É il giudice a determinare il rito applicabile alla controversia

L’opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso dal giudice civile in luogo di quello del lavoro, deve essere proposta nelle forme di una causa civile, poiché il principio per cui la competenza all’opposizione spetta all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale e inderogabile. Risultando per l’effetto applicabile anche quando il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice civile in controversia inclusa nella cognizione del giudice del lavoro.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l’ordinanza n. 14023/20, depositata il 7 luglio. Il caso. La Corte di Appello di Bologna dichiarava tardivo, e per l’effetto inammissibile, l’appello proposto da un agente contro la pronuncia con cui il Giudice di primo grado aveva dichiarato tardiva l’ opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e concesso dal giudice civile in luogo di quello del lavoro con cui gli veniva ingiunto di pagare alla preponente una somma a titolo di penale. In particolare, il Tribunale rilevava con ordinanza prima e con sentenza poi la tardività dell’opposizione sul presupposto che la questione vertesse in materia di lavoro e che dunque l’opposizione proposta con atto di citazione , sebbene notificata nei termini, non fosse stata tempestivamente depositata. Nell’avviso della Corte di Appello, invece, l’agente non avrebbe dovuto proporre l’appello contro la predetta sentenza, bensì contro la precedente ordinanza che aveva rilevato la tardività della stessa opposizione [] per il suo contenuto decisorio . Contro tale pronuncia l’agente ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo attribuita al giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale e inderogabile. In particolare, e per quanto qui interessa esaminare, il ricorrente si doleva della violazione degli artt. 131 e 279 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente qualificato l’ordinanza del Tribunale come ordinanza con natura di sentenza [] e suscettibile pertanto di formale impugnazione nei termini . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. La Corte rileva preliminarmente come nel caso di specie nessuna tardività dell’opposizione avrebbe potuto essere rilevata dal giudice civile in relazione al momento del deposito della citazione , in quanto l’opponente non avrebbe potuto fare altro che proporre opposizione con citazione nei modi e nei termini di una causa civile . Ed infatti, nell’avviso della Corte in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza per l’opposizione, attribuita dall’articolo 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione - e tale principio vale anche quando il d.i. sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro . È quindi solo il Giudice adito ad avere la facoltà di mutare il rito ai sensi dell’artt. 426 c.p.c., non certo la parte al momento dell’opposizione. Non sempre il deposito in cancelleria è il momento su cui verificare la tempestività. In particolare, prosegue la Cassazione, il principio secondo cui i termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo da proporre con ricorso, ma proposta con citazione, debbano computarsi al momento del deposito in cancelleria trova applicazione solo in caso di errore sul rito , ossia quando l’opposizione deve essere effettuata con ricorso ed viene invece proposta, per errore, con citazione in questo senso, tra le tante, Cass. n. 797/13 . Un’ordinanza ha natura decisoria soltanto quando definisce la causa senza una sentenza. Sotto altro profilo, la Cassazione rileva altresì come la Corte di Appello abbia erroneamente rilevato la tardività dell’appello sul presupposto che l’agente avesse dovuto impugnare nei termini l’ordinanza - con la quale il Giudice fissava l’udienza di discussione orale - in luogo della sentenza di primo grado. Ed infatti, nell’avviso della Cassazione tale ordinanza non aveva nessuna natura decisoria, né alcuna efficacia irretrattabile , atteso che non aveva chiuso il procedimento, né pregiudicato la decisione della causa e dopo la sua pronuncia è stata emessa la sentenza conclusiva , non assumendo alcun rilievo la circostanza che nella motivazione del provvedimento si sia ritenuto in qualche modo di anticipare una qualche valutazione . In conclusione, ritiene la Corte che un’ordinanza può avere natura decisoria soltanto quando definisce la causa senza una sentenza, ma non quando all’ordinanza segue la sentenza che decide la causa dopo la discussione delle parti .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 12 febbraio – 7 luglio 2020, n. 14023 Presidente Curzio – Relatore Riverso Rilevato che la Corte d’appello di Bologna, prima sezione civile, con la sentenza n. 1070/2018, ha dichiarato tardivo e quindi inammissibile, d’ufficio, l’appello proposto da S.D. avverso la sentenza che aveva dichiarato tardiva l’opposizione svolta contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Marr nei suoi confronti e con il quale gli veniva intimato il pagamento di Euro 10.000 a titolo di penale per aver esercitato ante tempus il proprio recesso dal contrato di agenzia. A fondamento della propria pronuncia la Corte d’appello di Bologna affermava che l’appellante non dovesse proporre l’appello contro la sentenza che aveva dichiarato tardiva la sua opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla MARR dal giudice civile del tribunale di Rimini dove era stato richiesto bensì, secondo la stessa Corte, egli doveva proporre appello contro la precedente ordinanza che aveva rilevato la tardività della stessa opposizione affermando che il decreto ingiuntivo in questione vertesse in materia di lavoro, e dunque l’opposizione era stata notificata sì nei termini, ma non depositata in cancelleria come necessario, in quanto il decreto ingiuntivo verteva appunto in materia di lavoro ed aveva fissato pertanto l’udienza per la discussione orale. Secondo la Corte d’appello, quindi, non la sentenza pronunciata dal giudice civile ma la predetta ordinanza, per il suo contenuto decisorio, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di sei mesi. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.D. con quattro motivi ai quali ha resistito Marr con controricorso. È stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che 1.- con il primo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 131 e 279 c.p.c. laddove la Corte d’appello aveva qualificato l’ordinanza del Tribunale di Rimini come ordinanza con natura di sentenza 2.- col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. laddove la Corte d’appello aveva qualificato tale ordinanza quale procedimento atto al passaggio in giudicato e suscettibile pertanto di formale impugnazione nei termini 3.- col terzo motivo viene dedotto error in procedendo nell’aver dichiarato l’inammissibilità del proposto gravame compiendo ultra petizione nell’emettere tale decisione e omessa pronuncia sugli effettivi motivi di gravame 4.- col quarto motivo viene dedotta omessa insufficiente e soprattutto contraddittoria motivazione su un punto controverso del giudizio avendo pronunciato l’inammissibilità del gravame erroneamente motivando sul valore di sentenza autonomamente impugnabile dell’ordinanza del 16. 10. 2014 del Tribunale di Rimini. 5. Il ricorso è manifestamente fondato. Va preliminarmente rilevato che il decreto ingiuntivo che si pone all’origine del giudizio è stato chiesto e concesso dal giudice civile del tribunale di Rimini e che l’opposizione era stata proposta da S.D. con citazione davanti allo stesso giudice civile. Pertanto nessuna tardività dell’opposizione avrebbe potuto essere rilevata dal giudice civile in relazione al momento del deposito della citazione dal momento che l’opposizione doveva essere proposta ex art. 645 c.p.c. davanti allo stesso ufficio e davanti allo stesso giudice civile con atto di citazione che si perfezionava con la notifica al ricorrente opposto non potendo certamente l’opponente mutare il rito era semmai il giudice adito che avrebbe potuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c. . L’opponente quindi non avrebbe potuto fare altro che quello che ha fatto ossia opporre il decreto ingiuntivo con citazione da proporre in via funzionale ed inderogabile davanti allo stesso giudice che l’aveva pronunciato. Mentre, va notato, l’opposto dopo aver chiesto un decreto ingiuntivo ad un giudice civile, iscrivendolo come causa civile, ha eccepito la tardività dell’opposizione alla stregua di una causa di lavoro. 6.- Va quindi affermato cfr. Cass. ordinanza n. 24743 del 21/11/2006 che in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza per l’opposizione, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione - e tale principio vale anche quando il d.i. sia stato emesso dal giudice civile mentre la controversia rientrava nella cognizione del giudice del lavoro. Da ciò consegue che nello stesso caso l’opposizione debba essere proposta con citazione nei modi e nei termini di una causa civile mentre spetterà poi al giudice civile adito mutare il rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, il quale prevede pure che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento . 7. È altresì opportuno chiarire che nel caso in esame non si pone invece alcun problema di competenza, il cui difetto comporterebbe la stessa caducazione del decreto ingiuntivo su cui v. Cass. n. 20935/2016 , ma si pone soltanto una questione di mero rito sicché il decreto ingiuntivo era e resta valido. Andava solo regolarizzato il rito ex art. 426 c.p.c. ed ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, ma, secondo quanto già detto, dopo l’opposizione e non prima e con la stessa opposizione. Perché il rito processuale è sempre scelto dall’ufficio, opera in via ultrattiva e non può essere mutato che dal giudice e non dalla parte, secondo le disposizioni prima indicate. 8.- È dunque sbagliato, soprattutto, affermare che l’opponente avrebbe dovuto proporre l’opposizione con il rito del lavoro e che ai fini del rispetto dei termine dell’opposizione contasse il deposito della citazione in cancelleria. Questo principio, applicato dal primo giudice, e secondo cui i termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo da proporre con ricorso, ma proposta con citazione, debbano computarsi al momento del deposito in cancelleria - vale solo in caso di errore sul rito ossia nel caso opposto a quello che si è verificato nella vicenda in esame. Vale cioè quando l’opposizione deve essere effettuata con ricorso ed viene invece proposta, per errore, con citazione. Ad es. è in tali termini che si esprime Cass. Sez. 3, Sentenza n. 797 del 15/01/2013 L’opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d’ufficio la conversione del rito, disponendo la notifica del proprio provvedimento all’opposto, ove contumace, senza necessità che l’opponente richieda l’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 420 c.p.c. . 9.- Ma nel caso di specie l’opposizione doveva essere effettuata con citazione e non c’è stato errore alcuno sul rito. Prima del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. andava seguito il rito e la competenza del giudice davanti allo stesso ufficio che aveva concesso il d.i. Concedendo il d.i. su ricorso della parte che aveva agito con il rito monitorio, il giudice civile aveva infatti determinato il rito che l’opponente era poi tenuto a seguire. E come dispone testualmente il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, già richiamato gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. 10. Senonché la Corte di appello di Bologna, piuttosto che attenersi a questi chiari e consolidati principi, atti a rimettere sui giusti binari un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente proposto dall’opponente, ha rilevato d’ufficio la tardività dell’appello sostenendo - addirittura - che il gravame avrebbe dovuto appuntarsi contro la precedente ordinanza di primo grado che sbagliando aveva rilevato la natura di causa di lavoro dichiarando la tardività dell’opposizione e fissato l’udienza per la discussione orale affermando quindi nel contempo che non andasse impugnata la sentenza che concludendo il giudizio di primo grado aveva dichiarato la tardività dell’opposizione. 11.- Ma tale ordinanza non aveva nessuna natura decisoria, nè alcuna efficacia irretrattabile sia perché ha un dispositivo incompatibile con la medesima natura decisoria, in quanto il giudice si è limitato a fissare l’udienza per la discussione orale della questione all’esito della quale sarebbe stata poi decisa la questione in un senso o nell’altro sia perché non aveva chiuso il procedimento, nè pregiudicato la decisione della causa e dopo la sua pronuncia è stata infatti emessa la sentenza conclusiva, preceduta dalla discussione delle parti. 12.- L’ordinanza in questione andava considerata quindi nell’unico senso possibile come un provvedimento a carattere ordinatorio che segnalava alle parti il problema del rito e dell’eventuale tardività dell’opposizione per quanto la questione fosse comunque infondata nel merito su cui il giudice riteneva di dover fissare l’udienza per la discussione. Nè la circostanza che nella motivazione del provvedimento si sia ritenuto in qualche modo di anticipare una qualche valutazione, potrebbe mai ed in alcun modo indurre a ritenere che un’ordinanza sia divenuta una sentenza che abbia definito il giudizio in ordine alla domanda svolta cfr. Cass. nn. 28233/2005, 27127/2014 . 13.- Anche il principio invocato dalla Corte d’appello alla base della sentenza impugnata della possibile natura decisoria di una ordinanza può valere soltanto quando un’ordinanza definisce la causa senza una sentenza, ma non quando all’ordinanza segue la sentenza che decide la causa dopo la discussione delle parti v. Sez. U. sentenza n. 117 del 08/01/1992 Cass. ordinanza n. 3945 del 19/02/2018 . 14.- Per i motivi fin qui esposti il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, la quale nella decisione della causa si atterrà ai principi di diritto fissati ai punti che precedono e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 15.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.