Indennità di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata INPS: istruzioni

L’INPS fornisce le prime istruzioni operative circa la modifica della disciplina relativa alle indennità giornaliere di malattia e degenza ospedaliera previste per gli iscritti alla Gestione separata circolare INPS del 19 novembre 2019 n. 141 .

Il recente Decreto Rider” d.l. n. 101/2019 conv. in l. n. 128/2019 , tra le altre novità, ha introdotto anche la modifica della disciplina relativa alle indennità giornaliere di malattia e degenza ospedaliera previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS art. 2, comma 26, l. n. 335/95 . Di seguito esaminiamo le variazioni che si applicano agli eventi di malattia e degenza ospedaliera che si sono verificati a decorrere dal 5 settembre 2019. Requisiti reddituali e contributivi. Le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano a condizione che - sia stata accreditata almeno 1 mensilità in luogo di 3 di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia - il reddito individuale dell'iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo per il 2019 € 102.543,00 . Misura delle prestazioni. Le indennità si calcolano prendendo come riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno di inizio della malattia per l'anno 2019 pari a € 102.543,00 ed applicando diverse percentuali a seconda del numero di mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento. Per effetto delle modifiche, gli importi delle indennità di malattia e degenza ospedaliera sono aumentati del 100%. Pertanto, le indennità calcolate su € 280,94, cioè € 102.543,00 diviso 365 corrispondono ai valori indicati in tabella Contributi accreditati Indennità di degenza ospedaliera 1 Indennità di malattia 2 Percentuale Importo Percentuale Importo Fino a 4 mensilità 16% € 44,95 8% € 22,48 Da 5 a 8 mensilità 24% € 67,43 12% € 33,71 Da 9 a 12 mensilità 32% € 89,90 16% € 44,95 1 I periodi di malattia , certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico ‐ degenerative ingravescenti o che comunque comportano un'inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera art. 8, comma 10, L. 81/2017 Circomma INPS 12 ottobre 2017 n. 139 . 2 Pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. Fonte mementopiu.it

Circ._INPS_19_novembre_2019_n._141