Deceduta dopo la richiesta di indennità di accompagnamento ma prima della visita: legittima l’azione degli eredi

Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai Giudici di merito, i quali avevano ritenuto improponibile la domanda presentata dagli eredi. Escluso l’obbligo per gli eredi di reiterare la domanda di prestazione già a suo tempo inoltrata dal de cuius.

Deceduta dopo aver presentato domanda per ottenere l’ indennità di accompagnamento ma prima di essere sottoposta a visita dalla competente commissione medica. Legittima la successiva azione giudiziaria proposta dagli eredi nei confronti dell’INPS e mirata, ovviamente, a vedere riconosciuto il loro diritto a percepire l’indennità destinata alla loro parente Cassazione, ordinanza n. 2166, sezione lavoro, depositata il 1° febbraio . Dai Giudici di merito arriva una presa di posizione netta improponibile la domanda presentata dagli eredi della omissis al fine di ottenere l’indennità di accompagnamento richiesta dalla stessa donna senza però che a tale istanza fosse seguito alcun accertamento sanitario da parte della competente commissione medica . In Appello viene rilevato che la normativa – art. 1, comma 8, d.P.R. n. 698/1994 – rende possibile per la commissione medica ASL l’accertamento sugli atti solo a seguito di espressa e formale istanza degli eredi, cosa non dimostrata in questo caso . In Cassazione, però, uno degli eredi contesta la valutazione compiuta dai Giudici di secondo grado. Il suo legale sostiene che non è imposto agli eredi l’obbligo della proposizione di una nuova domanda rispetto a quella già presentata familiare deceduta. In premessa viene evidenziato, nel contesto del ‘Palazzaccio’, che già dal ricorso di primo grado gli eredi hanno riferito che la propria dante causa aveva inoltrato, con raccomandata, domanda alla commissione medica presso l’ASL e la consulenza espletata in primo grado ha riconosciuto la presenza delle condizioni sanitarie necessarie ad ottenere la prestazione sin dalla data della domanda amministrativa . Difatti, il giudizio di improponibilità formulato dai Giudici di merito è poggiato sulla osservazione che gli eredi della donna non hanno presentato apposita domanda amministrativa per richiedere alla commissione medica ASL di procedere sugli atti all’accertamento della invalidità civile nonostante il decesso della propria familiare . Secondo i Giudici di merito, quindi, la norma onera espressamente gli eredi di presentare formale istanza . Nodo gordiano è perciò l ’interpretazione della disposizione normativa. Bisogna accertare, osservano i Giudici del ‘Palazzaccio’, se la legge ha introdotto una condizione di proponibilità della domanda giudiziale tesa ad ottenere i ratei maturati sino al decesso, proposta dagli eredi di colui il quale deceda dopo aver iniziato il procedimento di accertamento dello stato invalidante, ma prima che la competente commissione lo abbia sottoposto positivamente a visita . Riflettori puntati, quindi, sul procedimento per l’accertamento sanitario delle minorazioni civili . Il testo normativo stabilisce che nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale . Per quanto concerne poi la possibilità di riconoscere agli eredi il diritto ad ottenere i ratei della prestazione assistenziale spettante al de cuius, richiesta dal medesimo ma non ancora riconosciuta al momento del decesso , va richiamato il principio secondo cui l’articolo 12, comma ultimo, l. n. 118/1971 non esclude che lo stato di inabilità necessario per la concessione dell’indennità che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e che costituisce oggetto di un diritto soggettivo rispetto al quale l’espletamento della procedura amministrativa è condizione di procedibilità e non di proponibilità dell’azione possa essere accertato, in sede giudiziaria, anche dopo la morte del soggetto minorato, atteso che la normativa predetta - della quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità, con ordinanza n. 61/1989, nel presupposto non vincolante per il giudice ordinario della natura costitutiva dell’accertamento dell’inabilità e dell’impossibilità, anche in sede giudiziale, che esso intervenga dopo la morte dell’interessato – ha inteso affermare la necessità dell’anteriorità del detto accertamento con esclusivo riguardo all’ambito dei procedimento amministrativo, nel senso che, avvenuto in vita del dante causa l’accertamento predetto, il diritto degli eredi ai ratei ben può essere riconosciuto in sede amministrativa, senza con ciò escludere che l’accertamento stesso possa avvenire in sede giudiziaria . Peraltro, il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti. Pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma agli eredi, quella che viene in rilievo non è una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria . Di conseguenza, si può affermare, sanciscono i Magistrati della Cassazione, che una volta avvenuto il decesso dell’istante, il diritto degli eredi ai ratei maturati è previsto direttamente dalla legge, sia nell’ipotesi in cui l’accertamento dei presupposti sia già avvenuto in sede amministrativa il che consente già in fase amministrativa la liquidazione direttamente agli eredi che nell’ipotesi in cui tale accertamento avvenga solo in sede giudiziaria . E l’introduzione del d.P.R. n. 698/1994, ed in particolare dell’articolo 1, comma 8, non ha modificato i termini essenziali della questione, giacché anche tale previsione esaurisce i propri effetti all’interno del procedimento amministrativo, attribuendo alla commissione medica competente il potere di accertare , laddove gli eredi facciano espressa richiesta ed esclusivamente sulla base di documentazione sanitaria pubblica o proveniente da strutture alle stesse assimilabili, l’effettiva sussistenza delle condizioni sanitarie di invalidità richieste . Tuttavia, qualora ciò non avvenga, non può certo ritenersi improponibile l’azione giudiziaria da parte degli eredi ex articolo 12, comma ultimo, della legge n. 118 del 1971 – interpretato dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912 – posto che la funzione dell’articolo 1, comma 8, d.P.R. n. 698 del 1994, è chiaramente quella di indicare i criteri delle modalità di accertamento dello stato invalidante di cui soffriva il de cuius in sede amministrativa e non quella di porre l’obbligo di reiterare da parte degli eredi la domanda di prestazione già a suo tempo inoltrata dal de cuius . E, annotano i Giudici, una diversa interpretazione imporrebbe tale onere solo a quell’erede il cui dante causa non sia stato sottoposto a visita al momento del decesso, mentre, inspiegabilmente, dall’onere di reiterare la domanda resterebbe escluso l’erede di chi sia deceduto dopo essere stato sottoposto a visita . Di conseguenza, trattandosi di un diritto di natura successoria, seppure derivante dal diritto di natura assistenziale spettante al de cuius , è esclusivamente con riferimento alla domanda amministrativa proposta da quest’ultimo ed allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo che dovrà essere valutata la sussistenza delle condizioni di proponibilità di tale tipo di domanda relativa al riconoscimento di diritto a prestazione assistenziale , concludono dalla Cassazione. Ciò comporta, in questo caso, che la domanda avanzata dagli eredi della donna dovrà essere presa in esame in Appello, alla luce delle indicazioni fornite dai giudici del ‘Palazzaccio’.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 settembre 2020 – 1 febbraio 2021, n. 2166 Presidente Berrino – Relatore Calafiore Ritenuto in fatto con sentenza n. 904/2015 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda proposta dagli eredi di Co. Da. al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento domandata dalla stessa Da. a mezzo istanza del 12.12.2000, senza che a tale domanda fosse seguito alcun accertamento sanitario da parte della competente commissione medica la Corte territoriale ha ritenuto che l'articolo 1, comma 8, D.P.R. n. 698 del 1994 rendeva possibile per la commissione medica ASL l'accertamento sugli atti solo a seguito di espressa e formale istanza degli eredi, cosa non dimostrata nel caso di specie avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Et. Co. sulla base di un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 8, D.P.R. n. 698 del 1994, nonché dell'articolo 12, ultimo comma, L. n. 118 del 1971, in relazione alla circostanza che il citato articolo 1, comma 8, non imporrebbe come sostenuto dai giudici del merito agli eredi la proposizione di una nuova domanda rispetto a quella già presentata dalla dante causa resiste l'INPS con controricorso i coeredi Co. Ca., Co. Ra., Co. Ga., Co. Pa., Co. Ri., Co. El., Co. Ge., Co. Ma. e Co. An. si sono limitati a depositare procura speciale, mentre sono rimasti intimati gli eredi di Co. An. indicati in epigrafe Considerato in diritto deve premettersi che, dall'esame del ricorso e degli atti processuali dal medesimo richiamati, si evince che la domanda amministrativa sulla cui insussistenza è basata la pronuncia di improponibilità della domanda giudiziale proposta dagli eredi di Co. Da. è esclusivamente quella che la Corte territoriale ha ritenuto imposta dall'articolo 1, comma 8, D.P.R. n. 698 del 1994 ciò non solo in quanto già dal ricorso di primo grado gli eredi avevano riferito che la propria dante causa con raccomandata del 12.12.2000 aveva inoltrato domanda alla commissione medica presso l'ASL NA 2 e la consulenza espletata in primo grado aveva riconosciuto la presenza delle condizioni sanitarie necessarie ad ottenere la prestazione sin dalla data della domanda amministrativa, ma anche perché è la stessa sentenza impugnata che chiarisce il proprio pensiero laddove esplicitamente conferma il giudizio di improponibilità formulato dal primo giudice & lt in quanto gli eredi della de cuius Da. Co. non hanno presentato apposita domanda amministrativa con la quale è stato richiesto alla commissione medica ASL di procedere sugli atti all'accertamento della invalidità civile nonostante il decesso del proprio dante causa. Il verbo possono osserva il collegio, contenuto nell'articolo 1 comma 8. D.P.R. 698/94 è riferito alle commissioni mediche ASL mentre la norma onera espressamente gli eredi di presentare formale istanza& gt il motivo è fondato la questione giuridica di cui si discute è relativa alla interpretazione di tale disposizione, dovendosi accertare se la stessa abbia introdotto una condizione di proponibilità della domanda giudiziale tesa ad ottenere i ratei maturati sino al decesso, proposta dagli eredi di colui il quale deceda dopo aver iniziato il procedimento di accertamento dello stato invalidante, ma prima che la competente commissione lo abbia sottoposto positivamente a visita il testo della disposizione, compresa nell'articolo 1, intitolato Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili , è il seguente & lt Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.& gt sulla finalità del regolamento adottato con il D.P.R. n. 698 del 1994, Corte Costituzionale n. 156 del 1996 ha evidenziato che & lt la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, all'articolo 11, ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di una serie di criteri, tra i quali la semplificazione dei procedimenti e la distinzione del procedimento di accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed ai prefetti. Distinzione resa, evidentemente, necessaria proprio da quelle esigenze di snellezza, rapidità ed efficienza, che sono alla base della previsione del riordinamento della materia. Pertanto, alla stregua di tali criteri regolatori, contenuti nella citata legge n. 537 del 1993, il regolamento in questione ha individuato, all'interno di una complessa procedura intesa al riconoscimento delle invalidità i compiti tecnici demandati alle unità sanitarie locali& gt quanto poi alla questione della possibilità di riconoscere agli eredi il diritto ad ottenere i ratei della prestazione assistenziale spettante al de cuius, richiesta dal medesimo ma non ancora riconosciuta al momento del decesso, si è consolidato il principio Cass. SS.UU. n. 11329 del 1991, Cass. 7333 del 1994 Cass. 12879 del 1995 secondo il quale l'articolo 12, comma ultimo, della legge n. 118 del 1971 interpretato autenticamente dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912, nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento dell'invalidità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se questo sia intervenuto prima della deliberazione concessiva, ferma restando la necessità della deliberazione stessa non esclude che lo stato di inabilità necessario per la concessione dell'indennità che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e che costituisce oggetto di un diritto soggettivo rispetto al quale l'espletamento della procedura amministrativa è condizione di procedibilità e non di proponibilità dell'azione possa essere accertato, in sede giudiziaria, anche dopo la morte del soggetto minorato, atteso che la normativa predetta della quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità, con ordinanza n. 61 del 1989, nel presupposto non vincolante per il giudice ordinario della natura costitutiva dell'accertamento dell'inabilità e dell'impossibilità, anche in sede giudiziale, che esso intervenga dopo la morte dell'interessato ha inteso affermare la necessità dell'anteriorità del detto accertamento con esclusivo riguardo all'ambito del procedimento amministrativo, nel senso che, avvenuto in vita del dante causa l'accertamento predetto, il diritto degli eredi ai ratei ben può essere riconosciuto in sede amministrativa, senza con ciò escludere che l'accertamento stesso possa avvenire in sede giudiziaria peraltro, Cass. n. 1323/2016 il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell'avente diritto antecedente all'accertamento dei presupposti pertanto, sia nell'ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma agli eredi quella che viene in rilievo non è una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria può, dunque, in sintesi affermarsi che, una volta avvenuto il decesso dell'istante, il diritto degli eredi ai ratei maturati è previsto direttamente dalla legge, sia nell'ipotesi in cui l'accertamento dei presupposti sia già avvenuto in sede amministrativa il che consente già in fase amministrativa la liquidazione direttamente agli eredi che nell'ipotesi in cui tale accertamento avvenga solo in sede giudiziaria su queste premesse, deve osservarsi che l'introduzione del D.P.R. n. 698 del 1994, ed in particolare dell'articolo 1, comma 8, non ha modificato i termini essenziali della questione, giacché anche tale previsione esaurisce i propri effetti all'interno del procedimento amministrativo, attribuendo alla commissione medica competente il potere così va letta l'espressione & lt possono& gt di accertare, laddove gli eredi facciano espressa richiesta ed esclusivamente sulla base di documentazione sanitaria pubblica o proveniente da strutture alle stesse assimilabili, l'effettiva sussistenza delle condizioni sanitarie di invalidità richieste qualora, tuttavia, ciò non avvenga non può certo ritenersi improponibile l'azione giudiziaria da parte degli eredi ex articolo 12 , comma ultimo, della legge n. 118 del 1971 interpretato autenticamente dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912 posto che la funzione dell'articolo 1, comma 8, D.P.R. n. 698 del 1994, è chiaramente quella di indicare i criteri delle modalità di accertamento dello stato invalidante di cui soffriva il de cuius in sede amministrativa e non quella di porre l'obbligo di reiterare da parte degli eredi la domanda di prestazione già a suo tempo inoltrata dal medesimo una diversa interpretazione, peraltro, imporrebbe tale onere solo a quell'erede il cui dante causa non sia stato sottoposto a visita al momento del decesso, mentre, inspiegabilmente, dall'onere di reiterare la domanda resterebbe escluso l'erede di chi sia deceduto dopo essere stato sottoposto a visita trattandosi di un diritto di natura successoria, seppure derivante dal diritto di natura assistenziale spettante al de cuius, è esclusivamente con riferimento alla domanda amministrativa proposta da quest'ultimo ed allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo che dovrà essere valutata la sussistenza delle condizioni di proponibilità di tale tipo di domanda relativa al riconoscimento di diritto a prestazione assistenziale in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione che esaminerà la pretesa del ricorrente nel merito, oltre che a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.