Lavoratori senza diritto alla NASPI: indennità di mobilità in deroga

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin 0cm mso-para-margin-bottom .0001pt text-align justify mso-pagination widow-orphan font-size 10.5pt mso-bidi-font-size 11.0pt font-family Verdana ,sans-serif mso-fareast-language EN-US } Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Rilancio, l'INPS fornisce le indicazioni circa l'indennità di mobilità in deroga per i lavoratori senza titolo alla NASPI Circ. INPS 22 giugno 2020 n. 75 .

Il d.l. Rilancio, intervenendo a modifica di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 art. 1, comma e 253 L. 145/2018 , prevede che ai lavoratori che - hanno cessato la CIG in deroga nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e - non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASPI è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020 , in continuità con la prestazione di CIG in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa art. 87 DL 34/2020 . Ai suddetti lavoratori, dal 1 gennaio 2019 , devono essere applicate misure di politica attiva, da comunicare al ministero del Lavoro e all'ANPAL. Il trattamento di mobilità in deroga, concesso con apposito decreto dalle Regioni, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS, spetta a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica , invece, il requisito dell'anzianità aziendale di almeno 12 mesi. In caso di rapporti di lavoro cessati nell'anno 2017, la stima dell' importo medio mensile dell'indennità è pari a 2.011,37, mentre per l'anno 2018 è pari a 2.031,16. Entrambi gli importi sono comprensivi di copertura figurativa e ANF. I decreti regionali/provinciali, da trasmettere all'INPS esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori SIP utilizzando il numero di decreto convenzionale 19251 , devono indicare il riferimento normativo art. 1, comma , L. 145/2018 e gli estremi della PEC con la quale l'Istituto ha comunicato la sostenibilità finanziaria. Il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga. Fonte mementopiù.it

Circolare_INPS_22_giugno_2020_numero