Utilizzo diffamatorio delle chat: è legittimo il licenziamento?

Il Tribunale di Firenze esamina e approfondisce il caso di un dipendente licenziato per avere registrato ed inviato su una chat chiusa di whatsapp denominata Amici di lavoro” alcuni messaggi vocali offensivi, denigratori e razzisti riferiti al superiore gerarchico e annulla il licenziamento.

Il caso. Un dipendente veniva licenziato all’esito del procedimento disciplinare per avere registrato ed inviato su una chat di whatsapp denominata Amici di lavoro” alcuni messaggi vocali offensivi, denigratori e razzisti riferiti al superiore gerarchico. Il dipendente ha presentato ricorso al Tribunale di Firenze in composizione monocratica in funzione del giudice del lavoro e ha impugnato il licenziamento. Il Tribunale ha annullato il sopracitato licenziamento intimato in data 4 settembre 2018 e ha condannato l’impresa a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a pagargli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a 1623,91 euro mensili dal 4 settembre 2018 fino al giorno dell’effettiva reintegra, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali dal 4 settembre 2018 al giorno dell’effettiva reintegrazione. Il dipendente non ha contestato di essere l’autore dei messaggi vocali, ma ne deduce l’irrilevanza disciplinare in quanto essi erano stati registrati in una chat privata, le cui comunicazioni erano comprese nell’ambito di tutela dell’art. 15 costituzione. Portata dei messaggi. L’art. 15 Cost. prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale ha sottolineato come i messaggi inviati alla chat di whatsapp denominata Amici di lavoro” potevano essere conosciuti solo dai partecipanti alla stessa. Il Tribunale ha richiamato il recente orientamento In diritto in materia, in particolare la giurisprudenza di legittimità Cass. n. 10280/18 Cass. n. 21965/18 . La sopra citata giurisprudenza ha preso in esame la fattispecie di messaggi di contenuto offensivo o diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, e ha distinto in sostanza, tra a messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone nella specie, bacheca facebook b messaggi inviati tramite strumenti nella specie, una chat facebook privata ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetto diversi dai partecipanti. Nel primo caso di messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone nella specie, bacheca facebook Cass. n. 10280/18 ha ritenuto la natura diffamatoria configurante giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. delle affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Nel secondo caso di messaggi inviati tramite strumenti nella specie, una chat facebook privata ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetto diversi dai partecipanti, Cass. n. 21965/18 ha invece escluso la sussistenza di giusta causa, rilevando che l’invio di messaggi riservati ai soli ai partecipanti a una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale. Il Tribunale rappresenta che nel caso in esame i messaggi del ricorrente erano indirizzati a una chat riservata ai soli partecipanti. Il Tribunale richiama in materia i condivisibili principi dettati da Cass. n. 21965/18, che approfondisce il profilo delle comunicazioni diffuse in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno [ ] il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria. Secondo il Tribunale pertanto i messaggi vocali per cui è causa, pur recanti affermazioni diffamatorie e discriminatorie, non sono sussumibili nella fattispecie di frasi ingiuriose, discriminatorie e minacciose indirizzate a superiori o colleghi, la quale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, presuppone l’astratta possibilità di divulgazione a un numero indeterminato di persone. Il Tribunale sottolinea l’impossibilità di diffusione delle frasi in questione al di fuori della limitata cerchia dei partecipanti al gruppo whatsapp. Ha inoltre condiviso la tesi dell’impresa secondo cui i fatti oggetto dell’addebito disciplinare configurerebbero offese connotate da comportamento minaccioso e discriminatorio nei confronti di un collega sovraordinato. Secondo il Tribunale in assenza della pubblica diffusività della condotta dell’agente, le affermazioni offensive o discriminatorie sono inidonee a determinare un’effettiva lesione dei pur rilevanti interessi oggetto di tutela e non costituiscono pertanto violazione del codice etico aziendale. Secondo il Tribunale non è ravvisabile la dedotta violazione dell’obbligo di fedeltà, anch’essa da ricondursi a condotte esteriormente oggettivabili, e da escludersi in affermazioni per loro natura destinate a restare riservate. Il Tribunale ha ritenuto il fatto addebitato inesistente alla luce di principi dettati dalla citata Cass. n. 21965/18, che ha fissato l’orientamento ermeneutico, secondo cui, trattandosi di messaggi vocali indirizzati a un gruppo chiuso, e quindi insuscettibili di diffusione all’esterno, sono equiparabili a corrispondenza privata, e non possono configurare, pertanto, atti idonei a comunicare o diffondere all’esterno affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie, con conseguente insussistenza di fatto connotato dal carattere di illiceità. Il Tribunale ha pertanto annullato il licenziamento intimato e ha condannato l’impresa a pagare al dipendente un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto fino al giorno dell’effettiva reintegrazione. Il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti considerata la peculiarità della fattispecie concreta, e la novità della questione di diritto oggetto di causa, sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. Corte Cost. n. 77/18 . In conclusione. La sentenza in esame è di interesse in quanto richiama l’attenzione sulla delicatezza dell’utilizzo della tecnologia e delle comunicazioni elettronica, conferma l’importanza per le imprese di organizzare momenti di informazione e formazione in materia. La sentenza sottolinea come siano del resto estranee alla contestazione, e come tali non valutabili ai fini della legittimità del recesso datoriale, la dedotta sussistenza di comportamenti minacciosi del lavoratore, idonei a evidenziare un concreto ed effettivo pericolo per la sicurezza del collega oggetto delle frasi contestate, e la circostanza che il dipendente abbia inviato taluni messaggi al gruppo whatsapp durante l’orario di lavoro di taluno dei componenti si tratta di profili di estremo interesse per la difesa delle imprese.

Tribunale di Firenze, sentenza depositata il 16 ottobre 2019 Giudice Nuvoli Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. X ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, la ex datrice di lavoro YS.r.l., impugnando il licenziamento disciplinare intimatogli dalla convenuta con lettera del 4.9.2018, e chiedendo A In tesi. Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, l’illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l’effetto, annullare il licenziamento stesso e disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o mansioni equivalenti, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €.1.623,91 dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. B In ipotesi. Accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 194 del 2018, l’illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente e, per l’effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €.1.623,91 , comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, in relazione all'anzianità di servizio del ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola scadenza all'effettivo pagamento. 2. Y S.r.l. ha contestato la domanda, chiedendo rigettare le domande proposte dal sig. X, perché infondate in fatto e in diritto. 3. Il licenziamento de quo è stato intimato all’esito del procedimento disciplinare instaurato con lettera del 30.7.2018, con la quale Y S.r.l. ha contestato al dipendente di aver registrato, su una chat di whatsapp denominata Amici di lavoro” alcuni messaggi vocali, riferiti al superiore gerarchico e ad altri colleghi, con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti. 4. Il ricorrente non contesta di essere l’autore dei messaggi vocali, ma ne deduce l’irrilevanza disciplinare in quanto essi erano stati registrati in una chat privata, le cui comunicazioni erano comprese nell’ambito di tutela dell’art. 15 Cost. 5. Y S.r.l. sostiene di aver legittimamente intimato il licenziamento, essendo, tra l’altro, tenuta ex art. 2087 c.comma a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti oggetto delle espressioni offensive e minacciose del ricorrente. 6. Si osserva, in fatto, come sia pacifico che il ricorrente è l’autore dei messaggi vocali oggetto di contestazione, e sono pertanto a lui riconducibili le affermazioni di contenuto offensivo e denigratorio nei confronti del superiore gerarchico i messaggi inviati alla chat di whatsapp denominata Amici di lavoro” potevano essere conosciuti solo dai partecipanti alla stessa. 7. In diritto, la recente giurisprudenza di legittimità Cass. 10280/2018 Cass. 21965/2018 ha preso in esame la fattispecie di messaggi di contenuto offensivo o diffamatorio diffusi dal dipendente tramite strumenti informatici, distinguendo, in sostanza, tra  messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone nella specie, bacheca facebook  messaggi inviati tramite strumenti nella specie, una chat facebook privata ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che le comunicazioni ivi inserite siano conoscibili da soggetto diversi dai partecipanti. Nel primo caso, Cass. 10280/2018 ha ritenuto la natura diffamatoria configurante giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. delle affermazioni dispregiative formulate dal lavoratore nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione nella seconda ipotesi, Cass. 21965/2018 ha invece escluso la sussistenza di giusta causa, rilevando che l’invio di messaggi riservati ai soli ai partecipanti a una chat è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale. 8. Nel caso in esame, i messaggi del ricorrente erano indirizzati a una chat riservata ai soli partecipanti, e pertanto, secondo i condivisibili principi dettati da Cass. 21965/2018, configurano comunicazioni diffuse in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno [ ] il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria.Ne consegue che i messaggi vocali per cui è causa, pur recanti affermazioni diffamatorie e discriminatorie, non sono sussumibili nella fattispecie di frasi ingiuriose, discriminatorie e minacciose indirizzate a superiori o colleghi, la quale, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, presuppone l’astratta possibilità di divulgazione a un numero indeterminato di persone per tale motivo, non si condivide la tesi di Y S.r.l. secondo cui i fatti oggetto dell’addebito disciplinare configurerebbero offese connotate da comportamento minaccioso e discriminatorio nei confronti di un collega sovraordinato, stante l’impossibilità di diffusione delle frasi in questione al di fuori della limitata cerchia dei partecipanti al gruppo whatsapp.I richiamati principi del codice etico aziendale docomma 2 conv. , peraltro coincidenti con i generali principi di civiltà destinati a regolare i rapporti tra i soggetti, e, quanto al divieto di condotte discriminatorie, sanciti nella legislazione attuativa di principi di fonte costituzionale, impegnano del resto la società datrice di lavoro ad attivarsi in relazione a comportamenti discriminatori e molestie, fattispecie il cui verificarsi presuppone la pubblica diffusività della condotta dell’agente, in difetto della quale anche affermazioni offensive o discriminatorie sono inidonee a determinare un’effettiva lesione dei pur rilevanti interessi oggetto di tutela per lo stesso motivo, non è ravvisabile la dedotta violazione dell’obbligo di fedeltà, anch’essa da ricondursi a condotte esteriormente oggettivabili, e da escludersi in affermazioni per loro natura destinate a restare riservate.Sono del resto estranee alla contestazione, e come tali non valutabili ai fini della legittimità del recesso datoriale, la dedotta sussistenza di comportamenti minacciosi del lavoratore, idonei a evidenziare un concreto ed effettivo pericolo per la sicurezza del collega oggetto delle frasi contestate, e la circostanza che il X abbia inviato taluni messaggi al gruppo whatsapp durante l’orario di lavoro di taluno dei componenti. 9. Ne consegue, in base ai principi dettati dalla citata Cass. 21965/2018, l’insussistenza del fatto addebitato infatti, secondo tale orientamento ermeneutico, trattandosi di messaggi vocali indirizzati a un gruppo chiuso, e quindi insuscettibili di diffusione all’esterno, sono equiparabili a corrispondenza privata, e non possono configurare atti idonei a comunicare o diffondere all’esterno affermazioni offensive, discriminatorie o minatorie, con conseguente insussistenza di fatto connotato dal carattere di illiceità.Ne deriva, per la recente giurisprudenza di legittimità Cass. 18418/2016 13383/2017 Cass. 12102/2018 , l’applicabilità dell’invocata tutela reintegratoria di cui all’art. 3, II co., D.Lgs. 23/2015 non emerge dagli atti un aliunde perceptum detraibile dall’indennità risarcitoria. Y S.r.l. va quindi condannata a reintegrare X nel posto di lavoro, e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per l’importo di € 1.623,91 mensili, come da conteggio di parte ricorrente non contestato dal 4.9.2018 fino al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a dodici mensilità, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali dal 4.9.2018 al giorno dell'effettiva reintegrazione. 10. Considerata la peculiarità della fattispecie concreta, e la novità della questione di diritto oggetto di causa, sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, II co., c.p.comma Corte cost. 77/2018 , che giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege art. 431 c.p.c .