Assente alla visita medica domiciliare per aver accompagnato il figlio in ospedale: multa legittima

Confermata la correttezza della linea seguita dall’azienda. Decisiva per i Giudici la constatazione che l’emergenza si era verificata in orario notturno, mentre il lavoratore era risultato assente la mattina successiva, quando aveva riaccompagnato il figlio in ospedale per il ricovero e non era stato trovato a casa dal medico mandato dall’INPS.

Emergenza notturna a casa il papà – dipendente di Poste Italiane e ufficialmente in malattia – deve portare al Pronto Soccorso il figlioletto. Rimarrà lì diverse ore e poi vi ritornerà poco prima di mezzogiorno per ufficializzare il ricovero del bambino. Ma la presenza nella struttura del nosocomio gli costerà cara, cioè una multa da parte dell’azienda. A carico del genitore lavoratore, difatti, il non essere risultato presente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’INPS Cassazione, ordinanza n. 24492/19, sez. Lavoro, depositata oggi . Emergenza. A ritenere corretta la linea seguita dall’azienda provvedono già Tribunale e Corte d’Appello in entrambi i gradi di giudizio, difatti, nonostante l’opposizione del lavoratore, viene confermata la legittimità della multa comminata perché il dipendente è risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’INPS, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione alla società. Respinte le osservazioni proposte dal lavoratore, il quale ha giustificato la propria condotta con l’emergenza familiare vissuta in sostanza, egli ha raccontato di essere stato costretto ad accompagnare il figlioletto al Pronto Soccorso nella notte precedente alla visita medica e di averlo poi dovuto riportare in ospedale per il ricovero proprio la mattina della visita, praticamente in contemporanea con l’orario previsto per l’arrivo del dottore a casa. Per i Giudici d’Appello, però, la visione proposta dal lavoratore avrebbe potuto avere validità e senso solo se la corsa al Pronto Soccorso e il ricovero urgente del ragazzo si fossero verificati in orario corrispondente alla visita fiscale 11.35 . Invece, si è appurato che l’accesso al Pronto Soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni alle ore 4.59 , mentre il ricovero ordinario o visita di controllo avvenne nel corso della tarda mattinata successiva e non aveva alcuna caratteristica di urgenza , osservano i Giudici, che poi aggiungono che non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore . Per chiudere il cerchio, infine, viene affermato che la situazione non precludeva comunque la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro . Allontanamento. Ultima tappa della battaglia legale è la Cassazione, dove il lavoratore ribadisce la propria tesi ci si trova, a suo dire, di fronte a un allontanamento dal domicilio per giustificato motivo , alla luce dell’ accompagnamento del figlio minore al Pronto Soccorso e tenendo conto delle esigenze di solidarietà e vicinanza familiare meritevoli di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione . In sostanza, il genitore lavoratore spiega che nella sua condotta non vi era alcun intento di sottrarsi dolosamente al controllo fiscale a domicilio. Questa lettura della vicenda non convince però i giudici della Cassazione, che, invece, aderiscono alla tesi della Corte d’appello e ribadiscono la legittimità della multa emessa dall’azienda a carico del dipendente. Decisiva la constatazione che il momento dell’urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno al primo accesso al Pronto Soccorso non era presente al tempo della visita fiscale, avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità . In questa ottica è ritenuto quindi secondario e non rilevante il fatto che l’uomo abbia accompagnato nuovamente il figlio in ospedale per il ricovero proprio nella fascia oraria in cui era previsto l’arrivo del medico a casa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 11 luglio – 1 ottobre 2019, numero 24492 Presidente Nobile – Relatore Blasutto Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza numero 10355/2014, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata da Poste Italiane s.p.a. al dipendente Gi. Ma. ai sensi dell'articolo 43, commi 8 e 9, CCNL e dell'articolo 5, comma 14, legge numero 638/83. 2. Il giorno 6 marzo 2010 il Ma. era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall'Inps, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza. Il dipendente si era giustificato in sede disciplinare e in sede processuale rappresentando che l'assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era da imputare ad un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Genzano per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute ed infatti in occasione di tale accesso venne diagnosticata un'orticaria idiopatica, cui fece seguito un ricovero nelle ore successive. 3. La Corte territoriale riteneva che l'assenza del ricorrente non fosse giustificata, in quanto la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l'assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale ore 11.35 nel caso di specie, l'accesso al pronto soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni alle ore 4.59 , mentre il ricovero ordinario o visita di controllo avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell'urgenza non era stata neppure allegata l'assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore in ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro. 4. Per la cassazione di tale sentenza il Ma. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Poste italiane s.p.a Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 14, legge numero 463 del 1983, conv. in legge numero 638 del 1983 articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. . Si contesta la mancata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla norma, che contempla la possibilità di un allontanamento dal domicilio in presenza di un giustificato motivo . Si assume che non può ritenersi insussistente tale presupposto nel caso di accompagnamento del figlio minore al Pronto soccorso, tenuto conto delle esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione. Si deduce inoltre che in giudizio non era emerso alcun intento del ricorrente di sottrarsi dolosamente al controllo fiscale. 2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. , non avendo la Corte territoriale adeguatamente esaminato e motivato la censura di parte appellante relativa al numero di visite mediche richieste della società datrice di lavoro per il medesimo periodo di malattia precisamente, una prima visita si era svolta il 22 febbraio 2010, una seconda il 5 marzo 2010 e una terza il 6 marzo 2010. Si richiama il principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno in caso di intento persecutorio consistente in continue visite domiciliari, tale da causare un aggravamento della malattia del dipendente. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Occorre premettere che la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'articolo 5, quattordicesimo comma, legge numero 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità Cass. 14735 del 2004 4. Entrambi i motivi non si confrontano con il decisum su cui la sentenza si fonda. 5. La sentenza ha escluso il nesso tra il momento dell'urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno al primo accesso al Pronto soccorso , ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro. 5.1. Del pari inconferente è il richiamo della giurisprudenza che attiene ad ipotesi di danni indotti dal comportamento datoriale, questione del tutto estranea al thema decidendum della fattispecie in esame. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 10 marzo 2014, numero 55. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della L. numero 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.