Le indennità una tantum previste dal Decreto Ristori quater: istruzioni INPS

L'INPS fornisce istruzioni operative in materia di indennità una tantum previste dal c.d. Decreto Ristori quater DL 157/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 Circ. INPS 14 dicembre 2020 n. 146 .

L'INPS fornisce le istruzioni operative sulle indennità una tantum previste dal c.d. Decreto Ristori quater d.l. numero 157/2020 - in continuità con le misure di cui al c.d. Decreto Cura Italia d.l. numero 18/2020 conv. in l. numero 27/2020 , al c.d. Decreto Rilancio d.l. numero 34/2020 conv. in l. numero 77/2020 , al c.d. Decreto Agosto d.l. numero 104/2020 conv. in l. numero 126/2020 e al c.d. Decreto Ristori d.l. numero 137/2020 - a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità del Decreto Ristori I soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità onnicomprensiva prevista dal Decreto Ristori art. 15, comma 1, 2, 3, 5 e 6, d.l. numero 137/2020 hanno diritto all'erogazione una tantum della medesima indennità, di importo pari a € 1.000 art. 9, comma 1, d.l. numero 157/2020 . In particolare, si tratta dei lavoratori - stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali - dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali - intermittenti - autonomi occasionali - incaricati alle vendite a domicilio - dello spettacolo - a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Tutti questi lavoratori, che hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum , ma la relativa indennità sarà erogata dall'INPS, secondo le modalità già indicate. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e in somministrazione che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva del Decreto Ristori possono presentare domanda per la fruizione dell'indennità una tantum prevista dal Decreto Ristori quater . L'indennità è di importo pari a € 1.000 e spetta ai lavoratori che - hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell'arco temporale 1° gennaio 2019 - 30 novembre 2020 e che non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente. L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali L'indennità omnicomprensiva di importo pari a € 1.000 spetta ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale. Detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e titolari di trattamento pensionistico diretto. L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Tale beneficio è escluso per tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo. Lavoratori intermittenti L'indennità dell'importo complessivo di € 1.000 spetta ai lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020. Sono destinatari dell'indennità onnicomprensiva sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità. Detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e titolari di trattamento pensionistico diretto. L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. Lavoratori autonomi occasionali L'indennità di importo complessivo pari a € 1.000 spetta ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020 - per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, siano già iscritti alla Gestione separata, alla data del 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non titolari di trattamento pensionistico diretto. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio L'indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a € 1.000 spetta anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio art. 19 d.lgs. numero 114/98 che - possono fare valere per l'anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a € 5.000 - siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 30 novembre 2020 - non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Anche i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e titolari di trattamento pensionistico diretto. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali L'indennità di importo complessivo pari a € 1.000 spetta ai lavoratori che - sono stati titolari - nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate - possono fare valere nel corso dell'anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro deve essere stata pari ad almeno 30 giornate - non sono titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020. Lavoratori dello spettacolo L'indennità pari a € 1.000 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è rivolta ai lavoratori che - possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 - non siano titolari alla predetta data del 30 novembre 2020 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità. L‘indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai € 35.000. Presentazione della domanda I lavoratori che non hanno beneficiato dell'indennità onnicomprensiva del Decreto Ristori possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva entro la data del 31 dicembre 2020 , termine prorogato rispetto all'originaria previsione legislativa. Con riferimento alle indennità di cui al Decreto Ristori art. 15, comma 2, 3, 5 e 6, d.l. numero 137/2020 le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Infine, per quanto concerne le indennità del Decreto Agosto art. 9 d.l. numero 104/2020 conv. in l. numero 126/2020 le relative domande possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico è già attivo e disponibile nel sito internet dell’Istituto www.inps.it. Al fine di effettuare i necessari adempimenti di fine anno, il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa. I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali. In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono attualmente le seguenti • PIN INPS si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020 • SPID di livello 2 o superiore • Carta di identità elettronica 3.0 CIE • Carta nazionale dei servizi CNS . In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, numero verde 803 164 da rete fissa gratuitamente oppure numero 06 164164 da rete mobile a pagamento . Fonte mementopiu.it

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