Se non c’è licenziamento, non valgono le stesse regole per l’impugnazione

Non può essere applicato il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. a , l. n. 183/2010 alla domanda volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittimità dei plurimi contratti di collaborazione a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso e suscettibile di impugnazione.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza 14131/20, depositata l’8 luglio. Una donna prestava servizio per una spa sulla base di sei contratti di collaborazione a progetto a termine che si erano conclusi. La Corte d’Appello dell’Aquila respingeva la sua domanda relativa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della datrice di lavoro alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno. La Corte territoriale riteneva che la domanda proposta, in quanto volta ad accertare la natura subordinata del rapporto e la nullità della clausola appositiva del termine , fosse riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 32, comma 3, lett. a , l. n. 183/2010. L'impugnazione stragiudiziale era, quindi, tempestiva in quanto comunicata alla società il 14.3.2013, entro 60 giorni dalla conclusione dell'ultimo contratto 31.1.2013 e la stessa efficace anche per i contratti anteriori rispetto all'ultimo. Il deposito del ricorso in giudizio avvenuto il 6.12.2013 era, invece, giudicato tardivo, in quanto effettuato ben oltre il termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del precedente termine fissato per l'impugnazione stragiudiziale. La donna ricorre in Cassazione , sostenendo come l'art. 32, comma 3, lett. a , l. n. 183/2010 fosse applicabile unicamente alle ipotesi di licenziamento, nel caso di specie mancante posto che il rapporto di lavoro era cessato per effetto della scadenza del termine apposto all'ultimo contratto di collaborazione a progetto. Rapporto di lavoro la questione dei termini dell’impugnativa stragiudiziale. Come è noto, con quest'ultima disposizione il legislatore ha esteso ad una serie di ipotesi la previsione dell'art. 6 l. n. 604/1966 previamente modificato sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata a licenziamento. In questo modo, l' onere di impugnativa stragiudiziale nei 60 giorni ricomprende, ora, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità. Nel caso dei contratti di collaborazione a progetto Con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, la Cassazione ha precisato che qualora un simile rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione , senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b , l. n. 183/2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. non può valere il termine previsto per i licenziamenti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha errato per avere ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. a , l. n. 183/2010 alla domanda volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittimità dei plurimi contratti di collaborazione a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso e suscettibile di impugnazione. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello che, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame della fattispecie.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 25 febbraio – 8 luglio 2020, n. 14131 Presidente Doronzo – Relatore Ponterio Rilevato che 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 173 pubblicata il 22.3.2018, in accoglimento dell’appello di Sisal Entertainment s.p.a. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di M.S. che, sul presupposto della illegittima conclusione di sei contratti di collaborazione a progetto a termine, aveva chiesto di accertare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società dall’1.2.2007 al 31.1.2013, con condanna della stessa alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno 2. la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda proposta, in quanto volta ad accertare la natura subordinata del rapporto e la nullità della clausola appositiva del termine, fosse riconducibile alle ipotesi previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. a , come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 1 3. ha considerato tempestiva l’impugnazione stragiudiziale comunicata alla società il 14.3.2013, entro 60 giorni dalla conclusione dell’ultimo contratto 31.1.2013 e la stessa efficace anche per i contratti anteriori rispetto all’ultimo 4. ha invece giudicato tardivo il deposito del ricorso in giudizio avvenuto il 6.12.2013, ben oltre il termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del precedente termine fissato per l’impugnazione stragiudiziale 5. ha quindi respinto la domanda della lavoratrice per intervenuta decadenza ai sensi del citato art. 32 6. avverso tale sentenza M.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Sisal Entertainment s.p.a. 7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che 8. con il primo motivo di ricorso M.S. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, e successive modificazioni 9. ha sostenuto come la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. a , fosse applicabile unicamente alle ipotesi di licenziamento, nel caso di specie mancante posto che il rapporto di lavoro era cessato per effetto della scadenza del termine apposto all’ultimo contratto di collaborazione a progetto 10. ha aggiunto come, ai sensi del citato art. 32, comma 4, il termine decadenziale trovasse applicazione unicamente nelle ipotesi di scadenza del termine apposto ai contratti conclusi ai sensi della L. n. 368 del 2001, di cessione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. e in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto 11. col secondo motivo di ricorso la M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 2964 c.c. e conseguente mancata/errata applicazione da parte del giudice d’appello dell’art. 2948 c.c., n. 5, circa i termini per la proposizione della domanda 12. ha rilevato come la Corte d’appello avesse ritenuto assorbente la decadenza di cui al citato art. 32 relativa ad una delle domande subordinate proposte col ricorso introduttivo di primo grado, senza esaminare la domanda principale, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, soggetta al termine di prescrizione quinquennale ha aggiunto che l’eccezione di decadenza accolta dalla sentenza impugnata, ove anche fondata, avrebbe potuto riguardare unicamente l’impugnativa della risoluzione del rapporto e non la domanda di condanna della società al pagamento degli emolumenti arretrati, maturati per effetto della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, rispettosa dei termini di cui all’art. 2948 c.c., n. 5 13. il primo motivo di ricorso è fondato poiché la Corte di merito ha erroneamente applicato il citato art. 32 14. come è noto, con quest’ultima disposizione il legislatore ha esteso ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione della L. n. 604 del 1966, art. 6 previamente modificato sull’impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento 15. questa Corte ha già rilevato come il citato art. 32, commi 3 e 4, siano formulati proprio nel senso di estendere le disposizioni di cui all’art. 6 . si applicano anche alle ipotesi ivi specificamente elencate l’onere di impugnativa stragiudiziale nei sessanta giorni e come tale estensione debba intendersi diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda . impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità con la conseguenza che fuoriescono dal perimetro del citato art. 32 tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, per denunciarne la nullità o l’illegittimità Cass. n. 13648 del 2019 16. la necessità, ai fini dell’applicazione del suddetto termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare, è stata ribadita da questa Corte a proposito del licenziamento orale sotto il vigore del vecchio testo della L. n. 604 del 1966, art. 6, questa Corte aveva stabilito che il licenziamento intimato oralmente dovesse ritenersi giuridicamente inesistente e come tale non soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza ivi previsto, oltre che inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio in tal senso Cass. n. 10697 del 1996 . Tale opzione ermeneutica è stata ribadita anche a seguito della riforma del citato art. 6 per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 32, il quale fissa il dies a quo del termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale . , affermandosi che in caso di licenziamento orale, mancando l’atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del recesso senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso Cass. n. 22825 del 2015 n. 523 del 2019 17. la necessità, ai fini dell’applicazione del termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è confermata dalla previsione dell’art. 32, comma 3, lett. b , riferita al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto e dalla lett. c , concernente il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c. , facendosi riferimento in entrambi i casi ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo 18. quanto alle previsioni del citato art. 32, comma 4, e specificamente in relazione alla lett. c , questa Corte ha escluso l’applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all’accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto , o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d’azienda posto in essere dal suo datore di lavoro Cass. n. 9469 del 2019 n. 13648 del 2019 n. 28750 del 2019 cfr. anche Cass. n. 13179 del 2017 che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui al citato art. 32, l’azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto con passaggio dei lavoratori all’impresa nuova aggiudicatrice 19. con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, questa Corte ha precisato che qualora un simile rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. b , poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare Cass. n. 32254 del 2019 n. 30668 del 2019 20. nella medesima pronuncia si è sottolineato come, anche laddove l’obbligo di impugnazione stragiudiziale è stato esteso all’accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti, ai sensi del citato art. 32, comma 3, lett. a , ciò è avvenuto sempre in relazione ad atti di risoluzione del rapporto per volontà datoriale la disposizione di cui al citato comma 3, lett. a . è difatti formulata con riferimento a licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro , il che conferma la natura impugnatoria della disposizione in esame 21. d’altra parte, non può che ribadirsi l’esigenza di una lettura rigorosa del citato art. 32, in quanto norma introduttiva di un termine di decadenza ex novo, in relazione a fattispecie prima sottoposte unicamente ai termini di prescrizione cfr. Cass. n. 13648 del 2019 Cass. n. 13179 del 2017 in motivazione Cass., S.U. n. 4913 del 2016 22. nel caso di specie, la domanda azionata in via principale dalla lavoratrice era diretta a far accertare la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto conclusi dal febbraio 2007 e fino al 31.1.2013 23. la Corte di merito ha incasellato tale domanda nella previsione di cui all’art. 32, comma 3, lett. a , riferita ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro . , valorizzando tra l’altro l’allegazione della lavoratrice sulla comunicazione orale di risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza dell’ultimo contratto 24. in tal modo la sentenza impugnata è incorsa in una erronea applicazione del citato art. 32 laddove ha ricondotto la fattispecie in oggetto alla previsione di cui al citato comma 3, lett. a , sebbene mancasse un atto scritto di licenziamento o recesso difatti, la comunicazione di risoluzione del rapporto di collaborazione a progetto alla prevista scadenza non integra una ipotesi di recesso e tantomeno di licenziamento, che peraltro sarebbe stato comminato oralmente 25. nè può attribuirsi rilievo, nella fattispecie in esame, alla questione relativa alla validità del termine atteso che l’art. 32, comma 3, lett. a , nel testo applicabile ratione temporis, così come il comma 4, lett. a e b , fanno riferimento unicamente al termine apposto ai contratti conclusi ai sensi della L. n. 368 del 2001, laddove nel caso di specie erano stati stipulati tra le parti contratti di collaborazione a progetto, ciascuno con termine annuale 26. in sostanza, la sentenza impugnata ha errato per avere ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui alla L. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. a , alla domanda volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittimità dei plurimi contratti di collaborazione a progetto, in difetto di un provvedimento datoriale qualificabile come licenziamento o recesso e suscettibile di impugnazione 27. l’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo motivo la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello che, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.