Quando la cartella esattoriale va notificata agli eredi del defunto impersonalmente?

La Corte di Cassazione chiarisce in quali casi la notifica degli atti intestati al contribuente defunto va effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 24881/19, depositata il 4 ottobre. La vicenda. La Corte d’Appello di Lecce confermava la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure, il quale aveva annullato la cartella esattoriale del contribuente defunto in quanto notificata al presunto erede anziché agli eredi impersonalmente. Contro tale provvedimento, l’attuale Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso per cassazione, contestando la ritenuta necessità della notifica dell’atto in oggetto a tutti gli eredi impersonalmente e il non avere dato importanza all’efficacia sanante della tempestiva opposizione dell’erede. Notifica della cartella esattoriale agli eredi. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, richiamando il consolidato insegnamento di legittimità in base al quale, ai fini dell’efficacia e della validità della notifica della cartella esattoriale quando il contribuente sia defunto, l’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 prevede due ipotesi, precisando al comma 2 che gli eredi del contribuente hanno l’onere di comunicare all’Ufficio delle imposte le proprie generalità nonché il proprio domicilio fiscale, e che in caso contrario la notifica degli atti intestati al dante causa sarà effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto comma 4 . Essendosi la Corte d’Appello uniformata al suddetto principio, che non risulta compromesso dall’asserita efficacia sanante dell’opposizione svolta nel caso concreto da uno dei coeredi, alla Corte di Cassazione non resta altra scelta se non quella di respingere il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 29 aprile – 4 ottobre 2019, n. 24881 Presidente Manna – Relatore Mancino Rilevato che 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella esattoriale notificata a S.F. , quale presunto erede di S.L. anziché agli eredi impersonalmente 2. avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese S.F. , con controricorso 3. INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. Considerato che 4. i motivi di ricorso censurano la ritenuta necessità della notifica rivolta impersonalmente a tutti gli eredi e il non aver la Corte valorizzato l’efficacia sanante della tempestiva opposizione svolta dall’erede 5. il ricorso è da rigettare 6. costituisce consolidato insegnamento di questa Corte v., fra le altre, Cass. n. 9600 del 2018, alla cui più ampia motivazione si rinvia che, ai fini della efficacia e validità della notifica della cartella, nell’ipotesi in cui il contribuente sia deceduto, siano previste, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, due distinte ipotesi, stabilendo, nel comma 2, che gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale ed aggiungendo, nel comma 4, che, in mancanza, la notifica degli atti intestati al dante causa vada effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto, e ciò ancor più se l’Ufficio sia già a conoscenza del decesso del debitore 7. la Corte territoriale si è uniformata al predetto principio non incrinato dall’asserita efficacia sanante dell’opposizione svolta, nella specie, da uno solo dei coeredi 8. le spese vengono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza 9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di S.F. delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis.