Mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare: adozione della diffida accertativa

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che lo strumento della diffida accertativa non può essere adottato in relazione ai contributi che il datore di lavoro non abbia versato al fondo di previdenza complementare nota INL 17 febbraio 2020 n. 1436 .

La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria o pensione di base con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche fondi pensione che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. La Giurisprudenza Cass. SS.UU. 9 marzo 2015 n. 4684 ha riconosciuto la natura previdenziale del contributo integrativo posto a carico del datore di lavoro pertanto, a fronte di un credito derivante dal mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare, non è possibile adottare lo strumento della diffida accertativa. Quest'ultima, infatti, ha come oggetto esclusivamente i crediti patrimoniali del lavoratore art. 12 d.lgs. 124/2004 mentre, nel caso in esame, il creditore è il fondo di previdenza complementare. Si ricorda che anche il mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare comporta l'impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 . Fonte mementopiu.it

Nota_INL_17_febbraio_2020_n._1436