Effetti della comunicazione della richiesta di conciliazione sulla prescrizione

Nelle controversie in materia di lavoro, la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione non comporta la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di 20 giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa.

Sul tema l’ordinanza della Suprema Corte n. 3346/20, depositata il 12 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui era stata rigettata la domanda di un lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Secondo la Corte, tra la comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, quale primo atto interruttivo della prescrizione, ed il successivo ricorso introduttivo in primo grado era trascorso oltre un quinquennio. Veniva dunque escluso che la comunicazione del tentativo di conciliazione avesse avuto effetto sospensivo della prescrizione in virtù dell’art. 410, comma 2, c.p.c Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. Prescrizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il comma 2 dell’art. 410 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , distingue tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell’interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali . Di conseguenza, anche in relazione al carattere tassativo delle ipotesi di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo non comporta la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di 20 giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa . Correttamente dunque la Corte d’Appello ha considerato, ai fini del calcolo del tempo trascorso dopo l’interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, la data di notifica del ricorso. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 9 ottobre 2019 – 12 febbraio 2020, n. 3346 Presidente Curzio – Relatore Ponterio Rilevato che 1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1082 pubblicata il 13.3.2018, ha respinto l’appello di V.A. , confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, di condanna del Condominio omissis al pagamento di differenze retributive, per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata da parte datoriale 2. la Corte di merito ha dato atto di come il primo atto interruttivo della prescrizione la comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione fosse pervenuto al Condominio il 23.10.00, seguito dalla notifica del ricorso introduttivo di primo in data 27.12.05, quindi dopo il quinquennio 3. ha escluso che la comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione avesse effetto sospensivo della prescrizione durante il periodo necessario all’espletamento del tentativo e per i venti giorni successivi, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 410 c.p.c., comma 2, disattendendo in conformità a Cass. n. 21483 del 2011 l’interpretazione data sul punto, incidentalmente, dalla Corte Cost. nella sentenza n. 276 del 2000 4. avverso tale sentenza V.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo il Condominio omissis è rimasto intimato 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che 6. con l’unico motivo di ricorso V.A. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. 7. ha sostenuto come i giudici d’appello avessero omesso di valutare gli elementi di prova a sostegno della nullità dell’eccezione di prescrizione ed adottato un percorso illogico, immotivato e contraddittorio ha ribadito l’errore della sentenza d’appello nell’aver negato alla comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione l’effetto anche sospensivo della prescrizione, in conformità alla pronuncia della Corte Cost. n. 276 del 2000 8. ha sostenuto come ai fini della prescrizione rilevi la volontà manifestata di far valere l’interesse al diritto, senza necessità di esercizio dello stesso ha invocato il principio di scissione degli effetti dell’atto 9. il ricorso è infondato, alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte Cass. n. 13046 del 2006 n. 21483 del 2011 , e che in questa sede si ribadisce, secondo cui il disposto dell’art. 410 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell’interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. - che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa 10. correttamente la Corte d’appello ha preso in considerazione, ai fini del calcolo del tempo trascorso dopo l’interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione 23.10.2000 , la data di notifica del ricorso 27.12.2005 11. difatti, perché si produca l’effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza legale, non necessariamente effettiva dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per H destinatario, atteso che l’effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale, Cass. 24031 del 2017 ord. sez. 6, n. 4034 del 2017 12. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 24822 del 2015, hanno precisato che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in culi l’atto perviene all’indirizzo del destinatario 13. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto 14. non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che la parte intimata non ha svolto difese 15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.