Cassa integrazione COVID-19: le prime indicazioni sui nuovi periodi

Prime informazioni e istruzioni per la presentazione delle istanze delle nuove domande di integrazione salariale emergenziale previste dalla Legge di Bilancio 2021 messaggio dell’INPS del 29 gennaio 2021, n. 406 .

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale per tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo fino al 31 dicembre 2020 art. 1, comma 300, l. n. 178/2020 . In attesa della pubblicazione di una specifica circolare per l'attuazione delle nuove disposizioni, l'INPS fornisce le prime istruzioni per la presentazione delle istanze messaggio dell’INPS del 29 gennaio 2021, n. 406 . Cassa integrazione ordinaria CIGO , in deroga CIGD e assegno ordinario ASO I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. I trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di ASO e CIGD devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori art. 12 d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020 già richiesti e autorizzati e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021. Cassa integrazione nel settore agricolo CISOA I datori di lavoro agricolo che sospendono o riducono l'attività per l'emergenza COVID-19 possono fare ricorso alla CISOA per una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Il periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande con causale CISOA DL RILANCIO” art. 19, comma 3- bis , d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 . Requisito soggettivo dei lavoratori I trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 sono applicabili ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021. In caso di trasferimento d'azienda art. 2112 c.c. e di passaggio del lavoratore alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Contributo addizionale Diversamente da quanto previsto dal Decreto Agosto d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 e dal Decreto Ristori d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020 , i datori di lavoro che accedono a CIGO, ASO e CIGD per le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 non hanno l'obbligo del versamento del contributo addizionale. Modalità di trasmissione delle domande Per richiedere l'ulteriore periodo di 12 settimane di CIGO, ASO e CIGD, i datori di lavoro potranno trasmettere domanda con la nuova causale, denominata COVID 19 L. 178/20” ovvero con causale CISOA L. 178/20” per i datori di lavoro agricoli , attraverso i servizi telematici già disponibili, a prescindere dall'avvenuta autorizzazione delle 6 settimane richieste previste dal Decreto Ristori. Con specifico riferimento alle domande di CIGD, solo i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro possono trasmettere le domande come deroga plurilocalizzata” messaggio dell’INPS del 24 luglio 2020, n. 2946 , mentre tutti gli altri datori di lavoro, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come deroga INPS” circolare dell’INPS del 15 luglio 2020, n. 86 . Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato, per le quali la scelta dell'unità produttiva deve ritenersi irreversibile non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi per la stessa unità produttiva . Termine di presentazione delle domande Le domande di CIGO, ASO, CIGD e CISOA devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa art. 1, comma 301, l. n. 178/2020 . In sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 il 28 febbraio 2021 . I termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma operano solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Fonte mementopiu.it

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