Lavoro carcerario e diritti patrimoniali del lavoratore carcerato: due binari che non si incrociano

La prescrizione dei diritti del lavoratore carcerato non dipende in alcun modo dalla cessazione della pena detentiva.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27240, depositata il 24 ottobre [ ] con riferimento al lavoro carcerario la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Al carcerato spetta un diritto alle feriemitigato. Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle posizioni soggettive che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione[]le rilevanti peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comportano che le concrete modalità di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell’istituto carcerario, devono essere compatibili con lo stato di detenzione [] e possono, quindi, diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario oppure si svolga all’esterno o in situazione di semilibertà”. La condizione di detenuto del lavoratore non incide in alcun modo sulla prescrizione dei diritti. La sospensione del termine di prescrizione è slegata dal periodo di detenzione e gli oneri probatori del lavoratore, anche se detenuto, sono esattamente identici a quelli gravanti su qualsiasi lavoratore che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti. Per tale ragione il lavoratore detenuto che instauri il contenzioso per il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali, pur trovandosi in uno stato soggettivo deteriore rispetto a quello del lavoratore ordinario, non può avvantaggiarsi di alcun regime particolare di decorrenza dei termini di prescrizione. Nessun regime di favore per il lavoratore detenuto sui diritti patrimoniali vigono le regole ordinarie. Nel caso di specie la Cassazione ha ribadito che la tredicesima mensilità può esser certamente versata e conglobata mese per mese nella paga del periodo di riferimento, senza richiedere l’elaborazione di un ulteriore cedolino per la liquidazione della mensilità differita. E’ legittimo operare il versamento della retribuzione mediante patto di conglobamento esso è disposto con riferimento a tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra Ministero e detenuti, in coerenza alla natura di rapporto che non prevede il contratto individuale scritto, con la conseguenza che è sufficiente la specificazione in ogni busta paga delle somme riferite alla tredicesima mensilità e di quelle riferibili al TFR e alle restanti indennità. Per concludere il rapporto di lavoro dei detenuti non fruisce di particolari benefici circa i termini e le modalità di tutela dei diritti la prescrizione matura al pari di ogni altro rapporto di lavoro e le ferie restano un diritto irriducibile a prescindere dallo stato detentivo. La peculiarità dello stato di privazione della libertà impone esclusivamente di coniugare con accordi specifici e tarati sul lavoratore le modalità e i termini di fruizione dei diritti contrattuali differenti da quelli patrimoniali, quali per esempio le ferie, da far fruire con modalità compatibili alla pena detentiva che il lavoratore sta scontando.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 9 luglio – 24 ottobre 2019, n. 27340 Presidente Torrice – Relatore Marotta Rilevato che 1. con sentenza n. 1668/2014, pubblicata in data 13 marzo 2014, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta tra gli altri dagli odierni ricorrenti volta ad ottenere il rimborso della trattenuta di 3/10 sulla retribuzione operata dall’Amministrazione fino al 1986 ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 23, poi abrogato dalla L. n. 663 del 1986 che la Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 1992, aveva dichiarato illegittima, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di ripetizione in favore del lavoratore-detenuto, nonché il pagamento della 13ma mensilità anche per il periodo successivo durante il quale avevano svolto lavoro carcerario oltre che dell’indennizzo per ferie non godute 1.1. per quanto ancora rileva nel presente giudizio, con riferimento alla richiesta di restituzione della trattenuta pari a 3/10 della mercede, la Corte riteneva fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero poiché la restituzione si riferiva agli anni fino al 1986 e la prescrizione decorreva dalla cessazione di ciascun rapporto di lavoro ancorché eventualmente il detenuto non avesse riacquistato la libertà 1.2. precisava che sarebbe stato onere degli appellanti, allegare e provare specificamente la durata dei singoli rapporti di lavoro intervenuti dopo il 1986 al fine di verificare che tra l’uno e l’altro rapporto di lavoro, tenuto conto della durata dei relativi intervalli, non fosse decorso il termine prescrizionale 1.4. riteneva, poi, che fosse stata documentata l’avvenuta corresponsione dei rati della 13ma mensilità, non essendo necessario un espresso patto di conglobamento per la peculiarità del lavoro carcerario 1.3. in relazione alla domanda relativa all’indennità sostitutiva delle ferie non godute affermava che mancassero specifiche allegazioni in merito alle modalità del lavoro espletato ed all’effettiva consistenza oraria dell’attività lavorativa, oltre che ai periodi di lavoro, con la conseguenza che la relativa pretesa doveva rigettata 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso P.M. , R.C. e D.A. formulando cinque motivi 3. il Ministero ha resistito con controricorso 4. i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, secondo la quale deve essere garantito ad ogni cittadino il diritto ad una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuto dalla costituzione e dalla legge , dell’art. 10, comma 3, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con la L. n. 881 del 1977, il quale prescrive che Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale , la Raccomandazione R 87 3 sulle regole penitenziarie Europee, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, il 12 febbraio 1987, durante la 404a riunione dei delegati dei Ministri, ove all’art. 65, lett. b , è previsto l’obbligo di ridurre gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita carceraria e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso di responsabilità personale dei detenuti , comma 3, nonché degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 della CEDU, dell’art. 2697 c.c., comma 2, art. 2730 c.c., art. 2727 c.c., art. 2941 c.c., n. 6, in relazione alla L. n. 354 del 1975, art. 25, dell’art. 2942 c.c., n. 1, dell’art. 2938 c.c., degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale non abbia considerato la sospensione del termine prescrizionale, in pendenza e per tutto il rapporto detentivo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed a causa della condizione di detenuti dei ricorrenti rilevano, altresì, che nella specie il Ministero aveva eccepito il maturarsi della prescrizione solo per la sussistenza della stabilità reale ma la Corte aveva accolto l’eccezione di prescrizione con altra motivazione 2. il motivo è infondato 2.1. come questa Corte ha già più volte affermato con riferimento al lavoro carcerario v. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147 Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925 Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696 Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062 si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso in conseguenza, non è condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo i quali la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all’intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione tale tesi, infatti, non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest’ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa 2.2. va, inoltre, rilevato che il richiamo all’art. 2941 c.c., n. 6. e all’art. 2942 c.c. appare del tutto inconferente in quanto le norme citate si riferiscono rispettivamente alle ipotesi di sospensione del termine prescrizionale in considerazione dei rapporti tra le parti o per la condizione del titolare e costituiscono ipotesi tassative non applicabili in via analogica l’ipotesi di cui all’art. 2941 c.c., n. 6, attiene, in particolare, al regime dei beni fino al deposito del conto delle persone sottoposte per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione dei beni e non incide sul diverso diritto del detenuto a far valere i diritti derivanti dal rapporto di lavoro con l’amministrazione penitenziaria anche il richiamo all’art. 2942 c.c. è inconferente riguardando i minori emancipati e gli interdetti per infermità di mente 2.3. quanto alla denunciata violazione dell’art. 2938 c.c. la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio il motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha riprodotto la comparsa di costituzione del Ministero in primo grado e l’atto di costituzione in appello che solo avrebbero consentito a questa Corte di verificare se e in quali termini l’eccezione di prescrizione fosse stata formulata e riproposta 2.4. per il resto le doglianze, laddove contestano l’individuazione, tra gli atti prodotti dai ricorrenti, di quelli costituenti idonee messa mora, involgono valutazioni in fatto riservate al giudice di merito e come tali insindacabili in questa sede di legittimità 3. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ulteriore motivazione apparente ed abnorme, violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 4.1. il motivo assomma in modo confuso una serie di critiche senza specificare i punti della sentenza che violano le disposizioni citate 4.2. in ogni caso, per quanto attiene la 13ma la Corte ha ritenuto, condividendo la tesi prospettata dal Ministero, che tale voce retributiva fosse stata corrisposta in quanto conglobata nella retribuzione mensile secondo la Corte, infatti, emergeva dalle stesse buste paga che i ratei della 13ma fossero stati corrisposti mensilmente, unitamente alla mercede e con essa conglobati e ciò trovava conferma nella circolare ministeriale n. 2294/4748 del 9/3/1976 e nelle tabelle delle retribuzioni in vigore che appunto includevano nella paga della giornata lavorativa il rateo della 13ma in base alle disposizioni della commissione istituita ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 22 in particolare la Corte territoriale ha evidenziato che la mercede stabilita nelle tabelle per giornata lavorativa era costituita da rateo di paga base, ratei indennità di contingenza, della 13ma mensilità e dell’indennità di anzianità la decisione della Corte, vertendosi su una questione di fatto adeguatamente motivata, non è censurabile in Cassazione la Corte d’appello ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo non essendo, del resto, contestato che la retribuzione percepita fosse quella indicata nelle tabelle 5. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano mancata motivazione della sentenza con violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentano che nella fattispecie non vi fosse alcuna prova della sussistenza di un preciso patto di conglobamento censurano l’affermazione della Corte secondo cui, stante la peculiarità del lavoro carcerario, non fosse necessario tale patto, richiesto solo in caso di rapporti di lavoro privato, regolato da un contratto individuale, in cui il rilascio del prospetto paga mensile, con l’indicazione delle singole voci retributiva, è obbligatorio 6. il motivo è infondato il conglobamento, come evidenziato dalla Corte d’appello, è disposto, in via generale, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il Ministero ed i detenuti ciò in coerenza con la natura di un rapporto che non prevede contratto individuale scritto e che è, in quanto a disciplina, etero integrato dalla normativa secondaria richiamata in atti pertanto, è in tale rapporto necessaria e sufficiente la regola generale e la specificazione contenuta nelle tabelle dell’inclusione nella paga oraria del rateo di 13ma v. in termini Cass. n. 7147/2015 cit. le censure relative alla natura privata del rapporto di lavoro intercorso tra i detenuti e l’amministrazione penitenziaria sono irrilevanti in quanto ciò che è stato evidenziato dalla Corte territoriale è proprio la particolarità di alcuni profili del rapporto di lavoro in esame 7. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto palesemente sfornita di prova la domanda ‘subordinatà volta ad ottenere l’indennizzo le ferie non usufruite quantificata nel medesimo esatto importo già richiesto a titolo di 13ma mensilità sostengono che il mancato scrutinio della domanda diretta ad ottenere il pagamento di detta indennità da parte del Tribunale che, come si legge a pag. 41 del ricorso per cassazione, avrebbe rigettato tale domanda per aver accolto quella - principale - intesa ad ottenere il pagamento della 13ma mensilità avrebbe dovuto comportare un accoglimento di tale domanda subordinata in appello, senza possibilità di una ricostruzione dei fatti processuali v. pag. 43 del ricorso 8. il motivo è infondato 8.1. è innanzitutto imprecisa la ricostruzione della vicenda processuale atteso che emerge dalla stessa sentenza d’appello che il Tribunale aveva respinto tutte le domande proposte dagli odierni ricorrenti nè, del resto, risulta che ci fosse stata impugnazione incidentale del Ministero e, dunque, anche quella, avanzata, in via principale, intesa ad ottenere la 13ma mensilità 8.2. va, poi, puntualizzato che non è qui in discussione il diritto del detenuto lavoratore di godere di un periodo di ferie retribuito ed in difetto di percepire un compenso 8.3. la Corte Cost., con sentenza n. 158/2001, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, comma 16 - recte comma 17 -, - in riferimento all’art. 36 Cost., comma 3, e art. 27 Cost., comma 3, - nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria secondo il Giudice delle leggi, da un lato, il ruolo assegnato al lavoro nell’ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed obblighi, d’altro lato, la garanzia del riposo annuale - imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente - non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta, dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell’ambiente carcerario, per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale, tuttavia, nè tale specificità, nè la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato ha affermato, ancora, la Corte Costituzionale che Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle posizioni soggettive che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. La Costituzione sancisce chiaramente art. 35 che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e all’art. 36, comma 3 che qualunque lavoratore ha diritto anche alle ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi garanzia che vale ad assicurare il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore, fra le quali in primo luogo la reintegrazione delle energie psicofisiche. È ovvio che le rilevate peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comportano che le concrete modalità di forme e tempo di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito con sospensione dell’attività lavorativa , dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell’istituto carcerario, devono essere compatibili con lo stato di detenzione. Esse possono, quindi, diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario alle dipendenze dell’amministrazione carceraria o di terzi , oppure si svolga all’esterno o in situazione di semiliberta diversificazioni che spetta al legislatore, al giudice o all’amministrazione precisare 8.4. ciò non toglie che in ogni caso che sui ricorrenti gravava l’onere i ricorrenti erano sono onerati della prova del numero di ferie maturate e non pagate e tale prova non può essere fornita con il semplice richiamo alla documentazione che si assume depositata o a confuse e parziali ricostruzioni dell’attività lavorativa effettuata anche nel presente giudizio dovendo essere invece fornite precise indicazioni del periodo di attività, del numero delle ore lavorate giornaliere, settimanali o mensili v. in termini Cass. n. 3925/2015 cit. i fatti su cui i ricorrenti fondano le pretese dovevano essere specificamente indicati fin dal primo grado non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto, così che ove non vi sia stata tempestiva allegazione del fatto, attività riservata alla parte, il giudice non può rilevarlo d’ufficio 8.5. per il resto il motivo involge l’apprezzamento degli atti di causa e richiede, in modo inammissibile, una rivalutazione dei fatti e delle prove 8.6. va, infine, ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio v. ex aliis Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 9. con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1199 c.c., degli artt. 3, 24, 27, 36 e 111 Cost., art. 6 CEDU, degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1193 c.c., comma 2, e art. 1194 c.c., dell’art. 2109 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto già corrisposta la rivendicata 13ma mensilità a fronte di una inesistente quietanza di pagamento sul titolo di voce retributiva speso in tale rivendicazione rilevano che giammai fosse stato loro comunicato che nelle retribuzioni mensili fosse incluso il rateo di pagamento della tredicesima e ciò, specie considerata la loro condizione di detenuti, gli aveva impedito di riconoscere le somme indicate a titolo di 13ma sostengono che le somme corrisposte fossero in ogni caso molto inferiori a quelle dovute e che la Corte territoriale, disattendendo sia la richiesta di c.t.u. sia quella di acquisire presso il datore di lavoro la documentazione relativa al rapporto ex art. 210 c.p.c. non avrebbe assolto a quel ruolo di equilibrio e di equità nell’ambito di una situazione, quale quella dei detenuti, notoriamente degradata sotto il profilo della condizione di vita assumono che in atti vi fossero tutti gli elementi per pervenire ad una pronuncia anche ai sensi dell’art. 2109 c.c. 10. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità ed è comunque infondato 10.1. sulla tematica della mancanza di una quietanza di pagamento i ricorrenti non hanno specificato, con idonea precisazione, il dove ed il quando la questione sia stata sottoposta ai giudici del merito e in quali termini precisi sia stata prospettata si tratta, quindi, di una questione nuova e, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti v. Cass. 26 marzo 2012, n. 4787 Cass. 14 ottobre 2005, n. 20005 Cass. 3 marzo 2004, n. 4334 Cass. 30 marzo 2000, n. 3881 circostanze queste non ravvisabili nel caso in esame 10.2. non sono in alcun modo documentate le asserite istanze sollecitatorie di c.t.u. ovvero di provvedimenti ex art. 210 c.p.c. rivolte ai giudici di merito è noto, infatti, che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., comma 2, preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori diversamente, si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito cfr. ex plurimis Cass. 12 marzo 2009, n. 6023 Cass. 26 giugno 2006 n. 14731 10.3. valgano, infine, quanto alla necessità della prova a carico dei ricorrenti le considerazioni svolte al punto sub 8.2. che precede e quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. le considerazioni svolte al punto sub 8.4. 11. il ricorso deve essere, pertanto, rigettato 12. al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.