COVID-19: differimento dei termini decadenziali dei trattamenti di integrazione salariale

Le strutture territoriali provvederanno a definire le istanze inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro il 15 novembre 2020 Messaggio INPS dell’11 novembre 2020, n. 4222 .

L' INPS ha chiarito quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ristori Bis d.l. n. 149/2020 sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza da COVID-19 Messaggio INPS dell’11 novembre 2020 n. 4222 . I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 artt. 19-22- quinquies d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, inizialmente previsto tra il 1° e il 30 settembre 2020, sono stati differiti al 15 novembre 2020 art. 12 comma 1 d.l. n. 149/2020 . Le strutture territoriali provvederanno a definire le istanze ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ad agosto 2020 , inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020 , purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020 . Le scadenze dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e CISOA e di assegno ordinario collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti modelli SR41 e SR43 semplificati , originariamente collocate nei mesi di luglio e agosto 2020 art. 1, comma 9 e 10, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 sono inoltre già state differite al 31 ottobre 2020 . Fonte mementopiu.it

CircINPS4222