Le c.d. finestre mobili trovano applicazione anche in caso di lavoratore invalido

L’art. 12 d.l. n. 78/2012, conv. in l. n. 122/2010, nel prevedere lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia trova applicazione non solo per i lavoratori che dall’anno 2011 maturino il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ma anche a tutti gli altri soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti .

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10613/20, depositata il 4 giugno. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame dell’INPS e confermava la sentenza di prime cure con cui era stata accolta la domanda attorea diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori gravemente invalidi ex d.lgs. n. 503/1992 per la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari, esclusa l’applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui all’art. 12 d.l. n. 78/2018, conv. in l. n. 122/2010. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione. In tema di applicabilità delle finestre mobili di cui all’art. 12 d.l. n. 78/2012, conv. in l. n. 122/2010, la giurisprudenza di legittimità afferma che la disposizione, per motivi letterali, logici e sistematici, individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. Tale slittamento si applica dunque non solo ai lavoratori che dall’anno 2011 maturino il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne nel settore privato e pubblico, ma anche a tutti gli altri soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi . Precisa la Corte che nessun argomento contrario a tale impostazione è ricavabile dalla successiva normativa introdotta dalla c.d. riforma Fornero l. n. 214/2011 di conversione del d.l. n. 201/2011 che ha eliminato il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al citato art. 12 d.l. n. 78/2010 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11, tra i quali non rientrano i casi di pensione anticipata per invalidità di cui al caso di specie. La pronuncia conclude con l’osservazione per cui non sussistono ragioni di ordine costituzionale tali da sindacare scelte normative ispirate a necessità di contenimento finanziario e riequilibrio del sistema previdenziale. Viene inoltre sottolineato che tale soluzione non pone in discussione la disciplina di favore stabilita a monte dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 che consente ai soggetti inva l idi in misura non inferiore all’80% l’ anticipato accesso al pensionamento di vecchiaia con un limite di età più favorevole. Inoltre, lo slittamento della pensione previsto dalla norma in oggetto non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa, durante il quale il lavoratore può proseguire la propria attività ed accedere ai trattamenti di invalidità previsti in caso di incapacità lavorativa. La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 19 novembre 2019 – 4 giugno 2020, n. 10613 Presidente Doronzo – Relatore Riverso Considerato che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 552/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dall’1.4.2014, la domanda di G.R. , diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex art. 12, di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010 , non si potesse riferire - per motivi letterali e logici - alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80% Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo cui ha resistito G.R. con controricorso illustrato da memoria. È stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Rilevato che 1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , posto che, ad avviso dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che - come si ricava dal dato testuale - la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. 2.- Il ricorso è fondato in conformità all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell’applicabilità delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992 orientamento che resiste pure alle critiche formulate dal controricorrente nel presente giudizio. Ed invero, in materia questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 perché la disposizione dell’art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato , secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli ipecifici ordinamenti . È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casì utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5 . 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011 che ha eliminato art. 24, comma 5 , con decorrenza dal 1^ gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l’accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 , come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 Cass. n. 32591/2018 . 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80% . Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della finestra , dato che in tale periodo l’assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di ordine costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. Fornero n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto non si applica e ciò perché la regolamentazione dell’accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece comunque alzati dalla Fornero i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore ed un accesso alla pensione di vecchiaia anticipato siccome fissato previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8. 6.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità. 7.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.