



lavoro subordinato | 14 Ottobre 2020
La scelta di riprendere il lavoro a seguito di un ordine giudiziale di reintegrazione è irreversibile
di Ilaria Leverone
In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’art. 18 comma 5 l. n. 300/1970 di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, in quanto esercizio di diritto potestativo che nasce dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’art. 336 c.p.c..

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 22063/20; depositata il 13 ottobre)








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