Cassa in deroga: istruzioni e criteri di calcolo delle settimane

L'INPS ha illustrato le ultime modifiche normative e fornito indicazioni ulteriori relative al calcolo delle settimane dei trattamenti di integrazione salariale in deroga Circ. INPS 15 luglio 2020 n. 86 Mess. INPS 15 luglio 2020 n. 2825 .

Il Decreto Rilancio ha esteso il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga CIGD , in particolare art. 22 DL 18/2020 come modificato dall'art. 70 DL 34/2020 - le Regioni e Province autonome possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. Le ulteriori 5 settimane sono riconosciute secondo le modalità sotto illustrate. Sono esonerati dal raggiungere un accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti - è possibile riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all'interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020. I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 art. 1, comma 1, DL 52/2020 . Considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente, la durata massima complessiva è pari a 18 settimane fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle . Destinatari L'integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi ex artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015 dovranno richiedere la prestazione con causale COVID-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COVID-19 nazionale” a titolo meramente esemplificativo le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo con forza occupazionale superiore ai 50 dipendenti nel semestre precedente . Lavoratori beneficiari Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato,anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020. Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Sono ammessi alla misura, su specifica indicazione dell'INPS - i lavoratori assunti con contratto di apprendistato tutte e tre le tipologie previste dall'art. 41, comma 2, D.Lgs 81/2015 - i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo FSBA , in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo - i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all'INPGI - i lavoratori intermittenti artt. da 13 a 18 D.Lgs 81/2015 , occupati alla data del 25 marzo 2020 nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti cfr. Circomma INPS 28 marzo 2020 n. 47 . CIGD a seguito di revoca del licenziamento I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD, potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti art. 46, comma 1-bis, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 come modificato dall'art. 80 DL 34/2020 . Riconoscimento delle ulteriori 5 settimane I trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono autorizzati dall'INPS, su domanda dei datori di lavoro. I datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal ministero del Lavoro in caso di aziende plurilocalizzate a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all'INPS che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente - provvederà all'autorizzazione ed all'erogazione della prestazione. Le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse, nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro ventidue settimane complessive . I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle cd. regioni gialle, nonché quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro 13 settimane complessive . Ai fini dell'ammissione al trattamento, non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale. Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, il trattamento, per periodi fino alle prime 9 settimane, è riconosciuto dal ministero del Lavoro ne consegue che i datori di lavoro dovranno rivolgersi al Ministero per il completamento delle nove settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori. I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti. Calcolo settimane Atteso che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per nove settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell'attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane all'interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse range da 148 a 154 giornate e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle range da 85 a 91 giornate . Esempio saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno Mess. INPS 15 luglio 2020 n. 2825 . Riconoscimento delle ulteriori 4 settimane I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell'accesso all'ulteriore tranche di quattro settimane – che possono essere richieste, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all'Istituto apposita specifica domanda. Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori quattro settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane ventisette complessive 22 + 5 per le c.d. zone rosse e diciotto complessive 13 + 5 per le c.d. regioni gialle. Calcolo settimane Ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, l'INPS - assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuterà ordinariamente le 5 settimane che sono di esclusiva pertinenza dell'Istituto Mess. INPS 15 luglio 2020 n. 2825 . Domande e pagamento La domanda, disponibile nel portale INPS, dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto. L'istanza deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non potranno essere riconosciuti periodi antecedenti a tale data. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto, o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore. Il trattamento di CIGD, ad eccezione delle imprese plurilocalizzate art. 22, comma 6-bis, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 , può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS Circomma INPS 27 giugno 2020 n. 78 . Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a € 50.000 nell'anno 2019, possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane art. 98 comma 7 DL 34/2020 . La prestazione sarà autorizzata e gestita dall'INPS a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda secondo lo schema che verrà a breve reso disponibile. Il trattamento in deroga può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. La retribuzione annua lorda non superiore a € 50.000, che condiziona l'accesso alla prestazione, è da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, come tale, al lordo delle ritenute previdenziali ed è relativa all'ultimo anno solare trascorso, ossia all'anno 2019 1/1/2019-31/12/2019 . Nella determinazione dei € 50.000 annui concorrono le retribuzioni complessivamente percepite nell'anno 2019 da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo professionista ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo pensioni sportivi professionisti. La qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità art. 2 L. 91/81 . Tali soggetti sono iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti. Attualmente, la qualifica di professionista è contemplata nell'ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport calcio, ciclismo, golf e pallacanestro. Fonte mementopiu.it

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