



rapporti di lavoro | 26 Gennaio 2021
Legittimi gli sgravi contributivi anche quando l'apprendista rifiuta di svolgere la formazione esterna all'azienda
di David Satta Mazzone - Avvocato
La decadenza dalle agevolazioni contributive si verifica solo nei casi di totale mancanza di formazione: «La previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive […] può ritenersi realizzata […] solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza».

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 1510/21; depositata il 25 gennaio)








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