NASPI e DISCOLL: indicazioni INPS sulla proroga

Ai fini della proroga di 2 mesi - prevista dal DL Agosto - delle indennità NASPI e DISCOLL, il cui periodo di fruizione sia terminato tra maggio e giugno, non occorre presentare alcuna domanda INPS circolare 29 settembre 2020 n. 111 .

Per beneficiare della proroga di 2 mesi delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, non è necessario presentare alcuna domanda in quanto l'INPS procederà d'ufficio all'estensione delle stesse. Proroga automatica a chi spetta. La proroga in questione, rivolta anche a coloro che abbiano già beneficiato della prima proroga di due mesi introdotta dal Decreto Rilancio, è prevista dal Decreto Agosto art. 5 d.l. n. 104/2020 e spetta a condizione di non essere già stati destinatari di - indennità Covid-19 previste dal Decreto Cura Italia - indennità Covid-19 previste dal Decreto Rilancio -indennità a favore dei lavoratori domestici e indennità a favore dei lavoratori sportivi - indennità onnicomprensive e indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal Decreto Agosto - indennità a favore dei pescatori autonomi. Il percettore delle indennità NASPI e DISCOLL può, infatti, cumulare le stesse con le indennità Covid-19 del Decreto Cura Italia bonus € 600 per il mese di marzo , nonché del Decreto Rilancio bonus € 600 per il mese di aprile solo per il periodo di durata ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione. La proroga della indennità non è riconosciuta ai percettori della NASPI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico di spettanza termini nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASPI – per la quale è previsto l'accredito della contribuzione figurativa - anche per le ulteriori 2 mensilità verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASPI e DISCOLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di proroga, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell'INPS. Per i soggetti che abbiano già presentato, alla data del 29 settembre 2020, la domanda di certificazione del diritto all'Ape Sociale o al pensionamento precoce , il riconoscimento della proroga in esame è sospeso l'interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l'INPS terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accesso alle prestazioni. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASPI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano. Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all'indennità NASPI. Oltre alle istruzioni in ordine alla proroga di NASPI e DISCOLL, l'INPS ha precisato che, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo ipotesi di deroga al divieto di licenziamento prevista dal Decreto Agosto art 14 DL 104/2020 , sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASPI, ad allegare l'accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI. Fonte mementopiu.it

INPS_Circ_111