Trasferimento d’azienda: la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente

Con ordinanza n. 24916/20, depositata il 6 novembre, la Corte di Cassazione torna a ribadire che nelle ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ex art. 2112 c.c

Nell’esaminare il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello riteneva inammissibile la sua domanda per intervenuta decadenza dall’impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett. c l. n. 183/2010, la Corte di Cassazione ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c. . Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, la Corte rileva che l’ipotesi di trasferimento d’azienda si era già verificata, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale , essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis . È evidente, chiarisce la Corte, che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c . Nella fattispecie, invece, come dedotto dalla stessa controricorrente s.a.s., il lavoratore ha dedotto l’intervenuta realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze della società, e dunque la successione della stessa nel diritto controverso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 febbraio – 6 novembre 2020, n. 24916 Presidente Berrino – Relatore Balestrieri Rilevato che Con ricorso al Tribunale di Palermo T.G. deduceva di aver lavorato per la s.p.a. Multiservizi con vari contratti di somministrazione lavoro dichiarati giudizialmente illegittimi e che successivamente vi era stato un trasferimento di azienda nei confronti della S.A.S. Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. , quale soggetto successore a titolo particolare nel rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda. Avverso tale pronuncia proponeva appello la SAS resisteva il T. . Con sentenza depositata il 13.7.07, la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame ed in particolare riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall’impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c . Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T. , affidato a nove motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la SAS con controricorso. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c ritenendo la sua inapplicabilità nel caso di specie. Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte ex aliis Cass. n. 10044/19, Cass. n. 14791/19, Cass. n. 19920/19 la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata, sicché non vi era alcuna necessità, nè onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale , essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c , mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente SAS, egli dedusse l’intervenuta e voluta realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell’odierna controricorrente SAS , e dunque la successione della stessa nel diritto controverso . Del resto la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 novellato L. n. 604 del 1966, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua. Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia, nonché per la regolazione delle spese, comprese quelle inerenti il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.