Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di NASPI: precisazioni

L'INPS fornisce precisazioni circa la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di NASPI in caso di malattia non indennizzabile messaggio INPS del 18 novembre 2019 n. 4211 .

La domanda NASPI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro art. 6, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 , fatta eccezione per alcuni eventi che possono modificare la decorrenza di tale termine circ. INPS 12 maggio 2015 n. 94 . In particolare, in caso di malattia indennizzabile insorta - entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine resta sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere, al termine dell'evento, per la parte residua - durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, il termine decorre dalla data di cessazione dell'evento indennizzato. In caso di malattia non indennizzabile, il termine di decadenza di sessantotto giorni non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie. Fonte mementopiu.it

Msg_INPS_del_18_novembre_2019_n._4211