Invalidità civile, idoneità del certificato medico introduttivo

La domanda è proponibile anche se nel certificato medico mancano le spunte sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento messaggio INPS del 25 ottobre 2019 n. 3883 .

Nell'ambito delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, non deve essere sollevata l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento qualora sia stato presentato un certificato medico inidoneo o negativo. Di conseguenza, fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, l'INPS – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U Nelle suddette ipotesi, pertanto, la domanda giudiziale deve ritenersi proponibile il requisito della proponibilità è soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. In sede di liquidazione dell’indennità di accompagnamento verrà dato seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo. Fonte lavoropiu.info

Messaggio_INPS_25_ottobre_2019_n._3883