall'Inps d'ufficio al fine di conseguire da un avvocato iscritto all'albo professionale di categoria, il pagamento di un debito contributivo correlato al reddito da lavoro autonomo prodotto nell'anno 2009. Secondo i Giudici, trattandosi di uno strumento residuale, l’ iscrizione d’ufficio dell’appellato alla gestione separata Inps non può essere usata qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza. Ritenevano, comunque, estinto il credito illegittimamente richiesto dall'Inps per intervenuta prescrizione. L’Inps ricorre in Cassazione. Prescrizione contributi dovuti alla gestione separata da quando? Secondo l’Istituto di previdenza, seppure l'odierna controricorrente aveva prodotto nell'anno 2009 un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell'obbligo d'iscrizione alla Cassa professionale , la stessa era tenuta, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi. La decisione viene, inoltre, contestata nel punto in cui ha ritenuto decorrente il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dopo il 31 luglio o dopo il 31 ottobre, termine a scelta del contribuente , unica data dalla quale l'ente viene a conoscenza con certezza della sussistenza di un'obbligazione contributiva e dell'ammontare della stessa. Per la Cassazione, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale operato dal ricorrente non risulta pertinente. Già in altre occasioni, gli Ermellini hanno sostenuto che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Alla luce di quanto detto, il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. Civile - L, ordinanza 9 settembre 2020 – 11 febbraio 2021, n. 3367 Presidente Esposito – Relatore De Felice Rilevato che la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha ritenuto illegittima l’iscrizione alla gestione separata eseguita dall’Inps d’ufficio al fine di conseguire P.A. , avvocato iscritto all’albo professionale di categoria, il pagamento del debito contributivo di Euro 4.887,93 correlato al reddito da lavoro autonomo prodotto nell’anno 2009 pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344/2017 e n. 30345/2017 e successive del 2018, ha sostenuto l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’appellato alla gestione separata Inps, atteso che, trattandosi di uno strumento residuale, essa non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza ha altresì ritenuto, comunque, estinto il credito illegittimamente richiesto dall’Inps per intervenuta prescrizione L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 , considerando quale dies a quo di decorrenza della stessa la data di scadenza del pagamento dei contributi 16 giugno 2010 per il saldo 2009 e non quella di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi come sostenuto dall’Inps 27 novembre 2010 , e come dies ad quem la data della comunicazione con cui l’Istituto previdenziale aveva notificato all’appellata l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata 30 giugno 2015 la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi P.A. ha resistito con controricorso è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11, 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10 censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che, seppure l’odierna controricorrente aveva prodotto nell’anno 2009 un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa professionale, la stessa era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31 contesta la decisione nel punto in cui ha ritenuto decorrente il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dopo il 31 luglio o dopo il 31 ottobre, termine a scelta del contribuente , unica data dalla quale l’ente viene a conoscenza con certezza della sussistenza di un’obbligazione contributiva e dell’ammontare della stessa a sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale Cass. n. 13463 del 2017 per il valore decisivo che riveste nella risoluzione della controversia, è necessario esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, del quale va dichiarata l’infondatezza il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale operato dal ricorrente non risulta pertinente, atteso che, nel caso in esame, il consolidato orientamento di questa Corte afferma che In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. cfr. Cass. n. 27950 del 2018, cui ha fatto seguito Cass. n. 19403 del 2019 il primo motivo risulta assorbito dal rigetto del secondo motivo, una volta confermata la ratio inerente alla prescrizione ndr. Testo originale non comprensibile in definitiva, rigettato il secondo motivo e assorbito il primo, il ricorso va rigettato le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.