Pagamento dell’assegno di invalidità e accertamento del requisito sanitario

Nei casi di accertamento tecnico ex art. 445- bis c.p.c., la pronuncia riguarda solo un elemento della fattispecie costitutiva e pertanto quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa. Inoltre, la pronuncia non può contenere una condanna dell’Ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato.

Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 17787/20. Il Tribunale di Trapani condannava l’INPS a erogare i ratei dell’assegno di invalidità , ritenendo sussistenti i requisiti per erogare il beneficio , all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c Avverso la decisione ricorre in Cassazione l’INPS. La Cassazione, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento richiama precedente giurisprudenza secondo cui nel giudizio previsto dall’art. 445-bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extra-sanitari e, se contestati, in sede giudiziaria . L’ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso. Contrariamente, il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e il processo non può essere chiuso con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi. Questo a meno che, come è nel caso di cui all’art. 445-bis c.p.c., la pronuncia sia destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva , sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa. Non può inoltre contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato , per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extra-sanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo. Osserva la Corte che, in difformità con ciò, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti tutte le condizioni di legge per il diritto al beneficio preteso , anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extra-sanitari. Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza perché la causa relativa al requisito extra-sanitario non poteva essere proposta.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 6 febbraio - 26 agosto 2020, n. 17787 Presidente Manna – Relatore Mancino Rilevato in fatto Che 1. il Tribunale di Trapani, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato l’INPS ad erogare i ratei dell’assegno di invalidità, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per il godimento del beneficio, con decorrenza 1 marzo 2011, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445-bis c.p.c. 2. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS, affidato a un articolato motivo, cui non ha resistito A.G. . Considerato in diritto Che 3. preliminarmente il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso avverso sentenza resa in unico grado art. 360 c.p.c., primo inciso , in quanto inappellabile art. 445-bis c.p.c., u.c. 4. l’Inps, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime violazioni di legge, in particolare dell’art. 445-bis c.p.c., commi 6 e 7, nella sostanza censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento del beneficio preteso anziché limitarsi ad accertare il requisito sanitario all’esito del ricorso che la parte privata aveva tempestivamente proposto, dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni di insussistenza del requisito sanitario cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio 5. il ricorso è da accogliere 6. in continuità con i precedenti di questa Corte e, in particolare, con l’articolata motivazione della sentenza di questa Corte, n. 9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall’art. 445-bis c.p.c., u.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria 7. l’ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso 8. viceversa, stante l’obbligo generale del giudice di pronunciare su tutta la domanda art. 112 c.p.c. , non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi 9. ciò a meno che, come è nel caso di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit. 10. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo 11. in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti tutte le condizioni di legge per il diritto al beneficio preteso, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari 12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, perché la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta resta ad ogni modo accertato il requisito sanitario 13. la novità della questione, non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta compensa le spese dell’intero processo.