Pensione di vecchiaia anticipata e regime delle finestre

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione fornisce precisazioni in merito all’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre oggetto dell’art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con modificazioni in l. n. 122/2010.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 24363/19, depositata il 30 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dall’INPS e confermava la sentenza di condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia a favore dell’odierno ricorrente, avendo riscontrato la sussistenza dei requisiti sanitari e contributivi a tal fine. Secondo la Corte d’Appello, infatti, il sistema delle finestre, introdotto con l’art. 12 d.l. n. 78/2010, non si riferiva ai lavoratori gravemente invalidi ma soltanto a coloro che acquisivano il diritto alla pensione di vecchiaia una volta raggiunti determinati requisiti anagrafici. Contro tale provvedimento, l’INPS propone ricorso per cassazione, sostenendo che la norma invocata dispone in via generale lo slittamento dei 12 mesi ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e si riferisce a tutti gli assicurati che maturano tale diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, ivi compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Pensione di vecchiaia anticipata. La Suprema Corte accoglie il ricorso, sottolineando come il primo comma dell’art. 12 d.l. n. 78/2010 individui l’ambito soggettivo al quale applicare il regime delle finestre, identificandolo non solo nei soggetti che a partire dal 2011 abbiano maturato il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne nel settore privato, ma anche nelle lavoratrici del pubblico impiego e negli altri soggetti che maturano tale diritto alle età previste dagli specifici ordinamenti”. Dunque, il perimetro normativo fa riferimento anche a coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in base al contenuto dell’art. 1, d.lgs. n. 502/1993 in relazione al settore privato. Tale normativa ha escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’ambito di applicazione dei limiti di età più elevati, con la conseguenza che per essi l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini. Inoltre, la Corte chiarisce che la stessa giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che lo stato di invalidità rappresenta solo la condizione che rende possibile acquisire il suddetto diritto sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non implica lo snaturamento della prestazione che resta finalizzata alla vecchiaia e non all’invalidità. Dunque, posto il limite di età più favorevole rispetto a quello riguardante la generalità dei cittadini, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e compensa le spese tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 30 aprile – 30 settembre 2019, n. 24363 Presidente Berrino – Relatore Mancino Rilevato che 1. con sentenza in data 26 settembre 2013, la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale l’Istituto era stato condannato al pagamento, in favore dell’attuale intimato, dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia, a decorrere dal 1 gennaio 2011, verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari 2. per la Corte territoriale il sistema delle finestre, introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, non si riferiva - per motivi letterali e logici - alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata, e si applicava soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80 per cento in considerazione della peculiare condizione sanitaria dei predetti soggetti, il limite di età per la pensione anticipata non era slittato neppure in dipendenza dell’adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi delle speranze di vita, secondo la disciplina dettata, in proposito, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-bis 3. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito, con controricorso, G.P. , ulteriormente illustrato con memoria. Considerato che 4. con l’unico motivo di ricorso l’Inps, denunciando violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, assume che la norma ha disposto, in via generale, lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e non si riferisce solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni, se donne, ed a 65 anni se uomini, dato che la regola introdotta opera anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata aggiunge che il legislatore ha previsto espressamente le deroghe allo slittamento del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia con i commi 4 e 5 dell’art. 12 del D.L. n. 78 cit., fra le quali non rientra la pensione di vecchiaia anticipata e dei lavoratori invalidi, sicché la Corte salentina non si era data carico di analizzare le deroghe previste dalla disciplina citata pervenendo alla scorretta conclusione che la categoria dei soggetti aventi titolo alla pensione di vecchiaia anticipata non sarebbe stata incisa dal differimento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento, pur non rientrando in alcuna delle ipotesi di deroga espressamente contemplate nei successivi commi 4 e 5 5. il ricorso è da accogliere, in continuità con la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con Cass. n. 30133 del 2018 ed altre coeve conformi 6. la disposizione del D.L. n. 78 del 2012, art. 12, comma 1, conv., con modif., in L. n. 122 del 2010, individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia 7. si tratta non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato , secondo la lettura riduttiva accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti 8. dal punto di vista letterale ed in base all’ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo rientrano i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80% , hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1 in relazione allo stesso settore privato 9. quest’ultima normativa, al comma 1, ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata , secondo la quale l’età pensionabile è stata portata a 65 anni per l’uomo e 60 anni per la donna 10. il predetto art. 1, al comma 8 ha espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento dall’ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che, per essi, l’accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini 11. la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi e costituisce la risultante di una mera deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80 per cento 12. questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia , ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984 cfr. Cass., n. 11750 del 2015 13. l’opzione interpretativa sul significato inclusivo dell’espressione alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi , è confermata dal raffronto con l’analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre, dettata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, la quale prevedeva appunto uno slittamento dell’accesso per i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti 14. il fatto che l’espressione utilizzata nella L. n. 247 del 2007 fosse tale da ricomprendere - pacificamente - tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate, spettanti agli invalidi all’80 per cento e che sussista una evidente similitudine con l’espressione utilizzata dal D.L. n. 78 del 2010 cit. il riferimento ai requisiti prima è divenuto poi all’età, ma sempre in quanto previsti dagli specifici ordinamenti conferma che quest’ultima normativa abbia inteso fare rinvio a tutte le norme, anche speciali, dettate in materia di accesso alle pensioni di vecchiaia 15. se alla formula utilizzata dal legislatore età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi non venisse assegnato un valore residuale rispetto alle ipotesi prima specificamente individuate nella stessa disposizione, non si potrebbero comprendere, nel differimento dell’accesso alla pensione di vecchiaia, nemmeno i lavoratori di sesso maschile del pubblico impiego, posto che la norma si riferisce letteralmente nella sua prima parte soltanto alle lavoratrici del pubblico impiego 16. vanno fatte salve le specifiche deroghe, che nel caso del D.L. n. 78 risultano previste dal comma 4 e 5 comma dell’art. 12 prima citato, deroghe che non includono i trattamenti di vecchiaia anticipata dei quali ora si controverte 17. non è corretto sostenere che, per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5 18. nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011 , che ha eliminato, in via generale art. 24, commi 5, 6 e 7 , con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata di anzianità che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti assai più gravosi, rispetto al passato, per l’accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente in alcuni specifici casi art. 24, commi 3, 14 e 15 e senza mai menzionare i pensionati di invalidità anticipata, 19. non vengono in rilievo, peraltro, cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale 20. si tratta, inoltre, di scelte temporanee che non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita, a monte, con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80 per cento l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini 21. infine, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comportava necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della finestra”, dato che in tale periodo l’assicurato invalido poteva, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa 22. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda 23. la novità della questione e la complessità del quadro normativo consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di G.P. compensa le spese dell’intero processo.