Congedi parentali COVID-19: ulteriori indicazioni dell'INPS

L'INPS fornisce alcune istruzioni operative per poter fruire del congedo spettante ai genitori lavoratori con figli in quarantena o per cui sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza circolare dell’INPS del 20 novembre 2020, n. 132 .

La Legge di conversione del Decreto Agosto e il Decreto Ristori hanno introdotto diverse novità in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato. L'INPS ha chiarito la portata di tali novità, fornendo nuove istruzioni in ordine al regime delle compatibilità e alle modalità di presentazione dell'istanza di congedo. Ampliamento ipotesi di congedo. Le nuove disposizioni introducono art. 21- bis d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 •la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14 , in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche . Anche nelle suddette nuove ipotesi, per poter fruire del congedo occorre che la quarantena sia stata disposta con provvedimento della ASL. Il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020 , data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Agosto. Pertanto, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020 •la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell'attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020 , data di entrata in vigore del Decreto Ristori d.l. n. 137/2020 . Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29 ottobre 2020 •la possibilità, per i genitori con figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni , di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio ovvero per sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso sono presi in carico dall'INPS e riesaminati in autotutela . Pertanto, anche gli eventuali ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all'Autorità giudiziaria. Compatibilità. È confermata l' incompatibilità del congedo per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell'attività didattica del figlio in presenza con •il contemporaneo svolgimento - da parte dell'altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza •la contemporanea fruizione – da parte dell'altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza •il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore. La fruizione del congedo è, invece, compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell'altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave. È, inoltre, introdotta la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso da parte dell'altro genitore che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure in commento. Pertanto, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso, l'altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell'altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso. Presentazione della domanda. La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali •il portale web dell'INPS •il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori •i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. In caso di congedo non retribuito la domanda deve essere presentata solamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS. La domanda può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l'apposita dichiarazione Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione ”. La procedura consente l'allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all'identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL. Prossimamente saranno fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020. Fonte mementopiu.it

CircINPS132