



mobbing | 12 Dicembre 2019
Mobbing: facciamo il punto
di Martina Tonetti - Avvocato
Il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano due elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall’intendimento persecutorio del datore medesimo; quest’ultimo richiede che siano posti in essere atti, contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore o di un suo preposto o di altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi due.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 32381/19; depositata l’11 dicembre)








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