Intervento urgente durante un soggiorno turistico: il costo delle cure deve essere rimborsato?

Il cittadino italiano può ottenere il rimborso delle cure mediche prestate presso centri di altissima specializzazione situati all’estero quando tali prestazioni non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente ovvero in modo adeguato alla particolarità del caso clinico.

Così si è espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 1933/21, depositata il 28 gennaio. La Corte d’Appello di Venezia rigettava la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere la condanna dell’Azienda sanitaria al rimborso delle spese mediche da lui sostenute in Brasile che avevano portato ad un urgente intervento chirurgico . Lo stesso impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che l’assistenza indiretta spettasse in ogni caso di eccezionale gravità della patologia che ha comportato l’ intervento urgente presso una struttura ospedaliera di altissima specializzazione ai fini di una adeguata terapia immediata, senza la necessità di accertare la possibilità di ricevere le medesime cure in Italia. Da ciò, infatti, deriverebbe una disparità di trattamento tra chi si reca all’estero per cure cliniche specializzate e chi si trova già all’estero senza la possibilità di rientrare in Italia come nel suo caso . La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, rilevando che la normativa vigente esclude la possibilità di attribuire al ricorrente il rimborso delle cure sanitarie sopportate all’estero a seguito di ricovero d’urgenza durante un soggiorno turistico e che ciò non contrasta con l’art. 32 Cost., come dedotto dal ricorrente. Da tale normativa, infatti, si evince che il cittadino italiano può ottenere il rimborso di cure prestate all’estero presso centri di altissima specializzazione, a fronte di prestazioni non ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Deve trattarsi di centri dotati di non comuni tecniche operative o di attrezzature ad avanzata tecnologia, non presenti o non disponibili tempestivamente nel paese stesso. È richiesta la preventiva autorizzazione , fatti salvi i casi di urgenza per cittadini i quali già si trovino all’estero, sempre fermo restando il requisito dell’altissima specializzazione. Fanno eccezione le cure prestate a cittadini che si trovino all’estero per motivi di studio o di lavoro . Ciò posto, occorre tenere presente che il ricorrente si trovava all’estero per motivi turistici , oltre al fatto che non è stato dedotto in giudizio uno stato di indigenza connesso all’onerosità della cura. Per tali ragioni, gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 9 settembre 2020 – 28 gennaio 2021, n. 1933 Presidente Berrino – Relatore D’Antonio Considerato in fatto 1. La Corte d’appello di Venezia, in riforma del Tribunale, ha rigettato la domanda di P.G. volta ad ottenere la condanna dell’Azienda USLS di Venezia al rimborso delle spese mediche sostenute in per una appendicectomia e drenaggio della cavità con tubo laminare esteriorizzato nel QUID dell’addome associato ad antibiotico, terapia subita il omissis e successivo intervento chirurgico il omissis . La Corte richiamato il precedente della Corte di Cassazione n. 6461/2009 in fattispecie analoga ha rigettato la domanda del ricorrente. 2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione il P. formulando due motivi. Ha depositato controricorso l’Azienda sanitaria. Ritenuto in diritto 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 32 Cost., L. n. 883 del 1978 D.P.R. n. 617 del 1980 e della L. n. 595 del 1985. Lamenta che l’art. 32 Cost., non soffriva limitazioni derivanti da leggi ordinarie o atti amministrativi e che, pertanto, l’assistenza indiretta spettava in ogni caso di eccezionale gravità della patologia comportante l’urgente ed improcrastinabile ricovero presso centro ospedaliero di altissima specializzazione ai fini di una adeguata terapia immediata, senza necessità di accertamento della possibilità di ricevere tali terapie in Italia. Deduce che vi sarebbe un’illogica disparità di trattamento tra chi si reca all’estero per cure cliniche di alta specializzazione e chi si trova già all’estero senza possibilità di rientrare in Italia. Sottolinea che il ricovero era avvenuto per motivi di urgenza. 4. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione circa un fatto decisivo costituito dall’indifferibilità delle cure. 5. Il ricorso è infondato. 6. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il complesso della normativa in questione L. n. 833 del 1978, art. 37, D.P.R. n. 618 del 1980, L. n. 595 del 1995, art. 3, D.M. 3 novembre 1989, D.M. 24 gennaio 1990, D.M. 30 agosto 1991, D.M. 13 maggio 1993, art. 2, modificativo del D.M. 3 novembre 1989 consenta di attribuire al ricorrente il rimborso delle cure sanitarie sopportate all’estero in seguito a ricovero d’urgenza, durante il soggiorno turistico all’estero e che tale normativa possa essere ritenuta contrastante con l’art. 32 Cost Dal complesso delle norme sopra citate deriva, infatti, che il cittadino italiano può ottenere il rimborso di cure prestate all’estero presso centri di altissima specializzazione, a fronte di prestazioni non ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Deve trattarsi di centri dotati di non comuni tecniche operative o di attrezzature ad avanzata tecnologia, non presenti o non disponibili tempestivamente nel paese stesso. È richiesta la preventiva autorizzazione, fatti salvi i casi di urgenza per cittadini i quali già si trovino all’estero, sempre fermo restando il requisito dell’altissima specializzazione. Fanno eccezione le cure prestate a cittadini che si trovino all’estero per motivi di studio o di lavoro cfr in tal senso Cass. 6461/2009, n. 1391/2019. 6. Il ricorrente ipotizza l’incostituzionalità della norma di cui alla L. n. 595 del 1985, art. 3, interpretata nel senso di escludere che, in casi di urgenza, i cittadini italiani che si trovano all’estero per motivi diversi da studio o lavoro, possano ottenere il rimborso delle cure prestate da centri anche di non altissima specializzazione. A riguardo deve essere richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2008 che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della L. n. 595 del 1985, art. 3, comma 5. 7. Nella specie, pertanto, pacifico che il ricorrente si trovava all’estero per ragioni turistiche e che neppure è stato dedotto uno stato di indigenza in relazione all’onerosità della cura, alle quali la sentenza n. 309 del 1999 ha attribuito decisivo rilievo, ai sensi dell’art. 32 Cost., deve concludersi per il rigetto del ricorso. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.