



sicurezza sul lavoro | 26 Novembre 2020
Il decorso dei termini per la liquidazione dell’indennizzo INAIL non fa cessare la sospensione della prescrizione
di La Redazione
Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’INAIL. Il decorso dei termini per la liquidazione, dunque, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 26830/20; depositata il 25 novembre)








- Sui redditi da partecipazione a società di capitali non sono dovuti i contributi previdenziali
- Vittime del dovere anche quelle colpite da malattie professionali
- Cassa Forense: la parziale omissione del contributo non determina l’annullamento dell'annualità
- Cassa notai: non sono dovuti i ratei di pensione anteriori alla domanda
- Dipendente trasferito ed evidente demansionamento: logico parlare di dimissioni per giusta causa



























Network Giuffrè



















