Contratto di espansione: aziende con fondi di solidarietà bilaterali

Il Ministero del Lavoro specifica a quale prestazione possono accedere le imprese che, pur non rientrando nel campo di applicazione della CIGS, stipulano un contratto di espansione così la circolare del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2019 n. 18 .

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 18 pubblicata lo scorso 17 ottobre, fornisce alcuni chiarimenti in merito al contratto di espansione. Il Ministero specifica che, in caso di stipula di un contratto di espansione art. 41 d.lgs. n. 148/2015 , le imprese che operano in settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS – ma che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali – possono accedere esclusivamente alla prestazione di accompagnamento alla pensione art. 41, comma 5, d.lgs. n. 148/2015 un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’ambito di applicazione della misura di integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie è, invece, espressamente riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo artt. 4 e 22 d.lgs. n. 148/2015 . Fonte lavoropiu.info

Circ._Min._Lav._17_ottobre_2019_n._18