Quando sussiste l’obbligo per l’avvocato di essere iscritto alla Gestione Separata INPS?

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS è rivolto a chi percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale anche se non esclusivo ma anche occasionale entro certi limiti di un’attività professionale per cui è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se lo stesso professionista svolge altre attività diverse per cui risulta già iscritto ad altra gestione, venendo meno solo qualora il reddito prodotto dalla suddetta attività sia già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento .

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 27461/20, depositata il 2 dicembre. La Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame dell’INPS contro la decisione con cui il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda di un avvocato volta all’accertamento dell’ illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata dell’Ente . Nello specifico, la stessa risultava iscritta all’Ordine degli Avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, a causa del mancato conseguimento di un reddito utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello conseguente, di natura contributiva. L’INPS propone ricorso per cassazione, deducendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata limitatamente al reddito prodotto nell’esercizio della professione, anche se esso risultava inferiore rispetto alla soglia reddituale prevista dai regolamenti di Cassa Forense, redditi per i quali l’avvocato aveva versato solo il contributo integrativo ma non anche quello soggettivo. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , ribadendo la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente a Cassa Forense, verso cui hanno versato un contributo integrativo per via dell’ iscrizione all’Albo degli Avvocati a cui non sia conseguita la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio. Tale obbligo, infatti, è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale anche se non esclusivo ma anche occasionale [] di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione e aggiunge che esso viene meno solo quando il reddito prodotto da tale attività professionale sia già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Ciò posto, gli Ermellini riscontrano che nel caso di specie la Corte di Appello non si è conformata al suddetto principio, dunque accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti al Giudice competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 20 ottobre – 2 dicembre 2020, n. 27461 Presidente Doronzo – Relatore Marchese Rilevato che con sentenza n. 639 del 9.7.2018, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di T.S. libera professionista iscritta all’Albo degli avvocati di Palermo ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, per l’anno 2010, e della domanda di pagamento dei relativi contributi ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo un unico motivo di censura ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, l’avv.to T. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio. Considerato che con l’unico motivo di censura - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 - l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10 secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo il motivo è fondato la questione principale, oggetto del presente ricorso, concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia n. 32608 del 2018 seguita da Cass., n. 32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 3799 del 2019 e numerose ordinanze di questa sesta sezione in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. n. 30344 del 2017 e numerose altre in relazione alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, è stato affermato che sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per glì avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale anche se non esclusivo ma anche occasionale entro il limite monetarlo indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento Cass. n. 3799 cit. non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, procederà al riesame della fattispecie il giudice del rinvio esaminerà le questioni ritenute assorbite, provvedendo, anche, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.