La sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di dicembre non opera rispetto alle rate in scadenza nel medesimo mese di dicembre 2020 e riferite ad altre rateizzazioni disposte dai precedenti decreti emergenziali circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 145 .
Il Decreto Ristori quater ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 art. 2, comma 1, 2 e 3, DL 157/2020 e l'INPS ha provveduto a fornire le indicazioni generali sull'ambito di applicazione della disposizione Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 . La sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione , che - hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020 - hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I versamenti in scadenza a dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019 , per i quali non è richiesta la verifica della diminuzione del fatturato art. 2, comma 2, DL 157/2020 . La sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020 si applica a prescindere dai requisiti dell'ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato inoltre - soggetti presenti nel territorio dello Stato che esercitano attività economiche sospese aventi codici ATECO presenti nell'All. 1 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 - soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione All. 2 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto c.d. zone arancioni e rosse - soggetti che operano nei settori economici individuati nell' All. 3 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto c.d. zone rosse - soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator All. 4 Circomma INPS 14 dicembre 2020 n. 145 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse. Gli ambiti territoriali sono stati così individuati al 26 novembre 2020 dalle relative ordinanze del ministero della Salute - zone arancioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia - zone rosse Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano. Le variazioni intervenute successivamente al 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in argomento. La disposizione non opera rispetto - alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione prevista dal Decreto Rilancio artt. 126 e 127 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 e dal Decreto Agosto art. 97 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 dei versamenti sospesi ai sensi, rispettivamente, del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio - al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 art. 42 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 . Fonte mementopiu.it
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