Jobs act: la Corte Costituzionale sull’indennità in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali

Esaminate le questioni di costituzionalità relative ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale, la Consulta ha stabilito che tale indennità non può essere ancorata solo all’anzianità di servizio.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha reso nota la decisione assunta il 24 giugno 2020 dalla Consulta in tema di Jobs act , con riguardo alle questioni sollevate dai Tribunali di Bari e Roma circa i criteri di determinazione dell’ indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 . La Corte ha dichiarato incostituzionale l’inciso di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio , poiché fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.