Trattamenti di CIGO, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga: istruzioni INPS

Il decreto c.d. ”Cura Italia” ha previsto misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale. L'INPS fornisce i primi indirizzi applicativi e le istruzioni sulla corretta gestione delle procedure di concessione circ. INPS 28 marzo 2020 n. 47 .

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario. I datori di lavoro, operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono chiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario articolo 19 DL 18/2020 . Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Per quando riguarda il campo di applicazione, possono chiedere la cassa integrazione ordinaria i seguenti datori di lavoro articolo 10 D.Lgs. 148/2015 a imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas b cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative di trasporto e facchinaggio DPR 602/70 c imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco d cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica f imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi g imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato h imprese addette agli impianti elettrici e telefonici i imprese addette all'armamento ferroviario l imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica m imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini n imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo o imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Possono, invece, richiedere l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale c.d. FIS i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che - non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS - operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. 148/2015 . I trattamenti in esame si applicano solo ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, mentre non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Per gli interventi con causale COVID-19 nazionale” sono state, inoltre, previste le seguenti misure - non è dovuto il contributo addizionale artt. 5, 29, comma 8 secondo periodo, 33, comma 2, D.Lgs 148/2015 - ai fini del computo della durata, l'intervento non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile 26 settimane per l'assegno ordinario del FIS . Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi 30 per le imprese del settore edile e lapideo nel quinquennio mobile, previsto per la durata massima complessiva dei trattamenti articolo 4 D.Lgs 148/2015 , sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili articolo 12, comma 5, D.Lgs 148/2015 . Possono, quindi, chiedere il trattamento anche le aziende che hanno già raggiunto tali limiti - i periodi autorizzati con causale COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario - all'atto di presentazione della domanda non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione delle procedure di informazione e consultazione articolo 14 D.Lgs. 128/2015 . L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono comunque essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Le domande con causale COVID-19 nazionale” devono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, il termine iniziale per la presentazione della domanda decorre dal 23 marzo 2020. Esempi - periodo CIGO/assegno ordinario richiesto dal 24/2/2020 al 10/4/2020 - termine di presentazione dell'istanza 31/7/2020 - periodo CIGO/assegno ordinario richiesto dal 27/3/2020 al 30/4/2020 - termine di presentazione dell'istanza 31/7/2020 - periodo CIGO/assegno ordinario richiesto dal 27/4/2020 al 29/5/2020 - termine di presentazione dell'istanza 31/8/2020 - periodo CIGO/assegno ordinario richiesto dal 4/5/2020 al 27/6/2020 termine di presentazione dell'istanza 30/9/2020 La valutazione di merito delle domande è semplificata rispetto a quella ordinaria . Le aziende, infatti, non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento all'imprenditore o ai lavoratori articolo 11 D.Lgs. 148/2015 . Conseguentemente, l'azienda deve allegare alla domanda solo l'elenco dei lavoratori destinatari e non anche la relazione tecnica articolo 2 DM 95442/2016 . Le aziende che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono chiedere comunque la CIGO o l'assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate. In caso di concessione, l'INPS annulla d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande. L'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario. In caso di malattia, il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia e l'eventuale integrazione contrattualmente prevista articolo 3, comma 7, D.Lgs. 148/2015 . Per quanto riguarda il pagamento, l'azienda può - anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente - chiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza dover produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie. Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni della c.d. prima zona rossa” All. 1 DPCM 1° marzo 2020 e per le imprese collocate al di fuori di comuni, ma con lavoratori ivi residenti o domiciliati Circomma INPS 12 marzo 2020 n. 38 , il trattamento con causale COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti già richiesti utilizzando la causale Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” articolo 13 DL 9/2020 . Se i periodi delle due domande coincidono, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi. Le domande, presentate erroneamente con causale Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione di tale misura, sono convertite d'ufficio in domande COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria. Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario articolo 19 DL 18/2020 v. sopra , purché rientrino anche nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie articolo 10 D.Lgs. 148/2015 . Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”. La cassa integrazione ordinaria, cui si applica la disciplina sopra esaminata, sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata. Pertanto, l'azienda deve presentare al ministero del Lavoro apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. L'istanza deve essere presentata, alternativamente - nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del ministero del Lavoro - all'indirizzo di posta elettronica ordinaria PEO dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone - la sospensione del trattamento CIGS in corso - considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 28 marzo 2020 - indicando la data di decorrenza della sospensione corrispondente al numero di settimane di CIGO che l'azienda ha chiesto con causale COVID-19 nazionale-sospensione CIGS” - la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS. Le domande di CIGO per COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l'annullamento parziale dell'originaria autorizzazione. Al termine della CIGO, l'azienda potrà chiedere all'INPS, tramite il modello telematico SR40”, una nuova autorizzazione per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza. Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale FIS . I lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti hanno diritto - nei limiti di spesa previsti - all'assegno ordinario erogato dal FIS per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020 . Per l'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale articolo 29, comma 4, D.Lgs. 148/2015 . Per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione - le aziende con più di 15 dipendenti possono anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente. In via eccezionale hanno la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. In quest'ultimo caso, a seguito della situazione di emergenza, le aziende non hanno l'obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa - le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti possono accedere al pagamento diretto. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non sono erogati gli assegni per il nucleo familiare. L'assegno ordinario può essere richiesto anche dai datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 23 febbraio 2020, stanno fruendo di un assegno di solidarietà. La concessione dell'assegno ordinario, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi è sospensione dell'assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l'assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento articolo 4, comma 1 e 2, D.Lgs. 148/2015 , né si tiene conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile articolo 29, comma 3, D.Lgs. 148/2015 . Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale articolo 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015 . Assegno ordinario dei Fondi bilaterali. Con particolare riguardo ai Fondi di solidarietà bilaterali articolo 26 D.Lgs. 148/2015 , ciascuna domanda di accesso all'assegno ordinario, per la causale COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. Possono comunque accedere all'assegno ordinario dei Fondi bilaterali in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e nei limiti delle risorse finanziarie i datori di lavoro iscritti a tali Fondi, che non abbiano la disponibilità finanziaria tetto aziendale o con una disponibilità parziale per l'accesso alla prestazione. Quando l'accesso all'assegno ordinario è subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l'azienda dovrà comunque comunicare all'Istituto. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata. Anche per questi Fondi, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l'iter istruttorio delle domande è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto la valutazione in ordine all'integrabilità della causale COVID-19 nazionale” non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento. Pertanto, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. In merito alle modalità di pagamento della prestazione, l'azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente eccezionalmente è prevista la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS a seguito della particolare situazione di emergenza, in quest'ultimo caso le aziende possono chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie in cui versano. Assegno ordinario dei Fondi bilaterali alternativi. I datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con la nuova causale emergenza COVID-19” ai Fondi bilaterali alternativi articolo 27 D.Lgs. 148/2015 . In riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato si precisa che esso non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19” è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione 7B”. La domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi artigianato e somministrazione non deve essere presentata all'INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. Anche per queste categorie di aziende dell'artigianato e dei lavoratori somministrati è possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga. Cassa integrazione speciale settore agricolo. Nel settore agricolo è prevista la concessione delle cassa integrazione articolo 8 L. 457/72 per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. In tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto. Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un'apposita causale COVID-19 CISOA”. Rientrano nel campo di applicazione di questa cassa integrazione le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, o quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura . La normativa si estende anche a - imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione - consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia guardiacaccia e guardiapesca - imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto - imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria I lavoratori destinatari della prestazione sono - i lavoratori agricoli quadri, impiegati e operai con contratto a tempo indeterminato - gli apprendisti che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda - i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite. La domanda di integrazione salariale deve essere inoltrata all'INPS entro il quarto mese successivo all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. Acquisita la domanda, l'INPS deve verificare che non sia già stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della cassa nell'anno. Alle prestazioni di cassa si applica il limite del massimale articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015 . In merito alle modalità di pagamento l'azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente, o, in via di eccezione, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS in questo ultimo caso le aziende non hanno l'obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa . Cassa integrazione in deroga. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Tale trattamento spetta a tutti i datori di lavoro inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico di norma al di fuori del campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria articolo 22, comma 1, DL 18/2020 . I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi , devono richiedere la prestazione con causale COVID-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non possono accedere alle prestazioni in deroga. Possono invece accedere alla prestazione in deroga le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario ad es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti . In merito agli accordi sindacali - i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo - per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, la cassa in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento di cassa in deroga si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020 compresi i lavoratori intermittenti . Non si applicano alla cassa in deroga le seguenti disposizioni - il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro articolo 1, comma 2, D.Lgs 148/2015 - il contributo addizionale articolo 5 D.Lgs 148/2015 - la riduzione in percentuale della misura dell'integrazione salariale in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga articolo 2, comma 66, L. 92/2012 . L'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza della cassa in deroga Mess. INPS 18 ottobre 2019 n. 3777 . Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome, che effettuano l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede all'erogazione della prestazione. Le prestazioni in deroga sull'intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna artt. 15 e 17 DL 9/2020 . Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle prestazioni di CIG in deroga attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Prestazione Riferimento normativo Ambito territoriale Decreto convenzionale Durata prestazione Stima costo prestazione contr. figurativa e ANF Risorse finanziarie CIG in deroga articolo 15, comma 1, DL 9/2020 11 Comuni all.1 DPCM 1 marzo 2020 33191 3 mesi € 8,50 € 7,3 mil. da ripartire con apposito decreto ministeriale Cig in deroga articolo 17, comma 1 DL 9/2020 Regione Lombardia, Veneto, Emilia Romagna 33192 1 mese € 8,40 € 135 mil. Lombardia, € 40 mil. Veneto, € 25 mil. Emilia Romagna Cig inderoga articolo 22, comma 1, DL 18/2020 Territorio Italiano 33193 9 settimane e 8,10 € 3.293,2 mil. da dividere con decreto ministeriale Istruzioni operative e modalità di pagamento. Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali modello SR 100” . Una volta ricevuto il provvedimento di autorizzazione alla prestazione, i datori di lavoro devono inoltrare all'INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR 41”, al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni. Il datore di lavoro deve inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS se successivo . Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate. In caso di datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, c.d. Plurilocalizzate , la prestazione di cassa in deroga è concessa con decreto del ministero del Lavoro DM 24 marzo 2020 n. 3 . Il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'invio della domanda da parte dell'azienda, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Il provvedimento di autorizzazione indica il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell'intervento e le ore complessivamente autorizzate. Quindi l'azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all'INPS sulla piattaforma CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L'INPS, effettuata l'istruttoria, emette l'autorizzazione inviandola all'azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro inoltrano all'INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR 41”. Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

INPS_circolare_del_28_marzo_2020_n._47