Dichiarata invalida la cessione di ramo di azienda, chi paga il lavoratore per l’attività volta a favore del (non più) cessionario?

Il trasferimento del medesimo rapporto di lavoro si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale diversamente, nel caso di invalidità della cessione di ramo per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c. e di inconfigurabilità di una cessione negoziale per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione , quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7977/20, depositata il 21 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta da Telecom Italia S.p.a. confermando la decisone di prime cure con cui le era stato ingiunto il pagamento, a favore di una lavoratrice dipendente, della somma corrispondente alla retribuzione del mese di febbraio 2014 sul presupposto della permanenza del rapporto di lavoro anche dopo il trasferimento, impugnato con successo dalla lavoratrice, del ramo di azienda ad altra società. La decisione veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte. Secondo la società ricorrente, la lavoratrice aveva accettato la collocazione in mobilità da parte della cessionaria del ramo di azienda, al cui esito era stata licenziata con estinzione del rapporto di lavoro. Trasferimento invalido e retribuzione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto . Diversamente, è evidente come l’unicità del rapporto venga meno, come nel caso di specie, laddove il trasferimento sia dichiarato invalido. Ed infatti l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c. sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale . Di conseguenza, il dipendente ha diritto alla retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti posto che, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva . In conclusione, a seguito della pronuncia giudiziale che abbia dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d’azienda, unitamente alla messa in mora da parte del lavoratore, vi è l’obbligo dell’impresa già cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato e le spese del giudizio compensate tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 28 gennaio – 21 aprile 2020, n. 7977 Presidente Raimondi – Relatore Patti Rilevato che con sentenza in data 10 ottobre 2016, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto del Tribunale di Napoli, che le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.835,15 oltre accessori di legge, in favore della dipendente M.A. per retribuzione del mese di febbraio 2014, sul presupposto della permanenza del rapporto di lavoro tra le parti anche dopo il trasferimento, impugnato dalla predetta, del ramo di azienda dalla società datrice a Ceva Logistic Italia già TNT Logistic Italia s.r.l., accertata dalla sentenza n. 25880 del 26 ottobre 2009 dello stesso Tribunale di Napoli avverso tale sentenza la società, con atto notificato il 6 aprile 2017, ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c Considerato che 1. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale l’accettazione dalla lavoratrice della collocazione in mobilità da parte della cessionaria del ramo d’azienda, al cui esito era stata licenziata, con estinzione pertanto dell’unico rapporto di lavoro di fatto proseguito con quella e quiescente con la cedente Telecom Italia s.p.a. non essendo configurabile la coesistenza di due distinti rapporti di lavoro subordinato , comportante l’inammissibilità della sua pretesa patrimoniale primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453, 1463 c.c., per ravvisata inapplicabilità del principio di compensatio lucri cum damno, nella specificazione dell’aliunde perceptum, sull’erroneo assunto della Corte territoriale della natura retributiva, anziché risarcitoria, della pretesa patrimoniale della lavoratrice, comportante conseguenze parimenti errate in ordine alla mora credendi neppure infine essendo indetraibile l’indennità di mobilità, siccome percepita da M.A. quale dipendente della cessionaria TNT, nell’ambito di una generale attività di riorganizzazione della società, cui era estranea la ricorrente secondo motivo 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati 3. premessa l’inesistenza di omissione di esame del fatto denunciata, invece compiuto dalla Corte d’appello, che l’ha illustrato al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza e ritenuto fatto estraneo alla ricostituzione del rapporto di lavoro tra le parti al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza 4. questa Corte ha recentemente risolto le questioni qui devolute, con sentenze oggetto di ampie ed approfondite argomentazioni Cass. 3 luglio 2019, n. 17784, sub p.ti da 6.2. a 7.1. sub 8. in motivazione Cass. 7 agosto 2019, n. 21158 , qui espressamente richiamate in quanto condivise e pertanto meritevoli di continuità, secondo le quali 4.1. soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l’unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto già, e non più, cessionario alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare 4.2. per insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c. sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale 4.3. il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale diversamente, nel caso di invalidità della cessione per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c. e di inconfigurabilità di una cessione negoziale per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione , quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente cfr. da ultimo Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998 in senso conforme, tra le altre Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485 Cass. 7 settembre 2016, n. 17736 Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario 4.4. pure a fronte di una duplicità di rapporti uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore , la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica giacché, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto ripristinato 4.5. pertanto al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti Cass. 23 novembre 2006, n. 24886 Cass. 23 luglio 2008, n. 20316 , perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva 4.6. nelle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili, la costituzione in mora credendi e la conseguente offerta di restituzione vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 c.c., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che la legge subordina art. 1210 c.c. all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato Cass. 29 aprile 2014, n. 8711 in quelle relative a prestazioni infungibili cui appartiene quella lavorativa , dovendo l’adempimento della prestazione di fare essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione richiede la collaborazione del creditore, basta invece che il debitore, che intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora mediante l’intimazione prevista dall’art. 1217 c.c. integrando insindacabile valutazione di merito l’accertamento della necessità della collaborazione del creditore, affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione di fare Cass. 12 luglio 1968, n. 2474 4.7. mediante l’intimazione del lavoratore all’impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore il quale la rifiuti senza giustificazione , il debitore del facere infungibile ha posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, stante l’equiparazione della prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l’abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari 4.8. da quel momento l’attività lavorativa subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall’azienda cedente, parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un’attività resa nell’interesse e nell’organizzazione di questi, non va detratta dall’importo della retribuzione cui il cedente è obbligato 4.9. dopo la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d’azienda, in uno con la messa in mora operata del lavoratore, vi è l’obbligo dell’impresa già cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno 4.10. la conclusione è coerente con l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui, in riferimento allo scrutinio di legittimità costituzionale della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, il danno forfettizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio , quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto sicché, a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata Corte Cost. 11 novembre 2011, n. 303, sub 3.3 del Considerato in diritto 4.11 essa è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. s.u. 7 febbraio 2018, n. 2990 , autorevolmente confermata siccome corretta nella prospettiva interpretativa, costituzionalmente orientata, di rimeditazione della regola di corrispettività nell’ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro della prestazione lavorativa regolarmente offerta posto che il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe l’efficacia dei rimedi che l’ordinamento appresta per il lavoratore dovendo continuare a gravare sul datore di lavoro, che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, l’obbligo di corrispondere la retribuzione Corte Cost. 28 febbraio 2019, n. 29, sub 5 del Considerato in diritto 5. la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 210, 213 c.p.c., artt. 1223 e 1227 c.c., per non avere la Corte territoriale ammesso le istanze istruttorie esibizione di documentazione fiscale e informazioni scritte alla P.A. su eventuali redditi di lavoro specificamente dedotte in primo grado e reiterate in appello , in merito alla prestazione di attività lavorativa dalla dipendente a fini di detrazione dell’aliunde perceptum dalla somma eventualmente spettantele a titolo non già retributivo, ma risarcitorio terzo motivo 5.1. esso è assorbito dal rigetto dei precedenti 6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, per la novità della soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, in epoca successiva alla proposizione del ricorso e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.