Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche integrative

Le prestazioni di previdenza complementare erogate da un fondo pensione interno di un ente parastatale, soppresso nel 1999, sono soggette a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2020, n. 51/E .

L' Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di prestazioni pensionistiche integrative , affermando che, per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, le quali costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lett. h-bis TUIR , la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 deve essere assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2020, n. 51/E . L'Agenzia ha evidenziato che per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la parte relativa ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'87,50% dell'ammontare percepito la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L'imponibile è costituito dall'ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione già tassati in capo al fondo , nonché, ove determinabili, dei rendimenti. Il regime fiscale di cui al terzo punto fino al 31 dicembre 2017 non ha trovato applicazione nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti a fondi negoziali di previdenza complementare, in quanto la norma prevede che fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. p , l. n. 243/2004, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicasse esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. Tale articolo stabilisce, infatti, relativamente al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, particolari criteri per l'attuazione della delega in materia di previdenza complementare. La mancata attuazione della delega ha comportato che, fino al 31 dicembre 2017, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a fondi negoziali di previdenza complementare non potesse trovare applicazione, per le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, la disciplina fiscale prevista dal d.lgs. n. 252/2005, trovando, invece, applicazione per gli stessi esclusivamente e integralmente la previgente disciplina. Successivamente, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 , la disciplina fiscale di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che ne erano precedentemente esclusi. In particolare è stato precisato che ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018 si applica integralmente la disciplina prevista dal d.lgs. n. 252/2005, mentre a quelli che, a tale data, risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, si applica la stessa disciplina limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data. Per i montanti maturati precedentemente trovano applicazione le disposizioni previgenti. Nell'esaminare il caso sottoposto dall'istante, l'Agenzia ha chiarito che le prestazioni di previdenza complementare erogate da un fondo pensione interno di un ente parastatale, soppresso nel 1999, sono soggette a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito e imponibili per l'87,50% del loro ammontare sono inoltre soggette all'applicazione delle ritenute alla fonte , a cura del sostituto di imposta. Fonte mementopiu.it

Risoluzione_n._51_del_9_settembre_2020