Interposizione…in tre

La presunzione di appalto di manodopera vietato ai sensi dell’art 1 l. n. 1369/1960 non è esclusa nell’ipotesi in cui i beni appartengano al committente e l’appaltatore fornisca il personale, non direttamente, bensì mediante subappalto dato ad altra impresa.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 25220/20, depositata il 10 novembre Appalto di appalto di manodopera Un facchino lamentava l’illecita interposizione di manodopera ai sensi dell’art. 1 l. n. 1369/1960 e quindi chiedeva l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente. In particolare, il lavoratore ricorrente in cassazione aveva lavorato alle dipendenze di una società cooperativa, subappaltatrice dei servizi di imballaggio, confezionamento e spedizione, per l’appaltatore incaricato direttamente dal committente. In sostanza, l’organizzazione del lavoro di spedizione si svolgeva su tre livelli il committente che aveva appaltato il servizio ad una società di logistica e quest’ultima, appaltatrice, che aveva, a sua volta, subappaltato il servizio ad una società cooperativa, datrice di lavoro formale del lavoratore ricorrente, il quale però chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al vertice della catena, ossia in capo al committente, saltando quindi l’anello di congiunzione dell’appaltatore. Nell’ultimo grado di giudizio si chiede se sia possibile configurare una responsabilità per interposizione illecita di manodopera tra la società subappaltatrice e la committente, senza coinvolgere nemmeno in giudizio la società appaltatrice, che occupa la posizione intermedia tra le due. Gli errori di valutazione della Corte d’Appello. La Corte d’Appello adita rigettava le doglianze del lavoratore commettendo un errore di valutazione. Ad avviso dei Giudici di secondo grado, l’appalto originario non poteva ritenersi non genuino, mancando la prova degli indici presuntivi del vizio, ossia, l’assunzione del rischio imprenditoriale e l’ingerenza del committente nell’organizzazione del servizio. Secondo la Corte d’Appello, tale prova avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa in presenza del contratto di subappalto, poiché la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo in quanto il subappaltatore, nell’esecuzione dell’opera, si sia discostato da quanto previsto dal contratto di subappalto. Questo perché, in assenza di deroga al principio di autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore, con la conseguenza che i lavoratori impiegati nel subappalto possano avanzare richieste di tutela nei confronti della sola società subcommittente. La ricognizione della Suprema Corte. La Corte di Cassazione si discosta dal ragionamento dei Giudici di secondo grado, offrendo una interpretazione organica del sistema illecito di interposizione di manodopera. In primo luogo viene ribadito che, sin dagli anni Ottanta, la Corte di Cassazione non ha mai distinto tra appalto e subappalto di manodopera, in quanto il divieto di intermediazione di cui all’art 1 l. n. 1369/1960 fa riferimento sia all’appalto che al subappalto e comunque a qualsiasi forma di intermediazione ed interposizione, che sussiste ogniqualvolta le prestazioni siano oggettivamente eseguite in favore di un soggetto diverso da quello che ha assunto il lavoratore. Il divieto, infatti, ha lo scopo di evitare che la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario dell’esecuzione riduca le garanzie per il lavoratore o, in altri termini, crei un ostacolo per il lavoratore impedendogli gli ottenere il trattamento più vantaggioso che gli sarebbe spettato se fosse stato assunto direttamente dal committente. Ciò posto, la Corte di Cassazione chiarisce che l’ipotesi di appalto di manodopera si configura sia in presenza degli elementi presuntivi elencati al comma 3 dell’art 1 l. n. 1369/1960 impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltatore sia quando il soggetto interposto manchi di gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione, da verificare con specifico riferimento alle prestazioni affidate. Con la conseguenza che l’esistenza di un subappalto non esclude che possa configurarsi l’interposizione vietata ciò che rileva è unicamente la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario della prestazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 15 luglio – 10 novembre 2020, n. 25220 Presidente Nobile – Relatore Blasutto Rilevato che 1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 983/2015, in accoglimento dell’appello principale della Il Sole 24 Ore s.p.a. avverso la sentenza n. 292/2013 emessa dal Tribunale di Avezzano, ha rigettato la domanda proposta da D.S.A. diretta all’accertamento della illecita intermediazione di manodopera ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta. Per l’effetto, ha rigettato l’appello incidentale del lavoratore, in quanto strettamente collegato alle questioni oggetto dell’appello principale che ne condizionano la fondatezza . 2. D.S.A. aveva agito in giudizio deducendo che, formalmente socio lavoratore della società cooperativa Orchidea Servizi s.c.a r.l. fino al 31.5.2003 e socio della società Sole Press s.c.a r. L. per il periodo successivo, aveva prestato attività di lavoro subordinato presso lo stabilimento di della convenuta per le fasi successive alla produzione e stampa delle riviste edite da Il Sole 24 Ore e segnatamente per le fasi di confezionamento, imballaggio, spedizione e trasporto dei prodotti editoriali presso i centri di distribuzione. 3. La società convenuta aveva opposto di essersi avvalsa, per tali fasi, di società esperte in servizi di logistica integrata, conferendo i relativi servizi a imprese del settore, ed in particolare alla New Full Service s.r.l, prima, e alla Sae Logistica poi, da cui l’estraneità della società al rapporto di lavoro intercorso tra le società appaltatrici del servizio e le cooperative subappaltatrici di cui l’appellante incidentale era stato socio lavoratore. 4. La Corte di appello, rigettando integralmente l’originaria domanda, ha premesso che era pacifico in giudizio l’affidamento di servizi di logistica integrata da parte della committente Il Sole 24 Ore s.p.a. ad imprese del settore specializzate nella esecuzione coordinata di una serie di servizi finalizzati ad assicurare la gestione del magazzino e la distribuzione dei prodotti. Ha poi osservato che le società appaltatrici del servizio si erano avvalse dal 1 aprile 2001 al 31 maggio 2003 della cooperativa Orchidea Servizi e per il periodo successivo al 31 maggio 2003 della cooperativa Sole Press a r.l., società cooperative alle quali apparteneva il ricorrente che tra le società erano stati stipulati autonomi contratti di subappalto per l’esecuzione di servizi di facchinaggio che sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare l’illiceità del rapporto specificamente nei confronti delle società appaltatrici della Il Sole 24 ore, soggetti peraltro rimasti estranei al giudizio. 5. La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse ravvisato un’ipotesi di presunzione di appalto vietato di manodopera ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, ma che ciò potesse affermarsi con riguardo non già alla posizione della convenuta, ma solo con riferimento al contratto di subappalto intercorso tra la società appaltatrice del servizio di logistica, da un lato, e la società Orchidea Servizi a r.l. per il periodo aprile 2001/maggio 2003 e la Sole Press s.c.a r.l. per il periodo successivo al 31.5.2003, dall’altro. 6. Tanto poteva affermarsi - ad avviso della Corte territoriale - in ragione della messa a disposizione della cooperativa, da parte della Il Sole 24 Ore spa, di un macchinario per imballare estremamente specializzato e tenuto conto del compenso di Euro 3000 per ogni unità di forza lavoro calibrato sul numero dei lavoratori forniti dalla cooperativa subappaltatrice, essendo mancato, per contro, ogni riferimento alla capacità organizzatrice della originaria appaltatrice e/o alla posizione di questa quale imprenditore intermediario solo apparente . 7. Ha poi osservato che l’appalto originario non poteva ritenersi non genuino, essendo mancata la prova degli indici presuntivi di tale vizio assunzione del rischio imprenditoriale e ingerenza del committente nell’organizzazione del servizio , prova tanto più rigorosa in presenza di un contratto di subappalto. 8. Ad avviso della Corte di appello, in tale contesto, la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo in quanto lo stesso, nell’esecuzione dell’opera, si sia discostato da quanto previsto dal contratto di subappalto. In assenza di una deroga al principio di autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore, per cui nel caso di eventuali discordanze tra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto stabilito nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera è il subappaltatore che deve rispondere nei confronti del committente Cass. n. 18745 del 2020 da tale principio consegue la possibilità dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto di avanzare richieste di tutela nei confronti della sola società subcommittente. 9. La Corte di appello ha altresì osservato che, trattandosi di servizio di facchinaggio, l’organizzazione di mezzi da parte della società subappaltatrice consisteva prevalentemente nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo verso i lavoratori, vertendosi in ipotesi di c.d. labour intensive in relazione ai suoi connotati tipici. 10. Per la cassazione di tale sentenza D.S.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. 11. La soc. Il Sole 24 Ore ha resistito con controricorso. 12. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Considerato che 13.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, per avere la Corte di appello erroneamente escluso l’operatività della norma e dunque la sussistenza di una interposizione illecita nel caso in cui, pur fronte di indici presuntivi riferibili direttamente alla originaria committente, l’appaltatore fornisca il personale non già direttamente, ma mediante subappalto. Si deduce che la destinataria della prestazione lavorativa era stata la società Il Sole 24 Ore, per cui, ai sensi della L. n. 1369 del 1960, il rapporto di lavoro deve intendersi svolto alle dipendenze della stessa. 14. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, commi 1 e 3, nonché del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza trascurato di considerare che l’intermediazione delle società cooperative era solo fittizia, poiché l’intento delle parti, al di là della qualificazione in termini di appalto di servizi, era stato quello di mettere a disposizione della committente Il Sole 24 Ore s.p.a. determinate unità lavorative, adibite ad un macchinario estremamente specializzato, costituente indice presuntivo di una intermediazione vietata, e senza assunzione, da parte delle cooperative, di un effettivo rischio di impresa. 15.11 terzo e il quarto motivo ripropongono i temi oggetto dell’appello incidentale del lavoratore, che la Corte di appello ha rigettato quale effetto dell’accoglimento del principale, in tal senso dovendo intendersi l’affermazione per contro, deve respingersi l’appello incidentale, in quanto strettamente collegato alle questioni oggetto dell’appello principale che ne condizionano la fondatezza pag. 3 sent. imp. . 16. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti. 17. Questa Corte, sin dalla più risalente giurisprudenza v. Cass. n. 1264 del 1982 e n. 5721 del 1999 non ha distinto tra appalto e subappalto di manodopera, in quanto il divieto di intermediazione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 fa riferimento oltre che all’appalto, anche al subappalto ed anche a qualsiasi altra forma di intermediazione e interposizione. Tale situazione sussiste allorché le prestazioni abbiano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che ha assunto il lavoratore. Lo scopo del divieto in argomento, consistente nell’evitare che la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni di lavoro si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe spettato se assunto direttamente da tale beneficiario. 18. L’appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l’incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore appaltante, committente o interponente e colui che riceve l’incarico e retribuisce il lavoratore appaltatore, intermediario o interposto e di un secondo rapporto fra l’intermediario ed il lavoratore. 19. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di appalto cui è equiparata quella di subappalto di manodopera - in mancanza di definizione normativa - va ricavata tenendo conto congiuntamente della definizione data dallo stesso art. 1, comma 3, e della previsione della L. n. 1369 del 1960, art. 3 concernente l’appalto lecito di opere e servizi all’interno dell’azienda con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore. Ne consegue che l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi indicati da detto comma 3 impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante , sia quando il soggetto interposto manchi di gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione, da verificare con riguardo alle prestazioni in concreto affidate Cass. n. 5087 del 1998 . 20. Dunque, l’esistenza di un subappalto non esclude che possa configurarsi l’interposizione vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 norma applicabile alla fattispecie ratione temporis , poiché ciò che rileva è unicamente la dissociazione tra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario della prestazione. 21. La sentenza, pur dando atto che l’assunzione era riconducibile alla società cooperativa alla quale l’odierno ricorrente apparteneva e che l’effettivo beneficiario della prestazione non era la società di logistica appaltatrice del servizio, anch’essa intermediatrice, ma direttamente la convenuta, committente e fruitrice della prestazione, e pur dando atto ulteriormente che operava nella specie la presunzione di cui all’art. 1 cit., comma 3 utilizzazione di una macchina altamente specializzata appartenente alla committente , ha erroneamente applicato una regola di giudizio che non è conferente alla fattispecie, richiamando Cass. n. 18745 del 2010. Tale sentenza ha affermato il seguente principio di diritto Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell’autonomia del subappaltatore nell’esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso, nell’esecuzione dell’opera, si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto ne consegue che, in assenza di deroga pattizia a tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore per cui delle eventuali discordanze fra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera, è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente . 22. Trattasi di principio di diritto del tutto inconferente nella specie. Difatti, è estranea all’oggetto del giudizio ogni questione riguardante i rapporti contrattuali interni tra la società appaltatrice e la cooperativa subappaltatrice, come pure ogni questione che possa in ipotesi interessare una discordanza tra l’oggetto del contrato di appalto e l’oggetto del contratto di subappalto o un’eventuale azione di responsabilità contrattuale della cooperativa subappaltatrice nei confronti della originaria committente artt. 1656 c.c. e segg. . La fattispecie dedotta è, invece, unicamente l’azione del lavoratore utilizzato nella esecuzione del servizio, diretta al riconoscimento della interposizione illecita di manodopera e degli effetti che da questa conseguono ex lege. 23. Tale motivo ha carattere assorbente di ogni altro rilievo, atteso che la Corte di appello ha applicato una regula iuris non conferente. 24. Giova poi aggiungere che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3, quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. In assenza di tale presupposto, la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature specializzate da parte dell’appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro , know how ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto cfr. Cass. 16488 del 2009 . 25.L’ulteriore vizio contenuto nella sentenza è di avere ritenuto sussistenti i presupposti di operatività della anzidetta presunzione legale, stante la riferibilità alla committente dei mezzi e delle attrezzature aventi rilievo riconosciuto come preminente, e di avere però ritenuto che i relativi effetti dovessero ricadere sulla appaltatrice New Full soggetto peraltro rimasto estraneo al giudizio . 26. In proposito, va affermato che la presunzione di appalto di manodopera vietato di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 3 non è esclusa nell’ipotesi in cui i beni appartengano al committente e l’appaltatore fornisca il personale non direttamente, ma mediante subappalto dato ad altra impresa. 27. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.