Lavoro a termine e società a partecipazione pubblica: nessuna conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Il d.l. n. 112/2008, art. 18 [] estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal d.lgs. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Quale tutela per il dipendente a tempo determinato di azienda pubblica che a fine contratto non viene rinnovato? Se si tratta di azienda pubblica si applica la legge speciale che garantisce trasparenza, imparzialità e pubblicitàe il dipendente non può ottenere una conversione del contratto. Il caso deciso dalla Cassazione riguarda il dipendente di una azienda regionale di trasporti che nel 2010 stipulava un contratto a tempo determinato . Al termine del rapporto l'azienda non rinnovava il contratto ed il lavoratore agiva in giudizio ottenendo la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto e il risarcimento del danno, quantificato il tre mensilità ai sensi dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La Corte d'Appello interessata dal lavoratore riformava la sentenza in parte, condannando l'azienda al pagamento delle spese di lite per il primo grado e condannando il lavoratore al versamento di buona parte delle spese dell’appello. Il principale motivo eccepito davanti alla Cassazione era rivolto ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo in un contratto stabile . Il Giudice di legittimità quindi, richiamando la legge speciale per le assunzioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, ha ricordato che le limitazioni alle assunzioni negli enti pubblici si applicano anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano attività volte a soddisfare esigenze di carattere generale o che svolgono in favore della pubblica amministrazione attività di supporto. La veste giuridica dell’ente che stipula il rapporto di lavoro non è sufficiente a far disapplicare la legge speciale. La Corte si è riportata ai principi affermati con sentenza costituzionale n. 466/1993 il mutamento di veste giuridica dell’ente, trasformato da soggetto pubblico a società di diritto privato integralmente partecipata dall’ente pubblico, non è sufficiente a giustificare l'eliminazione dei vincoli pubblicistici, a meno che la privatizzazione non assuma pure caratteri sostanziali, tali da causare la fuoriuscita della società dalla sfera di finanza pubblica. In sostanza, qualora si tratti di privatizzazione puramente formale, si applica comunque l'art. 97 Cost., così che il buon andamento e l’ imparzialità della pubblica amministrazione debbano essere garantiti anche rispetto alla stipulazione dei contratti di lavoro, da svolgersi sempre mediante concorso pubblico. Obbligo di evidenza pubblica rafforzato per i rapporti di lavoro nelle PP.AA. e nelle società partecipate. Nessun concorso? Nessun rinnovo. La questione sollevata dal lavoratore a termine della società di trasporti privatizzata ci pone davanti a un dato evidente si applica la legge speciale. Infatti, l’art. 1 comma 3, d.lgs. n. 165/2016 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica prevede che per quanto non derogato dalla legge speciale si faccia riferimento alle norme del codice civile e a quelle generali di diritto privato e tuttavia, l'articolo 19 della stessa norma, rispetto ai criteri e alle modalità per il reclutamento del personale, prevede l'obbligo di rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, statuendo l’espressa nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto di procedure di evidenza pubblica. Di conseguenza, riprendendo l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. n. 26724/17 , il contratto stipulato tra l'azienda di trasporti pubblici e il lavoratore era affetto da un vizio assoluto, poiché ne era vietata la stessa stipulazione se il contratto viene ugualmente stipulato la sua esistenza è in contrasto con una norma imperativa e deve ritenersi nullo in radice, con evidente impossibilità di operare una conversione. Conclusione del rapporto senza conversione. Il bilanciamento degli interessi in favore del corretto andamento della Pubblica Amministrazione. La possibilità di convertire un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato è esclusa quando all’ipotesi di illegittimità del termine viene associata un’assunzione illegittima e senza concorso. In sintesi, i principi costituzionali di cui all'articolo 97 e relativi al buon andamento della pubblica amministrazione, si impongono e prevalgono rispetto al diritto alla conservazione del contratto di lavoro che, si dall' origine, non poteva essere stipulato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 giugno – 23 settembre 2020, n. 19974 Presidente Tria – Relatore Torrice Rilevato in fatto 1. Il Tribunale di Oristano aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro in data 6 maggio 2010 stipulato tra la A.R.S.T. - Azienda Regionale Sarda Trasporti SPA anche A.R.S.T., di seguito e L.I. , aveva rigettato la domanda volta alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno quantificandolo, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in tre mensilità di retribuzione aveva dichiarato la integrale compensazione delle spese del giudizio 2. la Corte di Appello di Cagliari, adita dal L., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’A.R.S.T. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ed ha dichiarato compensate nella misura di 1/10 le spese del giudizio di appello, ponendo a carico del lavoratore la parte rimanente 9/10 3. la Corte territoriale, pur dubitando della perdurante vigenza della L.R. n. 16 del 1974, art. 23, istitutiva dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti come ente dotato di personalità di diritto pubblico, avuto riguardo alla disciplina transitoria contenuta nella L.R. n. 21 del 2005, che aveva trasformato l’Azienda in società per azioni, ha ritenuto che l’invocata conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato era, comunque, impedita dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2, convertito dalla L. n. 133 del 2008, con il quale il legislatore aveva imposto alle società a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale rispettosi dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità 4. la Corte territoriale ha rigettato la domanda del L. volta alla condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni naturate dalla data di scadenza del termine in quanto il rapporto dedotto in giudizio, non poteva essere convertito in rapporto a tempo indeterminato ha anche rigettato la richiesta volta alla determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura massima dodici di mensilità della retribuzione tanto sul rilievo che l’appellante nelle conclusioni si era limitato a domandare l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in quanto aveva chiesto la condanna dell’Azienda al pagamento di un’indennità nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione avuto riguardo ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, norma questa applicata correttamente dal giudice di primo grado che, in ragione della durata del rapporto, aveva attribuito l’indennità commisurata a tre mensilità di retribuzione 5. avverso questa sentenza L.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria, al quale l’A.R.S.T. spa ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria sintesi dei motivi del ricorso 6. con il primo motivo è denunciata la violazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32 oggi D.Lgs. n. 81 del 2015 il ricorrente, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685 del 2015, assume che, attesa la natura privata e non pubblica della società, dalla previsione dell’obbligo per le società partecipate di assumere il personale attraverso procedure trasparenti ed imparziali non discende il divieto di conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui l’assunzione a termine è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, con la formazione di una graduatoria prospettando, poi, il contrasto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis e D.L. n. 138 del 2011, art. 3 bis, comma 6, convertito dalla L. n. 148 del 2011, con la clausola 5 nn. 1 e 2 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio d’Europa 1999/70/CE 18.6.1999 e con gli artt. 20, 30 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il ricorrente formula richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE invoca i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 23702 del 2013 7. con il secondo motivo è denunciata violazione del principio di effettività del risarcimento del danno, conseguente a falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 errata applicazione degli artt. 112, 414 e 434 c.p.c. vizio di motivazione e conseguente violazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c. il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale della L. n. 183 del 2010, art. 32, sul rilievo che tale disposizione fa ricadere sul lavoratore le conseguenze pregiudizievoli derivate dai tempi del processo addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere che. la domanda formulata in via subordinata, relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, non conteneva anche la domanda di riesame della decisione del giudice di primo grado con possibilità di aumentare le mensilità originariamente riconosciute con la sentenza appellata e asserisce di avere formulato siffatta domanda assume che il D.Lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi abrogato per incompatibilità ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 sostiene che poiché il D.Lgs. n n. 165 del 2001, art. 36, non indica i criteri per la liquidazione del risarcimento del danno nell’ipotesi di successione dei contratti a tempo determinato, il danno deve essere riconosciuto in misura effettiva e tale da impedire l’utilizzo abusivo del contratto a termine secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea in applicazione della direttiva 70/99 deduce che il risarcimento del danno riconosciuto dalla Corte territoriale non ha carattere effettivo e dissuasivo imputa alla Corte territoriale la violazione degli artt. da 1223 a 1226 c.c. 8. con il terzo motivo il ricorrente, pur dando atto che la Corte territoriale non si è confrontata con il D.L. n. 702 del 1978, art. 5, convertito nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, così come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 5 e con la connessa violazione della L. n. 142 del 1990, artt. 23 e 25, sostiene che la norma non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto speciale e dettata per disciplinare solo le assunzioni effettuate dai comuni, dalle province, dai consorzi e dalle loro rispettive aziende non già dalle aziende regionali qual è l’ARST e che non è più vigente in ragione del fatto che il divieto di nuove assunzioni è temporalmente limitato fino al 31 dicembre 1980 aggiunge che la disposizione contenuta nella L. n. 133 del 2008, art. 18, comma 2 bis è inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perché entrata in vigore in epoca successiva al contratto stipulato da esso ricorrente e perché non prevede il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi 9. con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3 è dedotta illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 il ricorrente assume che la Corte territoriale ha male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974 perché questa, pur stabilendo, all’art. 23, che le assunzioni devono avvenire esclusivamente mediante concorso pubblico , non prevede la nullità dei contratti stipulati senza previa Procedura concorsuale e asserisce che tanto esclude il carattere inderogabile della disposizione affermandone il valore programmatico aggiunge che una diversa interpretazione determinerebbe l’illegittimità costituzionale di tale normativa per contrasto con la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3, che dispone che la potestà legislativa della regione deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, e inoltre con l’art. 117 Cost., che prevede che l’ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato sostiene che la disciplina dei contratti a termine e delle conseguenze del loro abuso è dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dal D.Lgs. n. 368 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativa della direttiva 70/99/CE il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 21 del 2005 per contrasto con l’art. 3 Cost., e con la L. Cost. n. 3 del 1948 10. con il quinto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche nel suoi commi 6, 15, 17 e 18, e della L.R. Sardegna n. 16 del 1974 conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001 per avere la Corte territoriale negato la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato il ricorrente addebita alla Corte territoriale omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall’esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto contraddittoriamente, da un lato, che l’A.R.S.T. è soggetta all’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 e da ciò ha fatto derivare la dichiarazione di nullità del termine, e, dall’altro, ha affermato di non potere applicare le sanzioni previste da tale disciplina per i contratti a termine illegittimi asserisce che il richiamato decreto legislativo regola i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati, ed aggiunge che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo A.R.S.T. un ente pubblico economico 11. in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 12. secondo il costante orientamento di questa Corte, le situazioni di inammissibilità indicate nell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, non integrano nuovi motivi di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto sono state configurate dal legislatore come strumenti utili alla specifica funzione di filtro , dei ricorsi per cassazione di agevole soluzione, sicché sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili Cass. n. 21393/2019 Cass. n. 6905/2016 Cass. 218551/2012 13. in particolare, quanto all’ipotesi di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, - che viene qui in considerazione - le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la funzione di filtro dell’ipotesi di inammissibilità prevista dalla disposizione consiste nell’esonerare la Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti Cass. SU 7155/2017 14. nella fattispecie in esame le censure formulate, a prescindere dalla loro ammissibilità e/o fondatezza, mettono in discussione la corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio dei principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e risultano formulate in epoca in cui l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte con specifico riguardo alle assunzioni a tempo determinato alle dipendenze della A.R.S.T. poi A.R.S.T. SPA non risultava consolidato esame dei motivi 15. è utile premettere che è indiscusso cfr. ricorso pg. 1, memoria ricorrente pg. 3, sentenza impugnata pg. 2 che tra il L. e A.R.S.I. spa è stato stipulato, in data 6.5.2010, un unico contratto a tempo determinato 16. le censure che attengono alla questione relativa alla conversione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato stipulati dalla A.R.S.T. primo, terzo, quarto, quinto motivo di ricorso sono già state affrontate da questa Corte in numerose pronunce Cass. n. 6818/2018 Cass. n. 6672/2018 Cass. n. 5525/2018 Cass. n. 5524/2018 Cass. n. 5395/2018 Cass. n. 4897/2018 Cass. n. 4358/2018 Cass. n. 3621/2018 relative a fattispecie nelle quali, come nel caso in esame, veniva in rilievo la stipulazione di un unico contratto a tempo determinato stipulato con la A.R.S.T. nella vigenza del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, conv. con modd. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 17. nelle sentenze innanzi richiamate è stato affermato che 18. il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalle modifiche apportate dalla L. di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1, estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo di adottare con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità 19. il comma 2 bis introdotto dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 prevede che le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5 20. il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l’erogazione di servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono C.d.S. - Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010 21. la norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell’ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche connotati sostanziali, tali da determinare l’uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica 22. la giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015, 55/2017 e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l’art. 97 Cost., del quale il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, costituisce attuazione, tanto da vincolare il legislatore regionale ex art. 117 Cost. Corte Cost. n. 68/2011 23. in tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017 24. detta ricostruzione sistematica è stata fatta recentemente propria dal legislatore che nel D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 1, comma 3 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica ha previsto che Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato 25. quanto ai rapporti di lavoro l’art. 19 c.c. richiama al comma 1 le disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, art. 19, comma 2, impone alle società a controllo pubblico di stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3 ed al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2 26. il legislatore del Testo Unico pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l’inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest’ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario 27. dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nonché dell’evoluzione del quadro normativo non si può prescindere nel pronunciare sulle conseguenze che derivano dalla violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 e sui riflessi della normativa speciale rispetto a quella generale dettata in tema di contratti di lavoro flessibile 28. quanto al primo aspetto, premesso che non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in commento, l’omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente 29. le Sezioni Unite di questa Corte Cass. S.U. n. 26724 del 2017 , nel delimitare l’ambito delle cosiddette nullità virtuali, hanno osservato che in linea generale occorre tener conto della tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità . ma non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità 30. hanno precisato che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo 31. l’omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive non genera solo responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l’individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest’ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l’assunzione 32. in merito al rapporto fra procedura concorsuale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 35 e contratto di lavoro, si è osservato che sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale Cass. n. 13884/2016 . 33. va esclusa la portata innovativa del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4, che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali in quanto sugli effetti del mancato rispetto degli obblighi imposti dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti opposti, sicché la nuova normativa assume anche una valenza chiarificatrice della disciplina previgente sulla possibilità che la norma sopravvenuta, seppure non di interpretazione autentica, possa non essere innovativa cfr. in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014 e Cass. n. 20327/2016 . 34. Va affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio richiamato innanzi secondo cui anche per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità 35. diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte. Costituzionale, di non limitare l’attuazione dei precetti dettati dall’art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l’applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale. 36. dette conclusioni non contrastano con quanto affermato da Cass. n. 23702/2013 richiamata dal ricorrente, perché in quel caso veniva in rilievo un contratto a termine stipulato in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 e, quindi, in un contesto normativo diverso da quello che disciplina il contratto dedotto in giudizio 37. le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 28330/2011 e 7759/2017, ribadita la inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, hanno solo escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle procedure concorsuali e selettive previste dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, commi 1 e 2, ma non hanno pronunciato sulle questioni che qui vengono in rilievo 38. non v’è il denunciato contrasto con la direttiva 1999 70/CE e la eccepita illegittimità costituzionale della normativa per violazione dell’art. 3 Cost. 39. la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha da tempo chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione in rapporto a tempo indeterminato, purché rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo Id., 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler 40. come già evidenziato innanzi, tra il L. e l’A.R.S.T. è intervenuto un solo contratto a tempo determinato sicché non vengono in discussione i principi affermati dalla Corte di Giustizia con riguardo alla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato 41. la Corte Costituzionale, che ha evidenziato la assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l’impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati dall’art. 97 Cost., ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa Corte Cost. nn. 89/2003 , esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 Corte Cost. n. 68/2011 42. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle, sentenze richiamate nel punto n. 12 di questa ordinanza condividendone tutte le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, posto che la sentenza di questa Corte n. 5063 del 2018, invocata nella memoria, costituisce un precedente isolato, superato dalle sentenze nn. Cass. n. 6818/2018 Cass. n. 6672/2018 Cass. n. 5525/2018 Cass. n. 5524/2018 Cass. n. 5395/2018 43. le prospettazioni difensive primo motivo con le quali il ricorrente assume che la conversione del suo rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato non è impedita perché il contratto a termine fu stipulato all’esito della sua partecipazione ad una selezione a evidenza pubblica, con la formazione di una graduatoria e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità sono inammissibili perché il ricorrente omette di allegare se e in quale atto processuale aveva dedotto detta questione in diritto, comportante accertamenti in fatto partecipazione alla selezione pubblica , questione non trattata nella sentenza impugnata Cass. 10510/2018, 27568/2017 44. le medesime prospettazioni sono anche infondate in, quanto la possibilità di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato deve escludersi nelle ipotesi in cui all’illegittimità del termine si associ un’originaria assunzione per il tramite di un concorso Cass. n. 11000/2020 Cass. n. 9787/ 2020 Cass. n. 9786/2020 Cass. n. 8671/2019 Cass. n. 4801/2019 45. tutte le considerazioni svolte determinano il rigetto del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo e assorbono le prospettazioni difensive quarto e quinto motivo del ricorso correlate alle L.R. n. 16 del 1974 e L.R. n. 21 del 2005, al D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18, al D.Lgs. n. 368 del 2001 per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001 46. esigenze di completezza della presente decisione inducono a rilevare che la questione posta dalla controricorrente controricorso pg. 19 primo capoverso , relativa alla sopravvivenza del divieto previsto dalla L.R. n. 16 del 1974, art. 23, in ragione del suo recepimento nello statuto dell’A.R.S.T. spa, pur pregnante, oltreché non decisiva alla luce di quanto innanzi considerato in ordine al divieto di conversione imposto dall’art. 18 del 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modd. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, non è esaminabile in quanto estranea alle argomentazioni motivazionali esposte nella sentenza impugnata ed ai motivi del ricorso 47. il secondo motivo così come proposto è inammissibile 48. il ricorrente si duole del criterio di liquidazione del danno adottato dalla Corte d’Appello, in quanto il risarcimento, equitativo e forfettario, non sarebbe effettivo come, invece, nel caso della corresponsione di tutte le retribuzioni dalla scadenza del contratto alla sentenza. 49. in tal modo, tuttavia, prescinde, sia pure quanto al profilo risarcitorio, dall’intera ratio decidendi della statuizione del giudice di appello che ha come inscindibile presupposto logico-giuridico la legittima impossibilità di dare corso alla trasformazione e riconoscere al lavoratore un posto di lavoro a tempo indeterminato, a cui consegue la non assimilabilità della mancata trasformazione a voce di danno 50. nè, pur richiamando la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE, considera che si è in presenza di un unico contratto 51. quanto all’applicazione del D.Lgs. n. 183 del 2010, art. 32, statuizione che non è stata impugnata dalla resistente ARST, il ricorrente non ne contesta la quantificazione, nè ha dedotto di aver allegato e provato danni ulteriori 52. le considerazioni innanzi svolte assorbono le censure formulate nel motivo in esame con le quali il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 112, 414 e 434 c.p.c., addebita alla sentenza di avere errato nel ritenere che la domanda formulata in via subordinata, relativa all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, non conteneva anche la domanda di riesame della sentenza di Oliano grado nella parte relativa alla parametrazione del danno tre mensilità di retribuzione 53. sono inammissibili, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, le censure che addebitano alla sentenza impugnata un generico vizio motivazionale secondo motivo ovvero il vizio di omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia quinto motivo perché estranee al perimetro del mezzo impugnatorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis perché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 gennaio 2015 54. in conclusione, il ricorso va rigettato 55. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza 56. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Cass. S.U. n. 4315/2020 . P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15%per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.