Licenziati prima della scadenza del periodo agevolato: il datore di lavoro perde il diritto agli sgravi contributivi

Ai sensi dell’art. 44 l. n. 448/2001, la concessione degli sgravi contributivi presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, vista la finalità di favorirne l’incremento.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27504/19, depositata il 28 ottobre. La vicenda. Una s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento con cui le veniva intimato il pagamento di differenze contributive per indebita fruizione dello sgravio di cui all’art. 44 l. n. 448/2001 con riguardo a due dipendenti, licenziati prima della scadenza del cosiddetto periodo agevolato per mancato rinnovo dell’appalto. Per la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, le somme richieste non erano dovute. Così l’INPS ricorre in Cassazione, sostenendo che fra le condizioni necessarie per continuare a fruire dello sgravio triennale totale la legge ha previsto che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo cosiddetto agevolato, e ciò non era stato rispettato. I limiti al diritto allo sgravio contributivo. Per il Supremo Collegio, come più volte affermato in precedenza, la concessione degli sgravi contributivi di cui all’art. 44 succitato presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, vista la finalità di favorirne l’incremento. Il venir meno di tale presupposto determina l’integrale perdita del diritto al beneficio. E non costituisce deroga a tale principio generale il mancato rinnovo da parte del committente dell’appalto che giunge a scadenza nel corso del periodo agevolato, in quanto esso rientra nel rischio d’impresa correlato al normale funzionamento del mercato e non può ritenersi evento imprevedibile. Il ricorso va dunque accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 12 settembre – 28 ottobre 2019, n. 27504 Presidente Manna – Relatore Ghinoy Rilevato che 1. Multiservice, Piccola Società Cooperativa a r.l. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva intimato il pagamento di differenze contributive per indebita fruizione dello sgravio previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 44 con riguardo a due dipendenti, licenziati prima della scadenza del c.d. periodo agevolato per mancato rinnovo da parte del committente dell’appalto per l’esecuzione di servizi di sorveglianza ai quali essi erano stati destinati. 2. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale, riteneva non dovute le somme richieste con il ruolo e la cartella impugnati, argomentando che il licenziamento intimato prima della scadenza del c.d. periodo agevolato per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo non pregiudica la fruizione dello sgravio. 3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, anche per SCCI s.p.a., affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Multiservice, Piccola Società Cooperativa a r.l. Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata. 4.11 Pubblico Ministero ha depositato le Sue conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c., u.c. o, in subordine, il rigetto del ricorso. 5. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c Considerato che 6. l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L. 28 dicembre 2001 e dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448. Sostiene che fra le condizioni necessarie e sufficienti per continuare a fruire dello sgravio triennale totale il legislatore ha previsto che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del c.d. periodo agevolato, condizione che nel caso non è stata rispettata a seguito del licenziamento intimato ai dipendenti, a nulla rilevando che esso sia da ricollegarsi al mancato rinnovo del contratto di sorveglianza da parte della Fondazione San Raffaele, rientrando il rischio economico nella logica imprenditoriale della cooperativa. 7. Il ricorso, ammissibile in considerazione della puntuale specificazione del vaglio di legittimità che esso richiede, è fondato. 8. La questione ivi posta è stata oggetto di reiterati arresti di questa Corte v. Cass. 26/10/2018, n. 27277, Cass., 26/10/2017 n. 25474 Cass. 28/7/2016 n. 15688, Cass. 22/04/2015 n. 8240 , nei quali si è condivisibilmente affermato che la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, comma 1, che richiama la L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, attesa la finalità della legge di favorirne l’incremento, sicché il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea. 9. Non può comportare deroga a tale principio il mancato rinnovo da parte del committente dell’appalto che giunge a scadenza nel corso del c.d. periodo agevolato, in quanto esso rientra nel rischio d’impresa correlato al normale funzionamento del mercato, e dunque non può ritenersi - come assunto in tesi dalla società evento imprevedibile al momento dell’assunzione dei lavoratori per i quali si fruisce dell’agevolazione contributiva ne discende che il loro licenziamento prima della scadenza del triennio determina l’insussistenza delle condizioni per la fruizione degli sgravi. 10. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al principio sopra individuato. 11. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 12. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari.