Decreto Ristori quater: ambito di applicazione della sospensione dei contributi di dicembre

La sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di dicembre non opera rispetto alle rate in scadenza nel medesimo mese di dicembre 2020 e riferite ad altre rateizzazioni disposte dai precedenti decreti emergenziali circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145 .

Il Decreto Ristori quater ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 art. 2, comma 1, 2 e 3, DL 157/2020 e l'INPS ha provveduto a fornire le indicazioni generali sull'ambito di applicazione della disposizione Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 . La sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione , che - hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 - hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I versamenti in scadenza a dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019 , per i quali non è richiesta la verifica della diminuzione del fatturato art. 2, comma 2, DL 157/2020 . La sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020 si applica a prescindere dai requisiti dell'ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato inoltre - soggetti presenti nel territorio dello Stato che esercitano attività economiche sospese aventi codici ATECO presenti nell'All. 1 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 - soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione All. 2 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto c.d. zone arancioni e rosse - soggetti che operano nei settori economici individuati nell' All. 3 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto c.d. zone rosse - soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator All. 4 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse. Gli ambiti territoriali sono stati così individuati al 26 novembre 2020 dalle relative ordinanze del ministero della Salute - zone arancioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia - zone rosse Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano. Le variazioni intervenute successivamente al 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in argomento. La disposizione non opera rispetto - alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione prevista dal Decreto Rilancio artt. 126 e 127 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 e dal Decreto Agosto art. 97 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 dei versamenti sospesi ai sensi, rispettivamente, del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio - al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 art. 42 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 . Fonte mementopiu.it

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