Sospensione dei versamenti contributivi: istruzioni operative INPS

Chiarimenti sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020 e in scadenza nel mese di novembre 2020 prevista dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori Bis circolare dell’INPS del 13 novembre 2020, n. 129 .

Il Decreto Ristori ha previsto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 art. 13, comma 1, d.l. n. 137/2020 . Il successivo Decreto Ristori Bis ha precisato che la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 , quindi di competenza del mese di ottobre 2020, esclusi i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL art. 11 d.l. n. 149/2020 . L'INPS ha chiarito quali sono i soggetti interessati e quali sono le modalità di applicazione della sospensione prevista dai due decreti circolare dell’INPS del 13 novembre 2020, n. 129 . La circolare in commento annulla e sostituisce la precedente circolare dell’INPS del 12 novembre 2020, n. 128. Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati - con sede operativa ubicata nel territorio dello Stato che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'All. 1 d.l. n. 149/2020 - con sede operativa ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'All. 2 d.l. n. 149/2020. Il ministero della Salute ha individuato gli ambiti territoriali della c.d. zona rossa , ovvero le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano ordinanza Min. Salute 10 novembre 2020 . L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetto per l'applicazione della sospensione contributiva in oggetto. Alle posizioni contributive relative alle predette aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione 4X ”, visualizzabile sul Cassetto Previdenziale Aziende, che assume il nuovo significato di Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ”. Nel caso in cui all'azienda non risulti assegnato il codice di autorizzazione, questa potrà inoltrare specifica richiesta tramite i canali in uso. La sospensione dei versamenti, che si applica anche alle quote TFR da versare al Fondo di Tesoreria, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020 , mentre non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi prevista dal Decreto Rilancio artt. 126-127 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e dal Decreto Agosto art. 97 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 . Ai fini della compilazione del flusso UniEmens , le aziende inseriranno il nuovo codice N974” , avente il significato di Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ” e le relative che rappresentano l’importo dei contributi sospesi nell’elemento , , . L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dovranno essere effettuati in un’ unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione , fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Fonte mementopiu.it

CircINPS129