Contratti pirata, dumping e rappresentanza sindacale

Sempre più spesso si sente parlare di contratti pirata e di misurazione della rappresentanza sindacale. Questi due fenomeni, infatti, sono strettamente connessi tra di loro, e sono alcuni degli argomenti su cui si sta concentrando l’attenzione di istituzioni ed esperti giuslavoristi.

Con il termine contratti pirata si intendono alcuni contratti collettivi sottoscritti da sindacati minoritari e associazioni imprenditoriali, poco rappresentativi delle parti sociali, con l’obiettivo di costituire un’alternativa ai contratti collettivi nazionali c.d. tradizionali”. L’uso della parola pirata” deriva dal fatto che tali contratti prevedono condizioni normative ed economiche inferiori rispetto a quelli siglati dai sindacati confederali ad esempio retribuzioni minime inferiori un minor numero di ferie o permessi etc . In sintesi i contratti pirata mirano ad essere più convenienti”, a scapito dei diritti delle parti. L’applicazione di contratti pirata comporta, per i lavoratori, una perdita sia a livello retributivo sia sul piano dei diritti. L’effetto di un contratto pirata, infatti, oltre che sulla riduzione dei minimi tabellari stabiliti, si ripercuote anche sul numero di ore di permesso, sulla possibilità di usufruire di misure di welfare aziendale così come sulla facoltà di accedere alla formazione erogata dagli organismi bilaterali solo le rappresentanze sindacali effettivamente rappresentative possono istituire enti bilaterali . Non a caso l’INL è intervenuto definendo il fenomeno dei contratti pirata come fenomeno di dumping. Gli indubbi vantaggi che l’applicazione di tali contratti comporta, stanno, infatti, portando ad un rapido proliferare dei contratti collettivi. Secondo le stime, infatti, nel giro di poco più di 10 anni si è passati 398 CCNL del 2008 a circa 885 CCNL nel 2019. Dietro tale apparente ed iniziale convenienza, tuttavia, i contratti pirata si nascondono molteplici svantaggi anche per i datori di lavoro. In primo luogo, il ricorso a CCNL pirata comporta una forte alterazione della concorrenza. Spesso, infatti, gli scostamenti di costo medio orario, sono sufficienti ad alterare la principale dinamica del mercato e sfociare nella concorrenza sleale” con tutte le conseguenza che tale situazione comporta. Tra le più dure a carico delle aziende vi è sicuramente l’esclusione delle stesse gare d’appalto. Sul punto è intervenuto anche il Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 maggio 2017, n. 2252 stabilendo che una determinazione complessiva dei costi del lavoro basata su un costo inferiore dei lavoratori del settore costituisce indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare. Alla luce di quanto stabilito, dunque, le aziende che applicano un contratto pirata potrebbero venire escluse dalle gare ed essere costrette a risarcire i danni causati alle imprese concorrenti. In secondo luogo, l’applicazione di contratti pirati impedisce ai lavoratori ed ai datori di lavoro di accedere alla c.d. contrattazione di prossimità, cioè la contrattazione a livello aziendale che permette alle parti di derogare alle disposizioni di legge. Tale possibilità, prevista dal d.l. n. 138/2011, è tornata prepotentemente in auge, in quanto molti vi hanno visto l’unica possibilità per evitare le stringenti regole stabilite dal decreto dignità in materia di contratti a tempo determinato. Il d.l. n. 138/2011 tuttavia riserva la facoltà di stipulare accordi di prossimità esclusivamente alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale . Appaiono dunque evidenti le conseguenze negative che un contratto pirata può avere sia sui lavoratori che sulle aziende. Anche le istituzioni sono intervenute nel tentativo di arginare il fenomeno. Il 19.09.2019, infatti, presso il Ministero del Lavoro, è stata firmata la convenzione tra INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria sulla misurazione della rappresentanza sindacale. Secondo tale convenzione sarà compito dell’Istituto previdenziale ponderare e pubblicare gli indicatori della rappresentatività dei sindacati. In particolare, il peso di ciascun sindacato sarà dato dalla media tra il numero degli iscritti e i voti ottenuti alle elezioni delle RSU/RSA. La sfida al contrasto dei contratti pirata è dunque appena entrata nel vivo. Nei prossimi anni, infatti sarà necessario valutare attentamente gli effetti di tale convenzione che potrebbe avere anche ricadute importanti sul piano della tutela della privacy dei lavoratori e, magari, rileggere l’intero sistema anche alla luce delle prossime pronunce della Cassazione sul tema.