Indennità di sostegno al reddito COVID-19: modalità di riesame

Sono consultabili nella sezione dedicata del sito INPS gli esiti delle domande di indennità COVID-19 previste per diverse categorie di lavoratori per le quali, in caso di esito negativo, è possibile chiedere il riesame Mess. INPS 10 agosto 2020 n. 3088 .

L' INPS comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande per la concessione delle indennità di sostegno al reddito , previste per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in favore delle seguenti categorie di lavoratori DM 30 aprile 2020 n. 10 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 - stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali - intermittenti - autonomi occasionali - incaricati di vendite a domicilio - lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali - lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a € 35.000. Il Patronato e il cittadino munito di PIN possono consultare gli esiti delle domande, con le relative motivazioni in caso di esito negativo, nella sezione del sito INPS denominata Servizio Indennità 600/1000 euro” , alla voce Esiti”. L'INPS informa, inoltre, che è stata aggiornata la legenda delle reiezioni delle domande di indennità Covid-19, riportata in tabella all'interno del documento Mess. INPS 10 agosto 2020 n. 3088 . L'esito di tali domande è stato comunicato al lavoratore e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce Esiti” del Servizio Indennità 600/1000 euro”. Non è ammesso il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di rigetto, ma solo quello giurisdizionale. La Struttura territoriale competente può, però, sempre effettuare in autotutela , su richiesta dell'interessato, un riesame amministrativo , in caso di un errore o disallineamento nelle banche dati stesse. In sede di definizione dell'istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali è comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell'istanza. Il lavoratore e il Patronato possono comunque proporre un' istanza di riesame entro il termine di 20 giorni dal 10 agosto 2020 data di pubblicazione del messaggio , o dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire un supplemento di istruttoria, trascorso il quale, senza che l'interessato abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta. L'utente può inviare la documentazione indicata nell'All. 1 tramite - il link Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda Indennità 600 / 1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame - casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. L'INPS fornisce infine alle Strutture territoriali le indicazioni per il riesame delle domande per ogni tipologia di indennità, tra le altre 1 Indennità di € 1.000 per i liberi professionisti Per poter accedere al bonus di € 1.000 relativo al mese di maggio 2020, il professionista deve art. 84, comma 2, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 - possedere la partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 - essere iscritti alla Gestione separata INPS - aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Se la domanda è stata rigettata per la mancanza del primo requisito, è possibile che il professionista, componente di uno studio associato, abbia omesso l'indicazione della partita IVA al momento dell'iscrizione alla Gestione separta. In questo caso, il richiedente deve provvedere a indicarne gli estremi al fine del riesame. Se invece la reiezione è dovuta alla mancanza del secondo requisito, è necessario verificare la presenza di una partita IVA attiva al 19 maggio 2020 presso l'Agenzia delle Entrate. Il professionista, infatti, è obbligato ad iscriversi alla Gestione separata entro 30 giorni dall'apertura della prima partita IVA. Nel caso in cui l'attività sia iniziata dal 1° gennaio 2019, non essendo ancora trascorsi i termini per gli adempimenti fiscali per il professionista, è sufficiente che il beneficiario alleghi all'istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività modello AA9” , dalla quale risulti l'inizio dell'attività alla data del 19 maggio 2020. In ogni caso deve essere verificata l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata, anche se successiva al 19 maggio 2020. La riduzione del reddito del 33% è oggetto di autodichiarazione e di successivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sono ammessi all'indennità anche i liberi professionisti che hanno iniziato l'attività successivamente al secondo bimestre 2019 o nei primi mesi del 2020 entro il 23 febbraio . In questo caso la dichiarazione di riduzione di reddito si intende resa rispetto ad un reddito generico, non necessariamente derivante dall'attività professionale in questione. 2 Indennità di € 1.000 per i collaboratori coordinati e continuativi I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per accedere al bonus devono art. 84, comma 3, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 - aver cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 - essere iscritti alla Gestione separata . In caso di riesame deve essere verificata la cessazione del rapporto di lavoro tra il 24 febbraio 2020 e il 19 maggio 2020, risultante dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV . I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata, sono indicati - nel modello UNILAV con il codice B.01.00 e B.03.00 - collaborazione coordinata e continuativa - nei flussi Uniemens con - il tipo rapporto 18” - collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs 81/2015 - il tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Sono esclusi da tale obbligo - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell'esercizio di professioni intellettu ali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome - le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche per le quali occorre verificare riconoscimento da parte del CONI, iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali. - tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio - tutte le cariche sociali uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica - i componenti di collegi e commissioni - gli associati in partecipazione - i lavoratori autonomi occasionali destinatarii di specifica indennità - i venditori porti a porta destinatarii di specifica indennità - le collaborazioni con la pubblica amministrazione . Fonte mementopiù.it

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